17/09/2020 – Senza motivazione non si può revocare l’incarico all’assessore locale

Senza motivazione non si può revocare l’incarico all’assessore locale
La Rivista del Sindaco  17/09/2020 Dirigenza degli Enti Locali
 
Il Tar della Campania ha sancito un principio di diritto in materia di revoca dell’incarico di un assessore locale, con la sentenza 1966/2020. Stando a tale sentenza, si chiarisce che nonostante gli ampi margini discrezionali presenti nel provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, all’amministratore non è consentito omettere le ragioni logico-giuridiche legate al provvedimento, ostando alla diversa ermeneutica la natura del medesimo, che può di fatto essere ascritto alla categoria “atti amministrativi”, risultando quindi soggetto (come da articolo 3, legge 241/1990) all’obbligo di motivazione.
Il caso prende il via dal presidente di una municipalità che ha revocato l’incarico di assessore municipale ad un dipendente mediante canonico decreto. L’assessore municipale revocato si è opposto tale condotta avanzando ricorso. Analizzando la questione, il Tribunale amministrativo della Campania si è ritrovato d’accordo con l’assessore revocato, proprio per l’ampia carenza di motivazioni allegate al provvedimento. Pur ammettendo che in giurisprudenza sia chiaro il principio basilare della legge che non pone vincoli contenutistici al potere di revoca dell’incarico di assessore, è tacito che sia poi compito al vertice dell’organo giuntale effettuare le dovute ed ampie valutazioni politico-amministrativo su cui la decisione verrà a basarsi. Tali valutazioni possono essere di vario carattere, basandosi su un prospetto di esigenze di carattere generale (dai rapporti con l’opposizione a quelli interni con la maggioranza del consiglio); su esigenze specifiche per una maggiore efficienza ed operosità di particolari settori dell’amministrazione locale; su valutazioni riguardanti il rapporto fiduciario tra il vertice dell’amministrazione e l’assessore stesso.
Il decreto di revoca (nei suoi ampi margini) deve quindi avere un percorso motivazionale a giustificazione della revoca stessa, per poter risultare in linea al principio dell’espressa motivazione, come stabilito dalla legge 241/1990. Se le motivazioni a base della scelta di revoca risultano sufficienti di opportunità politica ed immuni da irragionevolezza, allora la revoca resta valida. Trattandosi di un provvedimento per rimuovere un assessore da un incarico fiduciario, se tali motivazioni vengono fornite, è difficile sindacare sulla scelta se non riguardo l’aspetto dell’evidente arbitrarietà, quando ci si trova in sede di legittimità. Nel caso in oggetto, sono state quindi le carenti e quasi assenti indicazioni del percorso logico-giuridico a far annullare l’atto.
 
Articolo di Luigi Franco

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