16/04/2019 – “La funzione di coordinamento del segretario comunale e il sistema dei controlli interni degli enti locali”

RESOCONTO CONVEGNODEL 03 APRILE 2019 – PREFETTURA DI BARI

“LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEGLI ENTI LOCALI”

Il Convegno è stato aperto dal Viceprefetto Vicario di Bari, dott.ssa Rossana Riflesso che ha portato i saluti del Prefetto di Bari, dott.ssa Marilisa Magno, impegnata fuori sede, e ha riferito dell’assenza del Segretario generale ANCI Nazionale, dott.ssa Veronica Nicotra, dovuta ad un impegno istituzionale imprevisto che non ha consentito la sua tempestiva sostituzione. La dott.ssa Riflesso ha approfittato dell’incontro che ha visto la presenza di tanti Segretari comunali della regione e delle regioni limitrofe, per comunicare che all’ultimo Consiglio direttivo dell’Albo nazionale del 20 febbraio u.s. è stata approvata la delibera sul piano di formazione dei Segretari comunali e provinciali che sarà oggetto della Direttiva del Ministro dell’Interno per confermare la programmazione imminente dei corsi di progressione in carriera (Corsi Spes e Sefa) che si terranno a Roma, ma anche l’avvio di una formazione permanente per i Segretari e per tutta la Dirigenza locale da svolgersi presso le 18 Prefetture capoluoghi di regione, per tre volte l’anno, per tre giornate formative, su tematiche relative a Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, Codice degli Appalti e Personale; inoltre  dei Corsi e-learning di 10 lezioni di contenuto pratico; infine, l’attivazione  di un canale per avere indicazioni sul fabbisogno formativo.

La parola è passata al moderatore del Convegno, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, Segretario Generale del Comune di Lecce, che, dopo i ringraziamenti di rito, ha fatto una breve introduzione sottolineando l’importanza del tema dei controlli negli Enti Locali e del ruolo del Segretario Comunale in tale contesto, Convegno voluto dai Segretari dell’Albo Puglia alla luce sia dei recenti interventi del Sottosegretario del Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, a favore dei Segretari nella loro funzione di presidio della legalità e di prevenzione della corruzione, sia all’indomani della sentenza n. 23 del 19 febbraio scorso della Corte Costituzionale che, dopo oltre un decennio di orientamento di segno opposto, ha affermato la legittimità dello spoil system per i Segretari comunali e provinciali, nonché a poche settimane dalla pubblicazione dell’Atto di indirizzo all’ARAN per il rinnovo contrattuale 2016/2018 relativo alla dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali – Sezione speciale per i Segretari comunali e provinciali, che demanda al nuovo contratto il compito, in vero legislativo perché afferente il ruolo del Segretario attualmente disciplinato dal TUEL, di sciogliere il nodo della “compatibilità” tra le funzioni di controllo e partitamente di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (funzioni che presuppongono l’indipendenza e l’imparzialità di chi le esercita) e le funzioni dirigenziali eventualmente attribuite al Segretario.  La dott.ssa Guglielmi ha poi rimarcato che l’indipendenza nello svolgimento dei controlli interni e nella prevenzione della corruzione è materia delicata di interesse collettivo e non di una categoria di lavoratori.

Si sono susseguiti i diversi interventi dei relatori che di seguito si sintetizzano:

Il dott. Maurizio Moscara, Segretario Generale della Provincia di Brindisi, ha iniziato il suo intervento facendo una breve ricostruzione dell’istituto della fiduciarietà nell’ambito del procedimento di nomina del Segretario comunale dal 1997 ad oggi ed ha evidenziato le posizioni dei ricorrenti e della difesa riportate nella sentenza n. 23 del 19 febbraio scorso della Corte Costituzionale ritenendo evidentemente fondato e non contraddittorio il ragionamento seguito dalla Consulta che da un lato basa lo spoils system su un presunto ruolo attivo e propositivo del Segretario comunale nella fase preliminare della definizione dell’indirizzo politico-amministrativo degli organi locali tale da influenzarla, e dall’altro continua a sostenere che ciò non si traduce “nell’automatica compromissione né dell’imparzialità dell’azione amministrativa” né, conseguentemente, della funzione di “controllo” che si pretende comunque “indipendente”. Ritiene che da tale pronuncia occorre partire per accettare questa compatibilità di funzioni con un referente rafforzato nella Prefettura in caso di eventuali condizionamenti patologici. Rimarca l’inutilità dei controlli interni sia amministrativi che in ambito anticorruzione per come sono attualmente strutturati perché nel primo caso avvengono quando il danno eventualmente si è già prodotto (essendo controlli successivi) e nel secondo caso perché ingabbiati in eccessivi formalismi previsti dalla stessa legge anticorruzione. Ipotizza quindi in alternativa, di muoversi in un’ottica che attribuisca al Segretario Generale un ruolo manageriale e non di controllo, ma in tal caso la via obbligata sarebbe quella della ridefinizione legislativa del ruolo.

