17/09/2018 – Il limite di spesa massimo della dotazione organica

Il limite di spesa massimo della dotazione organica

16-09-2018

La Corte dei Conti sezione regionale della Puglia, con la deliberazione n. 111/2018/PAR ha fornito interessantissime indicazioni per la redazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP). Nello specifico è stato chiesto ai magistrati contabili che cosa si debba intendere con la locuzione “spesa potenziale massima” della dotazione organica, così codificata dalle linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio scorso.

La Corte conferma che per gli enti locali il riferimento debba essere al contenimento della spesa di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 e seguenti o 562 della legge 296/2006: per i comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, quindi, rispettare la media delle spese di personale del triennio 2011/2013, mentre per i comuni fino a 1.000 abitanti si dovrà rispettare il “tetto” dell’anno 2008.

Come abbiamo già anticipato, le amministrazioni locali dovranno quindi approvare una programmazione dei fabbisogni che, tenendo conto della spesa dei dipendenti in servizio, di quelli cessati o in cessazione e di quelli previsti in assunzione, rispetti le regole che ci guidano, ormai, da più di dieci anni.

La Deliberazione, a mio parere, è davvero importante perché fa anche il riassunto delle regole esistenti per il calcolo di tale spesa di personale. Non mancano, infatti, i riferimenti alle disposizioni di legge e agli orientamenti della Corte dei Conti sul conteggiare o meno una voce nel determinare l’obiettivo da raggiungere.

Richiamo, una su tutte, la Deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR della Sezione Autonomie che nell’Allegato 1, sezione quinta, ai punti 6.2 e 6.3 ha individuato le componenti da includere e quelle da escludere dal computo della spesa di personale.

ALLEGATO: Corte Conti Puglia – Deliberazione n. 111/2018

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