16/12/2022 – Danno erariale da proroga illegittima

Può determinare l’insorgenza di una responsabilità erariale l’utilizzo di una proroga disposta illegittimamente. Le amministrazioni devono utilizzare l’istituto giuridico della proroga contrattuale con moderazione, programmando per tempo le scadenze e l’attivazione delle nuove procedure d’appalto. Lo chiarisce la Corte dei Conti, sez. per la Regione Umbria, nella sentenza 23/11/2022, n. 99

La vicenda

Nella controversia approdata all’attenzione della Corte dei conti umbra era emersa una responsabilità amministrativa derivante dalla abusiva reiterazione di proroghe di un contratto di servizi.

Nel caso esaminato un’Azienda sanitaria aveva disposto reiterate proroghe, al medesimo operatore economico, per l’erogazione di un servizio, determinando una perdita economica per l’Amministrazione d’appartenenza, derivante dal mancato utilizzo di procedure comparative.

Durante il periodo delle proroghe disposte, nessuna procedura d’appalto era stata attivata. In altri termini, la descritta azione amministrativa illegittima avrebbe determinato un considerevole danno alla finanza pubblica, identificato nella differenza di costo tra quanto in concreto sostenuto dalla prosecuzione del servizio e il minore costo che sarebbe stato conseguito in esito alla doverosa procedura comparativa che, se tempestivamente portata a termine ed attuata, avrebbe consentito notevoli risparmi di spesa. Il parametro da porre a fondamento della individuazione del pregiudizio erariale, ad avviso della Procura, atteneva al minor esborso che avrebbe sostenuto l’Azienda sanitaria se fosse stata utilizzata una procedura concorrenziale.

La difesa delle parti aveva sostenuto la legittimità dell’azione amministrativa e la necessità che fossero evitate interruzioni del servizio ai fini della tutela dell’utenza, affinché potesse in sostanza essere prestato continuativamente un servizio essenziale alla persona.

La decisione della Corte

La Corte ha puntualizzato che i principi eurounitari di messa in concorrenza, apertura al mercato e par condicio tra i potenziali ed effettivi offerenti impongono alle amministrazioni di organizzarsi affinché, venuto a scadenza un contratto, possa essere immediatamente operativo quello successivo, in modo che non vi sia alcuna soluzione di continuità, anche per salvaguardare l’utenza, specie ove il servizio in questione riguardi la cura della persona umana.

Le proroghe nella prospettiva eurounitaria costituiscono uno strumento eccezionale e temporaneo, nella specie, invece, i convenuti avevano utilizzato lo strumento in modo patologico e abusivo, con produzione di consistente danno erariale.

Nella specie, quindi, la colpa grave risiedeva nella manifesta violazione dei principi eurounitari, realizzatasi con le reiterate proroghe.

Una efficiente gestione dei servizi, infatti, impone all’amministrazione di prevedere, programmare, ideare, l’avvicendamento tra affidatari e di adottare, tempestivamente, iniziative, programmando le scadenze amministrative al fine di far subentrare il nuovo affidatario senza dilazione.

La procedura di gara pubblica deve essere svolta in data anteriore rispetto alla scadenza del precedente contratto e comunque al più tardi entro la fine dell’esercizio dell’eccezionale primo periodo di proroga in modo da non creare soluzioni di continuità nella prestazione del servizio.

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