16.06.2015 – Segretari, sì ai diritti di rogito per convenzione fra Comuni senza dirigenti

Segretari, sì ai diritti di rogito per convenzione fra Comuni senza dirigenti

di Giovanni G.A. Dato

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Nel caso di convenzione di segreteria fra Comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale è possibile attribuire al segretario quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto: questo il decisum racchiuso nella deliberazione 5 maggio 2015, n. 189/2015/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

La deliberazione in esame è stata adottata a seguito di istanza di parere formulata da un Ente locale presso il quale presta servizio un segretario comunale, di fascia C, in convezione con altri due Comuni; al medesimo è stato attribuito il c.d. galleggiamento al fine di equiparare la retribuzione di posizione a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa, trattandosi di Ente privo di dirigenti; il Comune chiede se possano essere riconosciuti al segretario i diritti di rogito, rispettando il limite del quinto dello stipendio in godimento.

L’analisi normativa 

L’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 – in un contesto di razionalizzazione dei compensi accessori attribuiti al personale che presta servizio presso le Pubbliche amministrazioni, sia in regime di diritto privato che di diritto pubblico – ha riformato la materia della corresponsione di diritti di rogito ai segretari comunali: il primo comma abroga l’articolo 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti una quota del provento, spettante al Comune o alla Provincia, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento); il secondo comma riformula il citato articolo 30, secondo comma, della legge n. 734/1973, statuendo che “il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”; il comma 2-bis precisa, tuttavia, che “negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”; il comma 2-ter, infine, precisa che “le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Le conclusioni della Corte 

Secondo la deliberazione in commento, circa la materia dei diritti di rogito ai segretari comunali e provinciali, la legge, dopo averne sancito la confluenza nel bilancio dell’Ente di riferimento (commi 1 e 2), permette l’attribuzione di una quota del provento annuale previsto dall’articolo 30, comma 2, della legge n. 734/1973, come modificato dallo stesso Dl n. 90/2014, in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in “Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”, e comunque per quelli che “non hanno qualifica dirigenziale”

Come già chiariro in sede giurisprudenziale, nel caso di convenzione di segreteria fra Comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, è possibile attribuire, ai sensi del citato articolo 10, comma 2-bis, del Dl n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto. La norma, infatti, prevede e distingue due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi: la prima, quella dei segretari preposti a Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto; la seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione.

Nella fattispecie in esame – segretario di fascia professionale non equiparata a quella dirigenziale, che presta servizio, a mezzo convenzione, in Comuni privi di dirigenti – non rileva l’istituto del “galleggiamento” previsto dall’articolo 41, comma 5, del Ccnl di comparto, stipulato il 16 maggio 2001; nel caso scrutinato, invero, il segretario comunale usufruisce di un’indennità parametrata a quella del funzionario incaricato della più elevata posizione organizzativa, non a quella dirigenziale, trattandosi di enti privi di dirigenti.

Appare pertanto ammissibile l’attribuzione, nei limiti previsti dalla legge, di quota parte dei diritti di rogito, come anche statuito da altre Sezioni regionali di controllo in fattispecie similari.

 

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