17/02/2020 – Polizia municipale: limiti della spesa

Polizia municipale: limiti della spesa
14 Feb, 2020
 
Nella Delibera n. 5 del 15 gennaio 2020 della Corte dei conti Campania, un Sindaco ha chiesto un parere ai fini dell’applicazione dell’art. 35-bis del Dl. n. 113/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 132/2018, in merito alla possibilità di assumere a tempo indeterminato personale di Polizia municipale nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato, negli anni successivi al 2016, la cessazione (pensionamento, trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, mobilità, ecc.). La Sezione ha rilevato che l’art. 35-bis sopra citato, quale norma derogatoria per le assunzioni di personale della Polizia locale, individua, come disciplina oggetto di deroga, l’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015, operando sulla ordinaria capacità assunzionale, di cui all’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/2014. Tuttavia, la Sezione ha osservato che i trasferimenti per mobilità volontaria non possono essere calcolati come risparmio utile, perché il loro costo permane per la Pubblica Amministrazione. In tal caso, prevale la deroga prevista dall’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015, rispetto al divieto di cui all’art. 14, comma 7, del Dl. n. 95/2012, in quanto se si operasse in questo modo si produrrebbe un onere per la finanza pubblica superiore a quello del 2016 per la categoria di personale in comparazione.
Dunque, l’applicazione della nuova disciplina implica l’individuazione, per l’anno 2019, di 2 distinti budget assunzionali:
– uno specifico per il personale della Polizia municipale, ove l’Ente si avvalga della disciplina derogatoria, da fissare alla spesa sostenuta per tale personale nel 2016;
– ed uno relativo al restante personale, in applicazione del regime ordinario.
In sostanza, in base a quanto sopra il quesito, stante la sua estrema genericità, può essere risolto enunciando il criterio “sostanzialista”, nel senso che l’assunzione è possibile soltanto se la “modifica” (mobilità, passaggio da full time a parte time, ecc.) comporta un risparmio utile.

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