ll dott. Cosmo Sciancalepore, Magistrato presso la Procura Regionale della Corte dei Conti Puglia, già Segretario comunale, si è soffermato sui controlli esterni svolti dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali. Ha evidenziato che, negli ultimi anni, anche in considerazione della crescente attenzione nei confronti delle questioni di finanza pubblica, il legislatore ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti numerose funzioni di controllo nei confronti degli enti locali e ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli stessi enti locali determinando il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente “collaborativo”, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione non sempre realizzati, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, in presenza dei relativi presupposti, anche il dissesto finanziario dell’ente. Ha ricordato che, ai sensi dell’art.148 del Tuel, sono oggetto di controllo da parte della Corte dei conti, con possibile applicazione di sanzioni, gli stessi controlli interni. Ha fatto presente, infine, che, nonostante la recente normativa, gli enti locali risultano tuttora sottoposti a meno controlli rispetto alle Amministrazioni statali e, dichiarando di esprimere sul punto una opinione esclusivamente personale, ha affermato che sarebbe utile avviare una riflessione in ordine alla possibile utilità, per un miglior andamento dell’azione amministrativa e per una migliore tutela della finanza pubblica, non sussistendo problemi di ordine costituzionale essendo la Corte dei conti una Magistratura, di controlli preventivi di legittimità, analoghi a quelli previsti per le Amministrazioni statali, in materia di personale, appalti e gestione del patrimonio.

Qui di seguito l’Abstrac di estrema sintesi dell’intervento del dott. Sciancalepore sul ruolo della Corte dei Conti in rapporto ai controlli esterni ed interni relativi agli Enti locali:

§  Quando si parla di “controllo” si parla di una attività generalmente rivolta ad accertare l’esattezza, la regolarità o la validità di qualcosa (es. un atto o una attività). Non si può svolgere una attività di controllo senza una preventiva attività di regolamentazione e/o di fissazione di obiettivi (es. legge, regolamenti, regole tecniche, ecc.). Alla attività di controllo viene attribuita complessivamente una duplice funzione: verificare e garantire la rispondenza di un atto o di una attività a determinate regole e verificare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati. L’attività di controllo, specie in presenza della previsione di sanzioni, riveste anche una funzione di deterrenza in relazione alla possibile violazione delle regole (giuridiche, tecniche, ecc.) stabilite.

§  L’attività di controllo, in quanto rivolta a verificare e a garantire la rispondenza di un atto o di una attività a determinate regole e a verificare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, contribuisce al concreto perseguimento dell’interesse pubblico relativo alla attività amministrativa controllata. Una attività di controllo è ovviamente giustificata e non costituisce un inutile intralcio quando migliora lo svolgimento della azione amministrativa e consente un migliore perseguimento dell’interesse pubblico.

§  In base al parametro utilizzato è possibile individuare varie tipologie di controlli (interni o esterni, di legittimità, ecc.). L’attuale attività amministrativa, per effetto della c.d. privatizzazione e per la sempre maggiore attenzione agli aspetti finanziari, richiede anche un confronto tra programmi, risorse, obiettivi fissati e risultati raggiunti. Economicità ed efficacia sono parametri di legittimità (art.1, c.1, legge 241/1990). Tutto ciò determina la necessità di meccanismi di controllo interno. Una buona amministrazione esige non solo una verifica ex post ma un costante monitoraggio della situazione.

§  Negli ultimi 20 anni circa l’intero sistema dei controlli (non solo i controlli interni) relativo agli enti locali è stato caratterizzato da continue modifiche. C’è stata una prima fase diretta ad eliminare o ridimensionare i controlli esterni sugli atti e sugli organi (es. abrogazione delle norme sui controlli preventivi di legittimità sugli atti) e a introdurre vari controlli interni (es. D.Lgs. n.286/1999). Negli ultimi anni, già prima del D.L. n.174/2012, c’è stata una graduale inversione di tendenza. Sono stati previsti controlli da parte della Corte dei conti (solo inizialmente di contenuto esclusivamente collaborativo) e sono state progressivamente ampliate, con numerose norme, non tutte inserite nel Tuel, le funzioni di controllo dell’Organo di revisione. Oggi siamo in presenza di un panorama articolato di controlli.

