16/09/2020 – Gli enti locali sono esentati dalle verifiche sulle ritenute per gli appalti

Gli enti locali sono esentati dalle verifiche sulle ritenute per gli appalti
La Rivista del Sindaco  16/09/2020 Lavori Pubblici
 
In due risposte a interpelli delle direzioni regionali di Liguria ed Emilia Romagna confermano l’esonero dei Comuni dal gravoso adempimento dei controlli sulle imprese. Gli enti potranno quindi respirare più liberamente, riguardo il controllo previsto dall’articolo 17-bis, Dlgs 241/97 introdotto dall’ultima manovra di bilancio. Tale controllo impone ai committenti di richiedere, alle imprese a cui hanno affidato lavori (opere o servizi) di costo superiore a 200.000 euro su base annua distinto da predominante utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dei contratti a favore dei committenti stessi. Tutto questo per permettere al committente il riscontro delle ritenute versate nel complesso dalle imprese all’Erario; riscontro che segue modalità piuttosto complesse.
Con i due interpelli si è fatto anche chiarezza sulla figura dei committenti, sottolineando che sono da considerarsi tali (stando alle precisazione della circolare 1/20) “gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, del Tuir () che esercitano imprese commerciali o agricole ()”, e ne vengono invece esclusi i “soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni”. Ne consegue che sono da considerarsi committenti “ gli enti non commerciali (enti pubblici, assicurazioni, trust, eccetera) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta”.
Nella circolare ci sono numerosi riferimenti che portano a pensare come il richiamo “all’attività istituzionale di natura non commerciale” sia da leggersi alla luce del Tuir, ed è ben chiaro che gli enti locali non svolgono attività commerciale, quindi entrambe le istanze di interpello sono giunte alla conclusione che i Comuni non possono essere qualificati come committenti. Ne consegue che i Comuni non sono tenuti alle verifiche richieste dall’articolo 17-bis, Dlgs 241/97. Per la Dre Emilia Romagna tale ricostruzione è interamente da accettare, mentre la Dre Liguria ha condiviso il punto essenziale stando al quale gli obblighi di verifica riguardano la possibile “quota parte” commerciale dell’attività svolta, identificabile mediante le regole stabilite per le imposte dirette.
Articolo di Loris Pecchia

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