16.05.205 – Ancora sui diritti di rogito del Segretario Generale in caso di convenzione tra Comuni

Ancora sui diritti di rogito del Segretario Generale in caso di convenzione tra Comuni

V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 15/5/2015)

L’ipotesi presa in considerazione riguarda una particolare fattispecie di esercizio convenzionato di segretaria, dove uno dei Comuni ha figure dirigenziali e l’altro Comune ne è privo. In questo caso l’interrogativo posto dal Sindaco di un Comune, a seguito delle modifiche apportate dal d.l.90/2014 sui diritti di rogito da corrispondere, riguarda il tetto del quinto dello stipendio, ossia se questo debba essere calcolato solo sulla quota di trattamento economico a carico del Comune privo di figure dirigenziali ovvero sul trattamento economico complessivamente dallo stesso percepito.

La risposta al citato quesito è stata fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n.171, depositata in data 24/04/2015.

LA POSIZIONE DEI GIUDICI CONTABILI

Il Collegio contabile, conformemente a quanto già precisato in una precedente deliberazione ( n.275 del 29 ottobre 2014), come alla luce della formulazione letterale delle modifiche legislative, si deve ritenere che, nel caso di convenzione di segreteria fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, sia possibile attribuire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto. Ora, nella fattispecie concreta in cui una delle amministrazioni in convenzione sia provvisto di personale dirigenziale, secondo il Collegio contabile, indipendentemente dalla qualifica professionale rivestita dal segretario dall’interno del proprio ordinamento, rimane irrilevante la circostanza che tale qualifica dirigenziale sia aliunde rivestita dall’interessato. In merito al calcolo della quota da versare, per i giudici contabili pare maggiormente conforme al dato letterale della norma, che si riferisce allo “stipendio in godimento” quale parametro di riferimento per la somma massima erogabile, senza effettuare specificazioni, ipotizzare che i diritti di rogito siano attribuibili, da parte del singolo comune convenzionato, con l’unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del singolo segretario senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli comuni convenzionati, e indipendentemente dalle specifiche previsioni dell’atto convenzionale intercorrente tra i comuni. Tale opzione appare corroborata dalla complessiva portata dell’intervento normativo operato dal legislatore, che ha ridotto in misura significativa la compartecipazione dei segretari comunali ai diritti di cui in premessa. 

Tale considerazione, se da un lato evidenzia che il legislatore (pur potendo) non ha volutamente preso in considerazione la posizione dei segretari comunali operanti in convenzione, dall’altro richiede un’interpretazione rigorosa delle decurtazioni operate al fine di non penalizzare eccessivamente i profili professionali toccati dalla riforma.

CONCLUSIONI

Anche con tale decisione, i giudici contabili lombardi aprono alla remunerazione dei Segretari con interpretazioni benevole, in un contesto di forte presa di posizione di tale categoria da parte del Governo, di cui se ne prevede la soppressione (salvo un periodo transitorio) con il DDL Riforma della Pubblica Amministrazione, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, dopo che il Senato ha già approvato il testo.

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