17/10/2018 – Principio di rotazione: divieto di invitare il gestore uscente

Principio di rotazione: divieto di invitare il gestore uscente

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n.1412del 2 ottobre 2018 si è pronunciato in merito alla richiesta di annullamento del provvedimento d’aggiudicazione definitiva di un servizio, nella fattispecie, l’Amministrazione ha prescritto, come requisito formale di partecipazione, l’iscrizione al portale MEPA per la presentazione dell’offerta. Al termine della procedua, l’amministrazione dichiara aggiudicataria una società, la seconda classificata chiede l’annullamento del provvedimento d’aggiudicazione definitiva, in quanto, l’Amministrazione avrebbe violato il principio di rotazione da intendersi, per giurisprudenza consolidata, nell’obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente.

I resistenti, controdeducono che “il principio di rotazione, sulla scorta di quanto espressamente precisato dall’ANAC, non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.

L’art. 36 comma 1 e comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che l’affidamento debba avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese. I Giudici, richiamano un consolidato orientamento secondo cui sussiste l’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente pertanto l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il principio di rotazione deve essere inteso in termini di obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia”, al fine di tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quello degli appalti “sotto soglia”, nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio, la possibilità di reinvito del gestore uscente solo con una motivazione in grado di dimostrare le particolari condizioni di mercato che giustificano la deroga.

TAR, SENTENZA N.1412, 2 OTTOBRE 2018

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