§  Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad una graduale ma decisa inversione di rotta sono probabilmente riconducibili al sostanziale fallimento del sistema dei controlli, quasi esclusivamente interni, precedentemente previsto (es. D.Lgs. n.286/1999). Le suddette modifiche normative in materia di controlli interni ed esterni non hanno evitato situazioni, anche gravi, di sprechi, illegalità, eccessivo indebitamento, inattendibilità del risultato di amministrazione, squilibri finanziari, dissesti, ecc. Quanto indicato ha dimostrato la necessità che un sistema di controlli interni (che comunque deve essere adeguato ed effettivo) sia affiancato da un sistema di controlli esterni (a sua volta adeguato ed effettivo), compatibile con la normativa costituzionale (es. Titolo V), di contenuto non solo collaborativo ma anche cogente e con un apparato sanzionatorio nei confronti dei soggetti inadempienti. Parallelamente al graduale ritorno, con altra forma e contenuto, dei controlli esterni (es. della Corte dei conti) è stato sensibilmente rafforzato il raccordo tra controlli interni e controlli esterni. E’ stata notevolmente ampliata la platea dei soggetti coinvolti nei controlli interni: organi politici, figure apicali e organi di controllo interni.

§  La materia dei controlli interni costituisce una importante tessera di un più complesso mosaico riferito alla lotta alla illegalità e alla inefficienza nella P.A. nel quale figurano anche, ad esempio, la normativa sulla c.d. anticorruzione e sulla trasparenza, le relazioni di inizio e fine mandato, il nuovo codice di comportamento e il potenziamento dell’attività di controllo svolta dalla Corte dei conti e dall’Organo di revisione contabile. La regolamentazione interna in materia di controlli interni deve tenerne conto. Ad un sistema fondato sul controllo generale e formale su atti e organi si è ormai sostituito un sistema di controllo apparentemente meno invasivo ma più articolato e sostanziale che assegna grande rilevanza agli aspetti finanziari.

§  Negli ultimi anni infatti l’attenzione del legislatore e dell’opinione pubblica sui temi della finanza pubblica è diventata sempre più intensa. In passato i temi della finanza pubblica erano subalterni rispetto alle decisioni politico-amministrative. Attualmente il suddetto rapporto si è sostanzialmente capovolto. Oggi il tema della finanza pubblica è tendenzialmente preliminare e/o prevalente rispetto alle scelte amministrative o legislative.  

§  La crescente importanza della finanza pubblica è confermata dal maggiore spazio assegnato alle regole di contabilità pubblica con le recenti riforme costituzionali e legislative. L’attenzione del legislatore nei confronti dei temi della finanza pubblica è attestata anche dalla previsione di un vasto e articolato apparato sanzionatorio. Le sanzioni possono riguardare le amministrazioni pubbliche o, personalmente, gli amministratori o dipendenti pubblici. Esiste ormai una responsabilità sanzionatoria (es. art.133 c.g.c.) distinta dalla tradizionale responsabilità amministrativa e contabile e non alternativa alla stessa.

§  La nuova disciplina ha determinato il passaggio da un modello di controllo “collaborativo”, termine che ha spesso generato equivoci, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto solo a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (es. preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare anche il dissesto finanziario dell’ente (es. art.6 del D.Lgs. n.149/2011).

§  Attualmente alla Corte dei conti sono assegnate varie competenze in materia di controlli degli Enti locali. Alla tradizionale giurisdizione per la responsabilità amministrativa e contabile si sono aggiunte ulteriori competenze quali, ad esempio: la verifica del funzionamento dei controlli interni con possibile responsabilità sanzionatoria (art.148 Tuel), l’esame di bilanci e rendiconti con possibile blocco della spesa (art.148-bis Tuel), la segnalazione di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio (art.153 Tuel). Altri controlli: relazioni di fine mandato e spese elettorali.

§  De iure condendo (considerazioni personali). Nessun controllo preventivo è previsto, contrariamente alle Amministrazioni statali (art.3 della legge n.20/1994) per aspetti rilevanti quali: dotazioni organiche, conferimento di incarichi dirigenziali, provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare, contratti attivi per qualunque importo e passivi se di importo superiore ad una certa soglia. Forse la previsione anche nei confronti degli Enti locali di tali controlli, in via preventiva, da parte della Corte dei conti, controlli per i quali non sussistono ostacoli di ordine costituzionale essendo la Corte dei conti una Magistratura e che non determinano una compartecipazione alla attività amministrativa, potrebbe generare un migliore andamento dell’attività amministrativa, una migliore gestione delle risorse finanziarie, una riduzione del contenzioso e, inoltre, un contenimento dei danni all’erario. 

Il dott. Pasquale MoneaSegretario Generale della Provincia di Cosenza ha sottolineato alcune criticità nel rapporto tra Segretario generale e dirigenti che secondo la vigente normativa non sono legati da un rapporto gerarchico che è, viceversa, alla base del potere di avocazione che si vorrebbe riconoscere al Segretario nel nuovo contratto oltre che gli aspetti inerenti i controlli interni.

