17/10/2018 – Nelle prove di concorso il voto numerico non sufficiente se il regolamento dell’ente prevede un giudizio sintetico

Nelle prove di concorso il voto numerico non sufficiente se il regolamento dell’ente prevede un giudizio sintetico

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Nel regolamento dell’ente pubblico per la valutazione delle prove di concorso è stato previsto che “la Commissione, prima di prendere visione della documentazione prodotta dai candidati, adotta i criteri e le modalità di valutazione. La valutazione verrà effettuata tramite punteggi numerici e giudizi sintetici sulla base dei criteri generali e di attribuzione dei punteggi resi noti all’interno del bando”. Nel corso della prima riunione la Commissione con riferimento alle prove scritte ha stabilito che avrebbe tenuto “conto dell’aderenza dell’elaborato alla traccia scelta, della chiarezza espositiva, della capacità di sintesi e completezza descrittiva, della capacità critica nell’affrontare le problematiche proposte, della capacità di valorizzazione funzionalità e applicabilità ai casi concreti”. A fronte di tali premesse, un candidato estromesso dalla prova scritta ha impugnato il provvedimento di esclusione evidenziando come la Commissione abbia indicato il solo voto numerico, di mancato superamento della prova, senza chiarire se la prova fosse stata carente sotto il profilo della completezza, della chiarezza espositiva o dell’attitudine, chiedendone l’annullamento al TAR per aver violato la Commissione di concorso il regolamento dell’ente sui concorsi che imponevano di redigere un sintetico giudizio per ciascun elaborato, a motivazione del punteggio numerico assegnato, nonché l’obbligo di indicare i citati criteri nel bando di concorso che era rimasto silente sul punto.

La mancata previsione dei criteri di valutazione nel bando

Precisa in via preliminare, il Collegio amministrativo di primo grado, come l’art. 12D.P.R. n. 487 del 1994 stabilisce che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”. Secondo il Consiglio di Stato il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che, ai sensi dell’art. 12D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt’al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione.” (Cons. di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 1411). Pertanto, la mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell’art. 12D.P.R. n. 487 del 1994 (cfr., Cons. di Stato, Sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567).

Nel caso di specie, è vero che la Commissione nella sua prima riunione ha predisposto una serie di criteri, ma gli stessi non possono che essere considerati come di massima e generali, che non sono accompagnati dalla necessaria fissazione dei relativi pesi valutativi, finendo con l’arrestarsi a caratteristiche e qualità degli elaborati piuttosto che a criteri motivazionali. Non è dato, in altri termini, conoscere ex post quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale di ogni candidato. La necessità che i criteri di valutazione siano corredati anche dei criteri motivazionali, ovvero dei criteri di attribuzione dei punteggi è sancito dallo stesso regolamento dell’ente sui concorsi secondo cui “La valutazione verrà effettuata tramite punteggi numerici e giudizi sintetici sulla base dei criteri generali e di attribuzione di punteggi resi noti dall’interno del bando”. Occorreva quindi che già il bando facesse menzione specifica dei criteri di valutazione nonché di quelli di attribuzione dei punteggi, tanto da accogliere per tale verso il ricorso del candidato non contenendo nulla il bando sulla citata modalità di valutazione delle prove dei candidati. Pertanto, vanno annullati sia il bando che tutti i verbali della Commissione per omessa previsione dei criteri di valutazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi.

L’insufficiente valutazione numerica

Sempre il regolamento dell’ente prevede che “la valutazione verrà effettuata tramite punteggi numerici e giudizi sintetici sulla base dei criteri generali e di attribuzione dei punteggi resi noti all’interno del bando”. E’ indubbio come nei concorsi pubblici la valutazione dei candidati è sufficientemente espressa con un voto numerico, idoneo a condensare la motivazione, avendo la giurisprudenza amministrativa affermato che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico (o di un esame di abilitazione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (ex plurimis, Cons. di Stato, Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5175 e Cons. di Stato, Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939Cons. di Stato, Sez. III 28 settembre 2015, n. 4518Cons. di Stato, Sez. V, 30 novembre 2015, n. 5407). Tuttavia, nel caso di specie, in presenza di disposizioni specifiche e settoriali che stabiliscano invece una diversa regola secondo cui vi è la necessità che venga allestito in aggiunta all’espressione di un voto numerico, anche un giudizio discorsivo, quantunque sintetico, l’espressione del solo voto numerico è illegittimo. L’errore, pertanto, della Commissione è quello di aver attribuito esclusivamente un voto numerico senza alcuna esternazione di un giudizio ancorché sintetico.

In conclusione l’annullamento degli atti concorsuali importa quale conseguenza anche la caducazione del contrato di lavoro a tempo indeterminato stipulato medio tempore dall’ente pubblico.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 3 ottobre 2018, n. 9714

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