17/10/2019 – Società partecipate a controllo pubblico congiunto: i chiarimenti di Anac ai fini dell’attuazione della normativa Anticorruzione

Società partecipate a controllo pubblico congiunto: i chiarimenti di Anac ai fini dell’attuazione della normativa Anticorruzione
16Ott, 2019
Nella Delibera n. 859 del 25 settembre 2019, l’Anac fornisce indicazioni in merito alla configurabilità del “controllo pubblico congiunto” in Società partecipate da una pluralità di P.A. ai fini dell’avvio del procedimento di vigilanza per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza.
Come noto, la normativa in materia, da ultimo revisionata ad opera del Dlgs. n. 97/2016, che ha modificato le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel Dlgs. n. 33/2013, sulla normativa in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza, è stata successivamente dettagliata, per le Società e gli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e per gli Enti pubblici economici, nella Delibera Anac n. 1134/2017. In particolare, l’Autorità si sofferma sull’individuazione delle Società a controllo pubblico ai sensi del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), cui l’art. 2-bis, comma 2, lett. b) del Dlgs. n. 33/2013 espressamente rinvia, per la definizione di Società a controllo pubblico ai fini dell’applicazione degli obblighi di Trasparenza previsti dallo stesso Decreto.
L’Autorità chiarisce altresì che “rientrano fra le Società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le Società in cui il controllo ai sensi dell’art. 2359 Cc. è esercitato da una pluralità di Amministrazioni”. Relativamente a tale ultima fattispecie, l’Autorità ha comunque rilevato, sia in sede consultiva che di vigilanza, problematiche attuative, oggetto di ampio dibattito anche a livello giurisprudenziale, circa la definizione di “controllo pubblico congiunto”.
L’Autorità ritiene pertanto, per agevolare le Amministrazioni e le Società, di dover svolgere specifiche considerazioni relativamente all’attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e Trasparenza. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di Società partecipate da più Amministrazioni, l’Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le Società a controllo pubblico nella Legge n. 190/2012 e nel Dlgs. n. 33/2013.
La Società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare, sia l’assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, sia l’influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria. Restano ferme le definizioni contenute nell’art. 2 del Dlgs. n. 39/2013 per l’individuazione degli Enti di diritto privato in controllo pubblico ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

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