Come più volte ribadito nei dibattiti e negli scritti che si sono succeduti a seguito del D.l.174/2012 e della successiva legge di conversione nr. 213/2012 l’impianto del sistema dei controlli interni, malgrado le modifiche intervenute nel tempo, soprattutto ad opera di  interventi  legislativi sulla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e sulla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni  nonché sulla speding review, sostanzialmente riproduce nei tratti generali  quello disegnato  dal decreto legislativo n.286 del 1999.

Come già segnalato da attenta dottrina “con il decreto legislativo n.286 del 1999, si introduce un sistema articolato di controlli interni  alle amministrazioni  e si pone al centro di tali controlli l’attività delle amministrazioni pubbliche  ed i risultati da queste conseguiti. Il tutto in un contesto che, alla riduzione drastica del  controllo (esterno) preventivo di legittimità sui singoli atti, contrappone da un lato la centralità  del controllo (esterno) successivo sulle  gestioni pubbliche e dall’altro un sistema di controlli interni nelle amministrazioni pubbliche”.

E’ quindi opinione oramai abbastanza acquisita che il  nuovo sistema dei controlli interni costituisca un rafforzamento di quanto già espresso dalla legislazione precedente, finalizzato ad affermare la funzionalità dell’azione amministrativa attraverso l’emersione, da un lato, della responsabilità politica  nello svolgimento delle politiche pubbliche, e  dall’altro, della   responsabilità  degli organi di direzione dell’amministrazione nel supportare gli organi di indirizzo politico nella individuazione delle priorità di intervento rispetto ai risultati ottenuti, nel rispetto, ovviamente, delle  regole fissate dall’ordinamento giuridico.

L’idea di base è quella secondo la quale: “il vertice politico, all’inizio di ogni esercizio finanziario definisce gli obiettivi da perseguire e li assegna ai dirigenti contestualmente alle risorse necessarie per conseguirli. Sul piano organizzativo l’amministrazione  si dota di un sistema di controllo interno o nucleo di valutazione, al fine di  verificare il raggiungimento degli stessi. I rapporti predisposti da tale sistema rendono dunque possibile  sia l’emersione della responsabilità dirigenziale sia  la coerenza  degli obiettivi politici e l’adeguatezza delle risorse assegnate per raggiungerli”.

         E’ in tale quadro, stratificatosi nel tempo e già  sostanzialmente emergente dal d.lgs. 286/1999,  che possiamo inserire le nuove disposizioni in materia di “rafforzamento dei controlli interni” soprattutto in ordine alle funzioni e compiti attribuiti al Segretario Comunale.

         Funzioni e compiti attribuiti al Segretario comunale in assenza di una modifica del ruolo, delle procedure di nomina e di revoca: muta soltanto il riferimento dell’organizzazione della categoria, dall’AGES al Ministero dell’Interno, in verità troppo poco per una reale azione in autonomia (il legislatore in altre parti del testo, ad esempio per i responsabili del servizio finanziario è intervenuto per tutelarne la posizione) provocando una reazione da parte della stessa categoria.

        E’ in tale quadro che s’inseriscono le funzioni del Segretario Comunale che certamente possono essere inquadrati, come abilmente fa altri in questo stesso testo, non solo in un’ottica di controlli di legalità, ma anche di efficienza e di qualità. 

A nessuno dei commentatori sino ad oggi intervenuti  è sfuggito come il legislatore abbia voluto rivedere il sistema dei controlli interni mediante la previsione e la puntualizzazione nell’art. 147-bis TUEL, introdotto dal d.l. 174/2012, di un controllo  di tipo preventivo sulla regolarità amministrativa (tramite parere) e contabile  (attraverso il rilascio del parere o del visto attestante la copertura finanziaria) nonché con la novità della previsione di un controllo di tipo successivo sulla regolarità amministrativa, affidato al Segretario Comunale.

Sul controllo preventivo, per il quale potrebbe essere coinvolto lo stesso Segretario Comunale, pur non brillando la disposizione per chiarezza espositiva appare acquisito che la norma in esame non può che riferirsi a quelle specifiche fattispecie già previste per legge (artt. 49, 151, 153 TUEL); anche se, come vedremo, con qualche doverosa precisazione.

Il  controllo  sulla regolarità  amministrativa e contabile  degli atti deliberativi si esplica tramite parere preventivo. In base all’art. 49 TUEL come modificato dal d.l. 174/2012, “su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio  che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile  del  servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti  o  indiretti  sulla situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente,  del responsabile di ragioneria in ordine alla  regolarità  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione

Alla luce di tale disposizione, uno degli elementi di particolare evidenza è la specificazione degli atti deliberativi privi del parere di regolarità contabile, alla luce della considerazione che appare particolarmente difficile individuare atti privi di riflessi economici, in tale tre sono le tipologie di atti deliberativi: l’unica linea guida rimane il regolamento sui controlli ovvero il regolamento di contabilità, che possono specificare quale contenuto (ad esempio alcuna previsione di spesa e/o di entrata, anche negli anni) possa essere tale da definire un atto deliberativo privo di contenuto finanziario.

