18/02/2019 – Il servizio farmaceutico risponde alle leggi di settore – Cons. St. 992/19

Il servizio farmaceutico risponde alle leggi di settore – Cons. St. 992/19

 

QUI Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11 febbraio 2019, n. 992

Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 11 febbraio 2019, n. 992, ha confermato la prerogativa degli enti locali (comuni) di istituire e, quindi, di optare per la prelazione di una sede farmaceutica comunale, da affidare alla gestione di una società mista.

I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto statuito dal giudice di prime cure (Tar Toscana, n. 1165 del 7 luglio 2011), rigettando l’appello dei farmacisti privati che, a mezzo della propria associazione di categoria, avevano contestato le deliberazioni regionali e quelle successive del comune in ordine alla prelazione della nuova sede.

La Sezione ha ribadito che:

-) l’art. 9 della l. n. 475/1968 stabilisce che la titolarità delle farmacie, che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta per la metà dal comune;

-) la disposizione attribuisce all’ente il potere di istituire o meno la farmacia comunale, decisione che rientra dunque pienamente nell’autonomia locale da esercitare, evidentemente, in relazione ai fini sociali e per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata;

-) l’esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, come riconosciuto dall’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998;

-) per quanto riguarda la qualificazione giuridica del servizio farmaceutico comunale, esso rientra senza dubbio tra i servizi di rilevanza economica di cui all’art.113, d.lgs. n. 267/2000, essendo un servizio pubblico di rilevanza economica;

-) si tratta di una qualificazione richiamata dalla Corte Costituzionale (sentenza 10 ottobre 2006, n. 87) secondo la quale “la complessa regolamentazione pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista”;

-) il d.l. n. 135/2009, come convertito in l. n. 166/2009, ha poi escluso le farmacie comunali dall’ambito applicativo dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in l.n. 133/2008;

-) l’esclusione in parola è stata successivamente confermata dall’art. 1, c. 3, lett. d), del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 e poi dall’art. 4, co. 34, del d.l. n. 138/2011 (successivamente inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012) e s.m.i.;

-) le farmacie pubbliche, dunque, non risultano attratte nella sfera di applicazione delle norme concernenti i servizi pubblici locali,

-) la disciplina delle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale rimane, pertanto, contenuta nella normativa di settore, costituita dall’art. 9, l. n. 475/1968, come modificato dall’art. 10, l. n. 362/1991, recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, e, per espresso rinvio operato dalla stessa normativa di settore, nella normativa generale sulle modalità organizzative dei servizi pubblici locali.

La questione giuridica (ed economica) del servizio farmaceutico comunale è da tempo oggetto di dibattito ed interpretazioni giurisprudenziali. Con questa sentenza, il Consiglio di Stato restituisce per così dire agli enti locali una loro specifica prerogativa finalizzata al perseguimento di finalità di pubblico interesse, che come è noto, nel nostro ordinamento ricomprende il diritto alla salute (art. 32 Cost.).

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