17/10/2018 – Verifiche a tutto campo sugli avanzi da sbloccare

Verifiche a tutto campo sugli avanzi da sbloccare

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018 10:05

Non si ferma la corsa delle amministrazioni all’utilizzo degli avanzi di amministrazione dopo lo sblocco sancito dalla circolare n. 25/2018, nonostante che da parte della Ragioneria arrivino rassicurazioni di un generale superamento del pareggio di bilancio dal 2019, che lascerebbe molti più margini di manovra rispetto a oggi (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 9 ottobre). A spingere sull’acceleratore è anche l’imminente scadenza del mandato amministrativo che coinvolge tantissimi enti e la necessità, per i sindaci, di «concretizzare» in risultati tangibili l’impiego delle risorse tornate da un giorno all’altro disponibili.

I servizi finanziari sono quindi alle prese con i conteggi per capire quanta parte di avanzo sia possibile mettere a disposizione delle proprie amministrazioni per il finanziamento degli investimenti. Dopo che il ministero ha chiarito che lo sblocco non si applica agli avanzi vincolati da debito, per i quali – com’è naturale – resta l’impatto negativo sul saldo di finanza pubblica, in quanto i mutui non fanno parte delle entrate finali, l’attenzione si concentra, soprattutto, sulle quote di avanzo destinato e libero del risultato di amministrazione.

 

La riacquistata libertà di spesa è senza limitazioni, o gli enti dovranno tenere in considerazione fattori diversi dal pareggio di bilancio? La circolare ricorda come l’utilizzo dell’avanzo debba avvenire nel rispetto delle regole imposte dal Dlgs 118/2011.

In una logica prudenziale, quindi, gli enti devono evitare di utilizzare tutto l’avanzo libero che, come noto, in base all’articolo 187, comma 2, del Tuel, deve servire prioritariamente per garantire la copertura finanziaria dei provvedimenti di riequilibrio e dei debiti fuori bilancio, specie se tali passività latenti non sono state considerate nel fondo rischi.

Mantenersi una riserva per tali eventualità è buona regola. Ma non sono questi gli unici fattori che influenzano la decisione. 

Occorre anche considerare che:

• molti enti potrebbero avere un fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato che, sebbene calcolato secondo i metodi previsti dai principi, si dimostra alla prova dei conti insufficiente a coprire tutti i rischi di inesigibilità o di insussistenza dei residui attivi. La verifica è generalmente attivata a rendiconto o in sede di salvaguardia, ma data l’eccezionalità della situazione è bene porsi ora il problema, per capire se effettivamente il Fondo crediti di dubbia esigibilità sia congruo rispetto allo stock di residui attivi di cui rappresenta una quota parte. Se, ad esempio, l’ente ha Rraa per 2.000.000 e un Fcde accantonato in avanzo di 120.000 euro, è bene controllare puntualmente le poste su cui è stato calcolato così da capire se vi sono altre voci di entrata da inserire. Oppure se l’ente ha calcolato il Fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo sintetico, con un risultato spesso molto più basso rispetto a quello che sarebbe emerso con l’utilizzo del metodo analitico, è bene che la differenza non venga spesa, ma dichiarata indisponibile, così da essere utilizzata per incrementare il Fondo crediti di dubbia esigibilità con il prossimo rendiconto;

• lo stesso dicasi per il fondo rischi contenzioso. L’assenza di tale fondo ovvero un suo accantonamento del tutto irrisorio, spesso censurato dalla Corte dei conti come comportamento contrastante con i principi contabili, espone l’ente a squilibri futuri che potrebbero essere evitati attraverso un adeguato accantonamento;

• altra verifica da attivare riguarda la cassa. Può infatti accadere che l’utilizzo massiccio di avanzo porti l’ente, quando le spese diventeranno esigibili, ad un deficit di cassa. Questo aspetto è strettamente correlato a quello precedente e di fatto si traduce nell’applicare avanzo nei limiti delle risorse disponibili in cassa.

Rimangono infine sempre vigenti le limitazioni previste dall’articolo 187, comma 3bis, del Tuel, che rende impossibile l’utilizzo degli avanzi non vincolati, nei casi in cui l’ente locale stia utilizzando anticipazioni di tesoreria o fondi vincolati di cassa.

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