E’ In base all’art. 49, comma 2, che nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi,  il parere  viene espresso dal segretario dell’ente in  “relazione  alle  sue competenze”.

La conferma dell’affermazione usata dal legislatore nei confronti del segretario comunale (“in relazione alle sue competenze”), che sembrava un correttivo all’abolizione del parere di legittimità della precedente legislazione o quantomeno una limitazione della responsabilità del segretario comunale e la successiva interpretazione della giurisprudenza contabile in materia di responsabilità del segretario, mette in evidenza la necessità di precisare il significato da attribuire alla suddetta espressione legislativa, anche del ruolo organizzativo affidato al Segretario.

L’affidamento, alla stregua della previsione normativa di cui all’art. 97 T.U. 18.08.2000, n. 267, al Segretario comunale di funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa con tutti gli organi dell’Ente Locale assorbe, in qualche guisa, lo specifico compito, già espressamente previsto dall’art. 53 L. 08.06.1990, n. 142, di esprimere un previo parere di legittimità sulle deliberazioni di giunta; l’evoluzione normativa in materia ben lungi dall’evidenziare una sottrazione del Segretario in questione alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmente espresso su atti della Giunta, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni, di tal che non assume alcun rilievo esimente l’art. 17, commi 85 e 86, L. 15.05.1997, n. 127 che ha espressamente abrogato l’istituto del previo parere di legittimità del Segretario comunale”.

Pertanto non può dubitarsi del fatto che il Segretario comunale abbia il “preciso obbligo giuridico di segnalare agli Amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti”, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale: si tratta, invero, di una figura professionale alla quale è per legge “demandato un ruolo di garanzia, affinché l’attività dell’Ente possa dispiegarsi nell’interesse del buon andamento e dell’imparzialità.

Pur nell’ambito di una giurisprudenza abbastanza consolidata che ne riconosce una responsabilità  prescindendo dall’abrogazione del c.d. parere di legittimità[1], la conferma nella stesura del novellato art. 49, comma 2, Tuel in capo al Segretario del compito di esprimere il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile, allorquando il Comune non abbia i responsabili dei servizi, è significativa in quanto viene riconosciuto al segretario una professionalità “a geometria variabile” che lo rende prezioso per ogni soluzione organizzativa dell’ente.

Come già emerso nella dottrina e nei dibattiti a valle della disposizione in commento resta  aperta la questione della valenza normativa della proposizione linguistica “il parere è espresso dal Segretario dell’Ente, in relazione alle sue competenze” che viene testualmente trasportata dalla vecchia alla nuova versione dell’art. 49, comma 2, Tuel.

L’interpretazione non è pacifica in quanto  non risulta ancora chiaro cosa si intende per “in relazione alle sue competenze”.

Una ricostruzione della problematica è stata operata da taluni commentatori[2] i quali affrontano la questione sotto il profilo soggettivo: partono dall’esame delle conoscenze del Segretario e dal suo bagaglio culturale per giungere alla conclusione di una sua virtuale responsabilità nel parere reso.

La valutazione soggettiva finisce però per non poter essere facilmente applicabile ad ogni fattispecie e, peraltro, la valutazione dell’aspetto soggettivo, soprattutto in fase di valutazione della responsabilità amministrativo – contabile, attiene ad una fase del tutto diversa che consente al giudice di valutare aspetti legati all’azione del soggetto che deve sostanziarsi in condotte negligenti, imperite, imprudenti, superficiali o noncuranti in relazione alla applicazione di discipline normative.

Una diversa impostazione potrebbe quindi cogliersi in un’interpretazione sistematica delle nuove disposizioni.

Dal contesto della normativa recentemente introdotto, infatti, non v’è chi non veda una scelta legislativa tendente ad esaltare l’auto – organizzazione dell’ente: il rinvio ad un regolamento “obbligatorio” in materia di controlli interni evidenzia la scelta del legislatore, almeno in attesa dell’ormai sospirato “codice delle autonomie”, di lasciare agli enti una propria organizzazione nella materia ed è probabilmente da questa che si dovrà partire per evidenziare l’eventuale responsabilità del Segretario Comunale che si sostituisce al Dirigente ovvero al funzionario nell’esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 49 del TUEL.

In altri termini l’aspetto da evidenziare non pare possa essere quello della maggiore o minore contiguità culturale del Segretario comunale alla materia trattata, quanto invece la struttura organizzativa a disposizione dello stesso per la valutazione della proposta di deliberazione sottoposta al suo esame “in relazione alle sue competenze”.

Tale interpretazione, peraltro, finisce con il fare il paio con la giurisprudenza sopra richiamata che evidenzia comunque una responsabilità di garante della legittimità e della correttezza dell’azione amministrativa del Segretario.

