17/09/2020 – Debiti fuori bilancio

Campania, del. n. 112 – Debiti fuori bilancio
Pubblicato il 16 settembre 2020

 
Un sindaco ha posto una serie di quesiti  aventi ad oggetto la normativa applicabile in caso di dissesto dell’ente.
Il Presidente della presente Sezione ha rimesso con l’ordinanza 8-2020 la seguente questione di massima alla Sezione Autonomie:
  • Se per la formazione della massa passiva, ex art. 254 del d.lgs. 267/2000, sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio o se non possa provvedervi direttamente l’OSL (organo straordinario di liquidazione) per le sole obbligazioni passive che nascono da fatti verificatisi entro il dicembre  precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
  • Se riconosciuta la competenza dell’OSL, la formazione della massa passiva possa riferirsi a tutte le fattispecie di riconoscimento del debito elencate nel comma 1 dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000 ovvero ad alcune soltanto di esse.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 112/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 settembre, hanno confermato quanto espresso dalla Sez. Aut. nella deliberazione n. 12/2020, ovvero che per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non è necessaria la previa adozione delle deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’OSL ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.
In riferimento agli ulteriori quesiti posti dal Sindaco, i magistrati contabili hanno inoltre precisato che:
  • L’elenco di cui al comma 1 dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000 sia tassativo;
  • In pendenza di dissesto, l’atto di riconoscimento non incide minimamente sull’imputazione del relativo debito, che deve necessariamente rientrare nella massa passiva, ex art. 252, comma 4 del d.lgs. 267/2000. Pertanto nella massa passiva si intendono compresi tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma comunque non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione, ex art. 256, comma 11 del d.lgs. 267/2000, a nulla rilevando la circostanza che l’atto di liquidazione e di pagamento del debito sia intervenuto successivamente alla dichiarazione di dissesto.
Leggi la deliberazione

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