16/12/2022 – Appalti, nuovo codice. L’originalissima e mai vista prima idea di un Responsabile unico di progetto e di responsabili di singole fasi procedimentali

Sul sempre aggiornato ed utile portale lavoripubbliti.it l’articolo Riforma Codice dei contratti: dal Responsabile unico del procedimento al Responsabile unico di progetto fornisce un primo commento sulla figura del Responsabile unico di progetto (Rup), che sostituisce il Responsabile unico del procedimento (Rup), e sostanzialmente assume in forma più marcata la funzione di coordinatore generale delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.

Tanto che, infatti, il Rup può chiedere la nomina di distinti responsabili del procedimento per le fasi di affidamento e di esecuzione.

Un’idea certamente utile (anche se sostanzialmente impossibile da attuare per la gran parte dei comuni, con dotazioni organiche troppo piccole per differenziare così la struttura organizzativa degli appalti) e “originale”.

Proprio originale e mai vista? Non diremmo. Chi ha buona memoria, si ricorda del d.l. 101/1995, convertito dalla legge 216/1995, che con l’articolo 4, comma 1, lettera a), modificò l’articolo 7 della legge 109/1994, il quale assunse questo testo:


1. I soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),

nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive

modificazioni, nell'ambito  del  proprio  organico,  un  coordinatore

unico delle fasi di formazione del programma dei lavori  pubblici  da

eseguire nel triennio e di attuazione degli  interventi  oggetto  del

programma stesso, nonche' un responsabile unico del  procedimento  di

attuazione  di  ogni   singolo   intervento   per   le   fasi   della

progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso. 

   2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il

coordinatore  unico  puo'  coincidere   con   il   responsabile   del

procedimento di uno  o  piu'  interventi.  Il  regolamento  determina

altresi' l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i  quali  il

responsabile del procedimento puo' coincidere con  il  progettista  o

con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore  del

regolamento tali facolta' possono essere  esercitate  per  lavori  di

qualsiasi importo e tipologia ed i  soggetti  appaltanti  individuano

direttamente la figura professionale del  coordinatore  unico  e  del

responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla  data

di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto-legge  3

aprile  1995,  n.  101,  in  luogo  di  un  unico  responsabile   del

procedimento per ogni singolo  intervento  puo'  essere  nominato  un

responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1. 

   3. Il coordinatore unico coordina l'attivita' dei responsabili dei

singoli  interventi  ai  fini   della   formazione   del   programma,

dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte

integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in  esito

alla  pubblicazione  del  programma;  assume,  su  segnalazione   del

responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad  impedire

il verificarsi di danni, irregolarita' o ritardi nell'esecuzione  del

programma. Il  coordinatore  unico  verifica  altresi'  la  copertura

finanziaria degli oneri connessi ai  lavori  pubblici  e  accerta  la

libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari. 

   4. Il coordinatore  unico  ed  il  responsabile  del  procedimento

assicurano, per l'attivita' di rispettiva  competenza,  il  controllo

sui livelli di prestazione, di qualita' e di  prezzo  determinati  in

coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione  del

programma  oltre  che  al  corretto  e  razionale  svolgimento  delle

procedure. 

   4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti  di  cui

al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e  le  informazioni

relativi alle principali fasi di svolgimento del  processo  attuativo

necessari  per  l'attivita'  di  coordinamento,  di  indirizzo  e  di

controllo di competenza del  coordinatore  stesso:  segnala  altresi'

tempestivamente  eventuali   disfunzioni,   impedimenti   o   ritardi

nell'attuazione degli interventi. 

   4-ter.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  3  disciplina   le

ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con

esse i compiti del direttore dei lavori.  Restano  ferme,  fino  alla

data  di   entrata   in   vigore   del   predetto   regolamento,   le

responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei  lavori  come

definite dalla normativa vigente. 

   4-quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per

un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore  della

legge di  conversione  del  decreto-legge  3  aprile  1995,  n.  101,

qualora,  per  carenze  di  organico  accertate  e  certificate   dal

coordinatore   unico   ed   in   relazione    alle    caratteristiche

dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera

a), non siano  in  grado  di  svolgere  le  necessarie  attivita'  di

supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico

e dei responsabili dei singoli interventi, le predette  attivita'  di

supporto possono essere affidate, con le  procedure  e  le  modalita'

previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e

dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti  o  a

societa' di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie

competenze specifiche di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,

amministrativo, organizzativo e legale  e  che  abbiano  stipulato  a

proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura  dei  rischi

di natura professionale. 

Questa strutturazione organizzativa, perfettamente logica, venne successivamente abbandonata, perchè vinse la fascinazione del responsabile “unico”, uno, trino e plurimo, onnisciente, onnipotente, onnipresente, onniadempiente.

Dopo 27 anni, si ritorna al coordinatore unico, ma sotto il falso nome di Responsabile unico di progetto, per mantenere l’acronimo Rup al quale siamo tanto affezionati, e per poter scrivere dire in dotti e pensosi convegni che si tratta di un project manager

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