1)Per un’opinione diversa si vedano le datate Corte dei conti Veneto, 24 giugno 1996, nr. 251/EL ed ancora Cons. di Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, nr. 2823.

2)Si veda Diritto e pratica amministrativa de “Il Sole 24 Ore”, Febbraio 2013: “secondo alcuni, tali competenze rientrerebbero nel  bagaglio culturale di base del segretario (conoscenze professionali minime ed indispensabili per iniziare la carriera); per altri, invece, tali competenze rientrerebbero nello specifico bagaglio professionale (differenziato) di ciascun segretario.Poiché i controlli di regolarità tecnica e contabile richiedono una specifica professionalità (che va dallo stato civile ed anagrafe, alla ragioneria, ai lavori pubblici, all’urbanistica, ecc.). Se si aderisse alla prima tesi, si rischierebbe o di porre arbitrariamente sullo stesso piano i pareri dei responsabili dei servizi e quelli del segretario, pur essendo qualitativamente diversi per  spessore professionale; oppure , se si tenesse conto della diversità di tali pareri, si dovrebbe prendere atto che nei Comuni, dove non vi sono i responsabili dei servizi, i pareri espressi dal segretario sono da ritenersi di serie B. Egualmente azzardata sarebbe la tesi secondo la quale, in ogni caso, il segretario potrebbe sostituire in via permanente le figure dei responsabili dei servizi. Chi propende per questa tesi  parte da un assunto secondo il quale chi dirige è perfettamente in grado di sostituirsi nelle funzioni espletate dai suoi subordinati in caso di loro assenza. In proposito viene richiamato l’esempio del maestro di orchestra che necessariamente conosce  gli strumenti suonati dai suoi orchestrali. La tesi è suggestiva, ma conoscere gli strumenti non significa essere in grado di suonarli indistintamente con medesima perizia dei singoli orchestrali.  Pertanto pare rischioso aderire alla tesi di chi sostiene che, in ogni caso, il parere del segretario possa sempre valere  quello espresso dal responsabile del servizio. Si ritiene, invece, che il problema possa essere risolto allorquando il segretario sia soggettivamente in grado di coprire il ruolo del responsabile del servizio relativamente ad uno o più servizi (ad esempio la ragioneria e/o l’urbanistica ecc.). In questo caso, essendo il segretario, esperto in una materia specifica, pare plausibile sostenere che questi possa essere incaricato ad hoc a ricoprire anche quello specifico ruolo di cui è esperto e conseguentemente possa  esprimere, con adeguata professionalità, i relativi pareri. Peraltro questa opzione è diffusa nella prassi amministrativa laddove non esistono i responsabili dei servizi. Fermo restando che, per esercitare tale opzione, sussistano in modo accertabile, tali requisiti. Questa interpretazione ha anche il vantaggio di giustificare la scelta di un segretario rispetto ad un altro, avvalorando lo spoil system che, di fatto, esiste in materia di scelta da parte del Sindaco. In tal caso potrà essere utilizzata la norma secondo la quale il segretario “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia” (art. 97, comma 4, lett. d) Tuel). Fuori da questa logica, parrebbe essere rischioso per la legittimità e l’economia dell’ente, conferire un qualsivoglia incarico al segretario incompetente.

La dott.ssa Milena Fontanarosa, Presidente della Commissione “Enti Pubblici-Revisione” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, ha illustrato alcuni dei circa 100 controlli che il Collegio dei Revisori è deputato a svolgere all’interno degli Enti Locali. Si è soffermata sui pareri dell’Organo di revisione in particolare sulle variazioni urgenti di bilancio e sui debiti fuori bilancio, differenziando questi ultimi dalle passività pregresse. Ha richiamato il ruolo di garanzia dei Revisori, che sono individuati per sorteggio, e che collaborano costantemente con gli altri organi deputati al controllo, per quelli interni il Segretario Comunale, per quelli esterni la Corte dei Conti.

In allegato le interessantissime Slide della dott.ssa Fontanarosa.

Il prof. Vito Pinto, Ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Bari, nonché Avvocato giuslavorista, si è soffermato sul tema della valutazione delle performance e i riflessi sui rapporti di lavoro, in particolare sull’errore, molto diffuso, di porre come obiettivi di performance attività che sono proprie del debito prestazionale che il personale non dirigenziale degli Enti locali assume con la stipula del contratto di lavoro e quindi non può essere oggetto di incentivazione, che è eventuale, bensì di retribuzione.

In allegato la Relazione del Prof. Pinto.

