16/08/2019 – Impossibile la revoca del revisore dei conti se dipende da un parere negativo

Impossibile la revoca del revisore dei conti se dipende da un parere negativo

 15/08/2019
Ultimamente abbiamo parlato dell’aumento di poteri dei revisori all’interno degli Enti Locali. Il Tar Brescia attraverso la sentenza 716/2019 ha approfondito il discorso relativo il rapporto fiduciario tra Ente e revisore.
Il caso in questione era relativo ad un parere negativo rispetto alla proposta di bilancio di previsione, tale parere nonostante fosse giuridicamente e tecnicamente corretto, risultò sgradito all’Amministrazione, in quanto avrebbe obbligato l’Ente ad accelerare l’avvio di un provvedimento utile al riequilibrio finanziario, ciò ha portato al licenziamento del revisore, atto annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, in quanto non derivante da inadempimento dei doveri del revisore o errori gravi da parte dello stesso. Entrando nella questione specifica, il caso in esame, un Comune dell’Alta Val Brembana al fine di incentivare il turismo invernale, aveva creato una Società a Responsabilità Limitata per controllare gli impianti di risalita, purtroppo una serie di eventi ha portato la società in questione al fallimento, lasciando però nei confronti dell’Ente Locale dei consistenti crediti.
Un revisore assunto dal Comune aveva proposto la cancellazione di tali crediti in quanto inesigibili, ciò però avrebbe comportato un risultato di amministrazione negativo, da coprire in tempi brevi. Il Sindaco per rimediare a tutto questo, aveva richiesto al revisore di collaborare con gli altri uffici comunali, al fine di includere all’interno della proposta di bilancio anche le modifiche necessarie, permettendo al Comune di presentare comunque in Consiglio uno schema che abbia parere favorevole o almeno condizionato. L’incaricato della revisione manteneva però il proprio parere contrario a tutto ciò, sostenendo inoltre che nonostante ciò il Consiglio Comunale poteva altresì allontanarsi dal suo parere, come previsto all’interno del Decreto Legislativo 267 del 2000, all’art.239, co. 1-bis.L’Amministrazione ha comunque approvato il bilancio di previsione ed interrotto a stretto giro il rapporto con il revisore.
I giudici hanno però ritenuto che tale intervento fosse irregolare, in quanto il parere del revisore era corretto e non minava in alcun modo il rapporto fiduciario. Infatti, nella maggior parte dei casi il rapporto lavorativo non è relativo alla fiducia soggettiva tra le persone, ma quella derivante dalla correttezza del lavoro svolto. Come sostenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza 2785/2018 la perdita di fiducia da parte dell’Amministrazione può derivare esclusivamente nei casi in cui il revisore non svolga correttamente il proprio lavoro non adempiendo agli obblighi lavorativi o se vengono commessi errori gravi.
Articolo di Laura Egidi

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