17/11/2022 – Progressioni verticali? Non consumano le facoltà assunzionali per l’intero importo come fosse un’assunzione dall’esterno

Il ragionamento proposto dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, delibera 272/2022, secondo il quale le progressioni verticali “consumano” per l’intero costo dell’assunzione il budget assunzionale non convince, in quanto errato.

La conclusione cui giunge la magistratura contabile è influenzata dall’erroneo convincimento che l’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, attuato dal DM 17.30.2020, crei una sorta di fondo per le assunzioni, come si operava nel precedente regime quando le assunzioni erano fattibili solo entro il tetto della spesa in valori assoluti corrispondente al costo delle cessazioni dell’anno precedente, più eventuali residui del quinquennio precedente.

Ma, il nuovo sistema non ragiona per valori assoluti, bensì per rispetto del rapporto tra spesa di personale ed entrate. Le assunzioni sono consentite agli enti virtuosi in modo da aumentare di una certa percentuale il totale della spesa del personale, peggiorando leggermente il rapporto con le entrate correnti.

Poichè così stanno le cose, allora il flusso della spesa del personale non può che essere una somma algebrica: deve tenere conto non solo della maggiore spesa per assunzioni di personale in linea teorica possibile, ma anche delle riduzioni di spesa che per qualsiasi ragione intervengano nel corso della gestione.

La progressione verticale è necessariamente un flusso da considerare per somma algebrica: se, infatti, il passaggio da una categoria inferiore a quello superiore implica l’incremento lordo della spesa di personale pari al costo dell’assunzione (come avvenisse dall’esterno), allo stesso modo la cessazione del posto occupato nella categoria inferiore da parte del dipendente verticalizzato comporta una riduzione lorda della spesa di personale pari al costo della cessazione.

Poniamo un esempio:

Questo è quel che accadrà a regime. Nel frattempo, si applica l’articolo 5 del DM 17.3.2020, ma i ragionamenti sono gli stessi:

Occorre considerare, dunque, non un “budget assunzionale”, ma gli effetti che la maggiore spesa, connessa anche ad eventuali riduzioni di spesa, implica sul rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del Fcde.

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