17/02/2017 – Diritti di rogito: per i segretari di Fascia A e B, i Tribunali di Brescia e Verona dicono si

Diritti di rogito: ancora ondivaga la giurisprudenza dei Tribunali del lavoro

di Paola Cosmai – Dirigente Avvocato S.S.N.

 

Rinviando al precedente contributo in materia di diritti di rogito per la disamina dei caratteri generali dell’istituto (Anche il Tribunale ordinario limita il trattamento retributivo dei Segretari Generali, Paola Cosmai) in questa sede è opportuno limitarsi a dare atto di due recenti decisioni di segno opposto a quelle del Giudice del lavoro bergamasco di recente commentate, rese dai Tribunali del lavoro di Brescia e di Verona in accoglimento delle domande di pagamento dei diritti di rogito maturati e non percepiti postulati da due segretari che, sia pure inseriti – rispettivamente – in Fascia B ed A prestavano servizio in comuni privi di personale dirigente.

Entrambe le decisioni muovono dal fondamento normativo del diniego di pagamento opposto dalle amministrazioni convenute, osservando che l’art. 10D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha, da un lato, abrogato l’art. 41, comma 4, L. 11 luglio 1980, n. 312, laddove attribuiva ai segretari roganti una quota parte dei relativi diritti di segreteria versati dalle controparti e, dall’altro, modificato l’art. 30, comma 2, L. 15 novembre 1973, n. 734, destinando detti proventi per l’intero agli enti di appartenenza.

La novella ha tuttavia previsto che detti emolumenti continuino a competere, in parte e comunque non oltre il quinto del trattamento retributivo in godimento, ai segretari privi di qualifica dirigenziale o che operino in enti privi di tale livello di personale.

Detto in altri termini dal tenore letterale della richiamata disposizione, opinano i Giudici bresciano e veronese, emerge che le categorie cui ancora spettano detti accessori sono due, ossia: o i segretari che essendo collocati nella più bassa fascia C non abbiano di per sé la qualifica dirigenziale; ovvero i segretari che, pur avendola perché inseriti nella categoria A o B, esercitino le loro funzioni in Amministrazioni che comunque non abbiano personale di qualifica dirigenziale.

Tanto, giacché tali spettanze accessorie mirano ad equilibrare un trattamento economico che sarebbe altrimenti deleterio rispetto a quello goduto da segretari di pari categoria che, tuttavia, assegnati presso enti dotati di dirigenza, beneficiano di fatto del cd. galleggiamento, vale a dire dell’aumento dell’indennità di posizione fino al raggiungimento di quella di valore più elevato corrisposta alla dirigenza interna, come previsto dall’art. 37 del contratto collettivo nazionale di categoria.

Entrambe le decisioni, invero, danno atto che di diverso avviso è la Sezione Autonomie della Corte dei conti che, con la sentenza 24 giugno 2015, n. 15, ha ristretto il diritto ai soli segretari di fascia C, ma ne ritengono l’impostazione poco aderente al dettato normativo e più che altro animata dall’esigenza di contenere la spesa pubblica.

Difatti, pur affermando – come i Giudici del lavoro – che la ratio legis è proprio quella di tutelare i segretari che non abbiano il trattamento economico dirigenziale perché di Fascia C, il Tutore dell’erario non si mostra consequenziale laddove disconosce tale finalità pur quando essi, sebbene di livello dirigenziale perché di Fascia A o B, finiscano per essere pregiudicati in quanto assegnati ad enti privi di dirigenza nei quali, dunque, non possono avvalersi del cd. galleggiamento; pervenendo ad una conclusione che collide con il dato testuale della L. 11 agosto 2014, n. 114 cit. che ai fini della conservazione dei diritti di rogito fa salve le due distinte ipotesi poc’anzi rammentate dell’appartenenza alla Fascia C ovvero dell’impiego in enti privi di dirigenza senza che rilevi la categoria di inquadramento del segretario interessato.

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