17/09/2020 – Mansioni superiori «di fatto», per le differenze retributive non serve l’atto formale di attribuzione

Mansioni superiori «di fatto», per le differenze retributive non serve l’atto formale di attribuzione
di Luciano Cimbolini
 
In breve
Vale il principio costituzionale che assicura comunque al lavoratore un compenso proporzionato alla qualità del lavoro prestato
 
La Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 14808/2020, affronta la questione delle mansioni superiori «di fatto». In un giudizio contro la sentenza della Corte d’appello di Campobasso che aveva negato il riconoscimento ai fini economici delle mansioni superiori svolte alle dipendenze di un’azienda sanitaria, in assenza di un atto formale di attribuzione, la Cassazione, ribaltando il giudizio, ha fornito importanti indicazioni circa l’applicazione di questo istituto previsto dall’articolo 52 del Dlgs 165/2001.

Per la Cassazione (richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali), invece, questo requisito non è necessario per ottenere, in termini retributivi, il differenziale economico fra la qualifica di inquadramento e quella (superiore) attinente alle mansioni di fatto svolte.

 
 
 

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