17/07/2018 – Notifica verbali elevati per violazioni al Codice della Strada

Estremi nota parere
     Protocollo 14153
     Data 11/07/2018
Estremi quesito
     Anno 2018
     trimestre 3
Ambito Polizia locale e sicurezza
Materia Polizia locale
Oggetto

Notifica verbali elevati per violazioni al Codice della Strada

Massima

In assenza di messo comunale, i verbali per violazione a norme del Codice della Strada elevati dal Personale della polizia locale, possono essere notificati, in forza di quanto disposto dall’art. 201, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (recante “Nuovo codice della strada”) – norma di legge speciale – oltre che dallo stesso personale della Polizia locale, anche da altro funzionario purché appartenente all’Amministrazione accertatrice, secondo l’assetto organizzativo proprio dell’ente; i verbali elevati da organi accertatori terzi e trasmessi ad altro Comune a fini notificatori, invece, possono essere notificati, in assenza di messo comunale, solo dal personale appartenente al Corpo di Polizia locale di riferimento del Comune ricevente quale soggetto indicato all’art. 12 del medesimo decreto legislativo. Ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 201, i soggetti suindicati possono provvedere alla notificazione dei verbali di accertamento in parola anche ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c.

Funzionario istruttore DONATELLA COCINELLI

donatella.cocinelli@regione.fvg.it

Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

Testo completo del parere

Il Comune chiede chiarimenti in merito alla notifica dei verbali per violazione a norme del Codice della Strada, ivi compresi quelli elevati da altri organi accertatori e all’uopo trasmessi al Comando, ovvero, nello specifico, se il personale della Polizia locale possa procedere ad eseguirne la notifica ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c., stante l’assenza di un messo comunale presso l’ente istante nonché considerato che nessuno degli agenti in servizio presso il Comando può essere incaricato di tale servizio. 

Preliminarmente si ritiene utile riportare il quadro normativo di riferimento. 

La notificazione dei verbali elevati per violazioni a norme del Codice della Strada è disciplinata da una norma speciale e, nello specifico, dall’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (recante “Nuovo codice della strada”), il cui comma 3 prescrive che vi si possa provvedere a mezzo: 

– degli organi indicati all’art. 12 del medesimo decreto legislativo (fra cui, polizia stradale, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale e polizia municipale – nell’ambito dei rispettivi territori di competenza), 

– dei messi comunali, 

– di un funzionario dell’Amministrazione che ha accertato la violazione. 

Il medesimo comma 3 dispone inoltre che alla notificazione si procede “con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”, e che si intende validamente eseguita allorché sia fatta presso la residenza, il domicilio o la sede “del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente”[1]. 

Alla luce di quanto sopra si formulano dunque le seguenti considerazioni. 

Quanto alla competenza, in forza del sopra riportato disposto di cui all’art. 201, comma 3, del d. lgs. n. 285/1992, in assenza di messo comunale, i verbali in oggetto elevati dal Personale della polizia locale, possono essere notificati, oltre che dallo stesso personale della Polizia locale, anche da altro funzionario purché appartenente all’Amministrazione accertatrice, secondo l’assetto organizzativo proprio dell’ente; i verbali elevati da organi accertatori terzi e trasmessi ad altro Comune a fini notificatori, invece, possono essere notificati, in assenza di messo comunale, solo dal personale appartenente al Corpo di Polizia locale di riferimento del Comune ricevente quale soggetto indicato all’art. 12 del medesimo decreto legislativo. 

Quanto alle modalità, posto che il citato comma 3 dell’art. 201 richiama, fra l’altro, quelle previste dal codice di procedura civile nel suo complesso, senza esclusione alcuna, nulla osta che i soggetti suindicati provvedano all’esecuzione della notifica dei verbali di accertamento per contravvenzioni a norme del Codice della Strada anche ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. 

Né rileva in alcun modo, con riferimento al caso di specie, l’attrazione in capo agli enti locali della competenza alla nomina di messo notificatore di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142[2] (recante “Ordinamento delle autonomie locali”), posto che il personale della Polizia locale svolge qui l’attività notificatoria non in sostituzione del messo comunale bensì in forza di autonoma competenza derivante da specifica norma di legge speciale, l’art. 201, comma 3, d. lgs. n. 285/1992. 

Il Comune chiede inoltre di sapere se tali notifiche possano essere ritenute viziate in quanto non eseguite da “personale qualificato e non rientrante tra quelli indicati all’art. 60 D.P.R. 600 del 29.09.1973”. 

Si evidenzia in merito che l’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”), richiamato dall’istante, disciplina la notificazione di avvisi e atti di natura fiscale destinati al contribuente[3], configurandosi dunque quale ulteriore ma diversa norma speciale, e pertanto non pare applicabile alla notifica dei verbali di accertamento elevati per violazioni a norme del Codice della Strada, oggetto del presente quesito, che, come già detto, sono specificamente regolati da distinta norma speciale. 

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[1] La disposizione va però interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti indicati nell’articolo in argomento, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l’ipotesi d’irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale (Cassazione civile, sez. I, sentenza 7 luglio 1999, n. 7044). 

[2] A parere della dottrina prevalente, l’affidamento dell’incarico di messo, in assenza di esplicita previsione statutaria che attribuisca questa competenza al Sindaco, è da includere tra gli atti di gestione di competenza del dirigente o del responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

[3] L’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 dispone invero che tali notifiche siano eseguite secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti c.p.c. con alcune “modifiche”, fra cui, per quanto qui interessa: la previsione che alla notificazione vi provvedano i messi comunali ovvero i messi speciali autorizzati dall’ufficio (comma 1, lettera a); l’affissione dell’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. all’albo del Comune anziché alla porta dell’abitazione, ufficio o residenza (lettera e); l’inapplicabilità delle disposizioni contenute nell’art. 143 c.p.c. (lettera f).

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