16/08/2019 – Enti, niente uffici stampa esterni – Danno erariale se si affida il servizio a una società privata

Enti, niente uffici stampa esterni  – Danno erariale se si affi da il servizio a una società privata

di FRANCESCO CERISANO – Italia Oggi – 14 Agosto 2019
Gli enti locali non possono esternalizzare l’ intero servizio di informazione e comunicazione. Soprattutto quando sono già dotati di un ufficio stampa e di un ufficio relazioni con il pubblico (Urp). Se le dotazioni organiche interne all’ ente non consentono di svolgere adeguatamente il servizio comunicazione per mancanza di risorse umane, si possono attingere all’ esterno «singole unità di personale da adibire agli uffici interni a ciò preposti», ma non è legittimo delegare a una società privata lo svolgimento di un servizio istituzionale che la legge (n. 150/2000) impone alle p.a. di internalizzare.
È quanto ha affermato la seconda sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti nella sentenza n.285/2019 del 5 agosto. I giudici erariali d’ appello hanno di fatto confermato l’ impianto della sentenza di primo grado della Corte conti Toscana che, accogliendo le tesi del pm Massimiliano Atelli, aveva condannato un dirigente della provincia di Siena al pagamento della somma di 100 mila euro per il danno erariale derivato dall’ affidamento a una società privata del servizio di informazione, comunicazione e promozione dell’ ente.
A novembre 2012 il dirigente aveva prorogato il contratto con il quale la giunta provinciale due anni prima aveva affidato all’ esterno il servizio, nonostante l’ ente fosse dotato di Ufficio stampa e di Urp. Il dirigente si è difeso sostenendo che il personale interno sarebbe stato inadeguato a svolgere le funzioni di comunicazione e che, inoltre, non sarebbe stato possibile procedere a nuove assunzioni o all’ assegnazione di incarichi esterni, stante l’ incertezza che nel 2012 gravava sul riordino delle province. La Corte conti non ha condiviso questo assunto chiarendo che «l’assenza di personale avrebbe consentito, al più, il ricorso a singoli e specifici contratti di collaborazione e/o di consulenza, e comunque, avrebbe imposto la tempestiva attivazione di specifici programmi formativi del personale interno da adibire agli uffici».
La proroga dell’ esternalizzazione, secondo la Corte, fa dunque scattare la responsabilità per danno erariale in quanto perpetua «una situazione di illiceità già presente al momento del primo affidamento», ma all’ epoca non perseguita perché nel frattempo era intervenuta la prescrizione. Questa volta però il dirigente provinciale non può sfuggire alla condanna, considerata la natura «gravemente colposa» della condotta consistente nell’ aver provveduto in via automatica a dar corso alla proroga illegittima «senza aver prima verificato l’ esistenza e la praticabilità di soluzioni alternative». L’ unica apertura che la Corte fa al ricorrente è sul quantum del danno. I giudici hanno ritenuto che andasse equamente diviso tra il dirigente e la giunta provinciale, colpevole, quest’ ultima, di aver posto le basi, con il primo appalto, per il successivo (e illegittimo) sviluppo della vicenda.

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