17/09/2020 – La comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. 241/1990 è essenziale anche in materia ambientale

La comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. 241/1990 è essenziale anche in materia ambientale
di Carlo Antonio Morabito – Segretario Generale a riposo
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione Prima Stralcio, con Sentenza n. 9258 del 19 agosto 2020, accogliendo il ricorso ha annullato un’ordinanza di rimozione rifiuti.
La vicenda
Un operatore economico ha depositato sul territorio di un Comune rifiuti speciali non pericolosi, quali calcinacci, manufatti in cemento e mattonelle in ceramica. Sulla circostanza del deposito vi è relazione della Polizia Provinciale competente per territorio. In conseguenza di tale atto di accertamento il Comune si è attivato con un’ordinanza all’indirizzo del legale rappresentante dell’ operatore economico che tale deposito ha effettuato.
Finalità e Motivazioni dell’ordinanza
L’ordinanza impone il recupero ed il conferimento in discarica di detti rifiuti speciali non pericolosi.
Norme richiamate nell’ordinanza, quindi a fondamento di legittimità della stessa, sono l’ art. 50D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina i poteri di ordinanza del Sindaco, circoscritti nel perimetro della contigibilità e dell’urgenza, e l’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, di specifica disciplina in materia ambientale.
Firmatario dell’ordinanza è il Sindaco ed il contenuto della stessa richiama sia l’emergenza sanitaria e sia l’abbandono dei rifiuti.
Eccezioni esposte nel ricorso
E’ ampio il ventaglio dei motivi di ricorso e risulta utile considerare quelli di maggior pregio in quanto di maggior valenza ai fini della decisione di merito, che risultano essere i seguenti: violazione dei principi sul procedimento amministrativo ed eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà, travisamento dei presupposti. Specificatamente si contesta:
– il richiamo nell’ordinanza dell’art. 50D.Lgs. n. 267/2000 il cui ambito di operatività è stato sopra descritto e dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 che costituisce la specifica normativa sull’abbandono dei rifiuti. Non manca il ricorrente, a corredo della contestazione, di sottolineare le diverse autorità competenti all’emanazione dell’atto ovvero nel primo caso il Sindaco, nel secondo Il Dirigente/Responsabile del Settore.
Non manca parte ricorrente di evidenziare, per tale motivo di ricorso, la contraddittorietà sulla base delle due normative richiamate deducendo che tale contraddittorietà pregiudica il diritto di difesa.
Altro significativo motivo di ricorso è la mancata comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, così come da previsione dell’art. 7L. n. 241/1990.
L’esame del Giudicate e la Decisione
Il Giudicante ha scrutinato I suddetti motivi di ricorso affermando che:
Quanto al richiamo di una duplice normativa di riferimento, il Collegio, pur riconoscendo l’esistenza dei due aspetti ovvero quello dell’abbandono dei rifiuti e quello del problema igienico sanitario descritti in ordinanza, ha affermato che deve essere data prevalenza all’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 ed a proposito non manca richiamo giurisprudenziale dello stesso Tar Lazio – Sentenza n. 7686/2016;
Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, come da previsione dell’art. 7L. n. 241/1990 il Giudicante lo ha ritenuto momento ed adempimento essenziale ai fini di un giusto e legittimo procedimento e ciò perché nel caso di specie, come in tante altre casistiche, la partecipazione dell’interessato costituIsce un apporto di elementi utili ai fini dell’emissione del provvedimento finale potendone anche determinare un contenuto diverso sulla base di nuovi elementi proposti e valutazioni effettuate.
Il Collegio ha sottolineato che tale obbligo di comunicazione di avvio del procedimento è rafforzato, nei procedimenti in materia ambientale, in quanto imposto specificamente dall’art. 192D.Lgs. n. 152/2006.
A sostegno delle valutazioni esposte, al capoverso che precede, sono richiamati i recenti precedenti giurisprudenziali di seguito elencati:
E’ proprio la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe permesso all’interessato di realizzare la partecipazione al procedimento stesso, il motivo fondamentale che ha determinate il Collegio ad accogliere il ricorso con conseguente annullamento dell’ordinanza, ritenendo i restanti motivi, pur esaminati, comunque assorbiti.

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