17/09/2020 – Procedura di selezione interna: è legittima la scelta di non considerare l’anzianità maturata presso altro Ente

Procedura di selezione interna: è legittima la scelta di non considerare l’anzianità maturata presso altro Ente
16Set, 2020 by Redazione
 
 
Nell’Ordinanza n. 13622/2020 della Corte di Cassazione, un Funzionario ministeriale ha presentato domanda per partecipare ad un concorso di qualificazione per il passaggio alla posizione superiore della propria area professionale. La Suprema Corte ha affermato che, in materia di “Pubblico Impiego privatizzato”, la disciplina delle procedure selettive interne, dirette alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, è strettamente collegata a quella degli inquadramenti del personale pubblico “privatizzato”, delegificata (in quanto non esclusa dalla previsione di cui all’art. 40, comma 1 del Dlgs. n. 165/2001) ed affidata alla contrattazione collettiva chiamata a regolare i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti “privatizzati” (artt. 2, comma 2 e 3, 45, 51, 52, 69 comma 1, 71 del Dlgs. n. 165/2001), la quale, per quanto riguarda le progressioni all’interno della stessa area, può derogare alle disposizioni contenute nel Dpr. n. 497/1994, nel rispetto del principio di selettività (art. 52, comma 1-bis del Dlgs. n. 165/2001). Le selezioni interne sono indirizzate a consentire alle Amministrazioni di valorizzare le professionalità già inserite nell’organizzazione dell’Ente, nei limiti in cui sono concesse. Ciò posto, i Giudici di legittimità, relativamente alla situazione di dipendenti che abbiano maturato esperienza pregressa anche presso altre amministrazioni, hanno precisato che la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore. Per questo motivo può risultare irrilevante, ai fini della progressione di carriera, l’anzianità maturata presso l’Ente di provenienza, ove il nuovo datore di lavoro abbia inteso valorizzare, con il bando di selezione, l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto.

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