17/10/2019 – Accesso civico e società concessionaria di servizio pubblico

Accesso civico e società concessionaria di servizio pubblico
La scrivente società privata svolge attività in concessione di un servizio pubblico. In quanto tale è soggetta all’accesso civico anche generalizzato e all’accesso agli atti e deve verificare un interesse particolare nel richiedente o ne è esclusa?
a cura di Simone Chiarelli
Relativamente al quesito circa l’applicazione della disciplina sull’accesso civico ordinario e generalizzato (art. 5D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e relativi obblighi di pubblicazione la risposta dipende dalla presenza o meno delle caratteristiche descritte dall’art. 2-bisD.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in base al quale la disciplina del decreto, compreso l’accesso, si applica non solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma anche:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall’art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’art. 2, comma 1, lett. p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
In tale circostanza si ricorda che (art. 5, comma 3D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) “L’esercizio del diritto […] non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica”
Se non si ricade in una di tali fattispecie non si è soggetti a tale disciplina mentre si rimane soggetti, in quanto “gestori di pubblici servizi” alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 241).
In questo caso tuttavia l’istanza di accesso deve provenire da soggetto qualificato che possa dimostrare un interesse diretto, concreto ed attuale al documento e che motivi la sua richiesta.

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