Il dott. Giuseppe Longo, Segretario Generale del Comune di San Severo (FG), ha messo in evidenza come siano passati già dieci anni da quando la legge n. 122/2010 ha soppresso l’Agenzia Autonoma per la tenuta e la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali ed ha previsto il ritorno dei Segretari presso il Ministero dell’Interno, con l’affidamento della gestione ad una specifica Unità di Missione. La scelta operata fu da molti condivisa e da altri stigmatizzata, ma in tutti i Segretari c’era la certezza o comunque la speranza che la funzione ed il ruolo assegnato al Segretario sarebbero stati meglio tutelati e salvaguardati. Purtroppo così non è stato. Chi si aspettava maggiore considerazione e la valorizzazione della figura del Segretario da parte del Ministero dell’Interno è rimasto deluso. L’Agenzia rappresentava un sistema di autogoverno  della categoria, con difetti ed ombre, ma anche con molta luce ed aspetti positivi; una “camera” in cui ruoli diversi ma non contrapposti, si confrontavano e riuscivano a trovare soluzioni nell’interesse dei comuni e del sistema delle AA.LL. Oggi, eliminata l’Agenzia, la categoria dei Segretari non è presente nella gestione dell’Albo e viene chiamata, periodicamente, attraverso le proprie rappresentanze sindacali, prevalentemente in forza di istituti contrattuali quali l’informazione ovvero la concertazione. Obiettivo ed aspetto prioritario è, pertanto, la necessaria presenza dei Segretari nella gestione dell’Albo. I modi possono essere diversi, ma non è impossibile da parte del Ministero dell’Interno trovare una soluzione a questa mancanza. Sarebbe un positivo e forte segnale di attenzione da parte del Ministero dell’Interno e dello stesso Governo. Le recenti dichiarazioni, soprattutto da parte del Sottosegretario Carlo Sibilia, fanno ben sperare. La presenza dei Segretari non significherebbe certamente sminuire il ruolo di chi oggi dirige l’Albo, ma anzi ne rafforzerebbe la funzione e l’immagine, rendendo partecipe chi è destinatario delle decisioni dell’Albo. Si pensi alla problematica relativa alla cronica carenza dei Segretari, ai corsi Sefa e Spes, alla formazione ed aggiornamento professionale (ormai inesistente dopo l’abolizione della SSPAL), alle convenzioni di segreteria e cosi via. Aspettiamo fiduciosi ed auspichiamo un intervento in tal senso da parte del Ministro dell’Interno e del Sottosegretario Carlo Sibilia. Dal 2010 ad oggi molta acqua è passata sotto i ponti. Con il Governo Monti sono state approvate una serie di leggi e DD.L. vi che hanno assegnato nuovi e rilevanti funzioni al Segretario comunale e provinciale. Si pensi alla legge n. 190/2012 in materia di lotta e prevenzione alla corruzione ed ai relativi decreti attuativi, soprattutto il D. L.vo n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza, oltre alla normativa in materia di controlli interni. Sulla base di tale legislazione i Segretari hanno dovuto “inventare” nuovi strumenti ed adempimenti per l’applicazione della normativa finalizzata a contrastare i fenomeni corruttivi ed il malaffare: si pensi alla redazione del paino anticorruzione ed ai piani per la pubblicità e la trasparenza, nonché gli adempimenti in materia di controlli interni. Non è superfluo evidenziare le difficoltà incontrate e che si affrontano quotidianamente. I segretari si trovano in prima fila, in trincea, sotto pressione e senza tutele, nell’esecuzione della normativa richiamata.  Alle nuove e complesse funzioni non è seguita nessuna disposizione legislativa che salvaguardasse la persona e la figura del segretario. Anzi c’è stata l’aberrante proposta di eliminare la figura del segretario. Proposta fortunatamente rinviata al mittente. Non è sufficiente dire che il segretario è la figura apicale del comune; è il responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza se a tali dichiarazioni non segue l’assegnazione di risorse e strumenti, unitamente alle dovute garanzie e tutele, per svolgere in modo idoneo la funzione. Le dichiarazioni slogan non solo non servono, ma sono anche pericolose, in quanto individuano una figura “parafulmine” per tutti i problemi del Comune. Si aspettava, e si aspetta, una riforma dello status del Segretario; Si auspicava che nella Direttiva per la sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. fosse valorizzata la figura del Segretario comunale e provinciale, dopo il periodo buio della programmata abolizione, ma, dispiace ammetterlo, così non sembrerebbe. Vengono fatte dichiarazioni con cui si afferma solennemente di tener conto dell’importanza del segretario; figura di vertice,  ma poi, in concreto, si scrive altro. I segretari sono fiduciosi per natura e si auspica che alle dichiarazioni seguano comportamenti conseguenti e coerenti. L’atto di indirizzo, per definizione, in relazione all’andamento delle trattative, può essere modificato o comunque l’Aran potrà richiedere che gli indirizzi vengano precisati, come pure autonomamente può richiederlo il Comitato di Settore nei contenuti e negli obiettivi. Infine, il dott. Longo si è soffermato sulle principali criticità rilevate all’Atto di indirizzo emerse negli incontri tenutisi nelle settimane scorse presso la sede dell’Albo Puglia, così come evidenziate nel documento di sintesi di seguito riportato:

Documento dei Segretari dell’Albo Puglia elaborato il 27.03.2019 in vista del rinnovo contrattuale 2016-2018 relativo alla Dirigenza Area Funzioni Locali – Sezione Segretari comunali.

In poche righe si sintetizzano alcune osservazioni e criticità rilevate nell’atto di indirizzo:

·        Preliminarmente si riscontra una incongruenza nella prima parte delle linee guida laddove si riporta la confluenza nell’Area delle Funzioni locali nelle more dell’attuazione della riforma che prefigura l’abolizione del Segretario comunale e provinciale. Pertanto non si può chiedere alle rappresentanze sindacali dei Segretari comunali di firmare un contratto che prefiguri la propria soppressione e confluenza nel ruolo unico della dirigenza locale, giacché la premessa normativa, ossia l’art. 11 comma 1 lettera b della Legge nr. 124/2015 è stata dichiarata incostituzionale.

·        Entrando nel merito dell’atto di indirizzo si contesta che si possa disciplinare contrattualmente “la compatibilità tra le funzioni di responsabile della prevenzione e della corruzione e trasparenza e le funzioni dirigenziali attribuite al Segretario”. Si ritiene sia doveroso regolamentare a livello legislativo una materia così delicata.

·        In merito all’esercizio del potere di avocazione da parte dei Segretari comunali degli atti dei Dirigenti in caso di loro inadempienza si stigmatizza l’ambito di applicazione nei Comuni dotati di dirigenza avendo la figura dirigenziale una propria responsabilità specifica (resp. Dirigenziale); diversamente tale potere di avocazione potrebbe essere circoscritto ai Comuni privi di dirigenza e limitatamente alle competenze compatibili con la preparazione professionale legata al ruolo del Segretario comunale.

·        L’atto di indirizzo ARAN nella parte in cui prevede una disciplina per i Segretari Comunali di fascia C non chiarisce come avverrà la procedura di progressione in carriera dei Segretari di predetta fascia e il loro passaggio nell’Area dirigenziale. Per semplice scivolamento, dopo due anni effettivi di servizio, così come era ipotizzato dalla Legge 124/2015? oppure in analogia con l’attuale disciplina che prevede la frequenza ed il superamento dello SPES come conditio sine qua non per l’accesso alla fascia B?

·        Inoltre, se l’atto ARAN chiaramente dispone che non devono esserci nuovi e maggiori oneri susseguenti all’approvazione del Contratto Collettivo Nazionale Quadro, concretamente come verrà trasfusa nel nuovo disciplinare stipendiale tutta l’attuale architettura dei diritti di rogito, delle maggiorazioni di retribuzione di posizione previste dal C.C.I.N. del 22.12.2003 così come l’indennità di convenzioni di Segreteria?   Oppure vi è un serio rischio di siglare un contratto peggiorativo per i Segretari che dovrebbero negoziare ciascuno con il proprio Sindaco l’incremento della posizione ex art. 41 comma 4 del C.C.N.L. 16.05.2001, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa, per poter – forse – far confluire quelli che oggi sono i sopra citati diritti?

·        Infine appare alquanto pericolosa la previsione della revoca dell’incarico di Segretario comunale  per “l’inadeguato esercizio delle funzioni di sovraintendenza e coordinamento“ di cui all’art. 97, comma 4, TUEL equiparandolo all’ipotesi di violazione dei doveri d’Ufficio, giacché l’inadeguatezza delle funzioni appare espressione vaga e quindi non misurabile e valutabile.

Tra i contributi programmati dei partecipanti, la moderatrice dott.ssa Anna Maria Guglielmi ha dato subito la parola al Segretario Generale avv. Fabio Marra che partendo dalla  premessa che uno dei principi fondanti della democrazia, come previsto nella nostra Costituzione Repubblicana, è quello di garantire l’imparzialità della P.A.  e di evitare favoritismi e discriminazioni dovuti all’appartenenza politica dei cittadini, ha affermato che il Segretario è oggi una figura tecnico-professionale che ha il compito di collaborare attivamente per garantire imparzialità e correttezza dell’ azione amministrativa. Il Segretario è oggi individuato, in aggiunta a quanto previsto dall’ art. 97 d.lgs. 267/00, quale figura Responsabile dei Controlli Interni nonchè Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ed in evidente contraddizione in termini: quale autonomia può avere una figura che è deputata tecnicamente a collaborare e controllare la legittimità dell’ operato di una Ammnistrazione se la sua nomina è rimessa alla mercé della scelta di una scelta politica, di quello e di quell’ altro partito che agiscono nella massima discrezionalità? Gli atti di alta amministrazione sono una speciale categoria di atti amministrativi, la cui particolarità sta nel collegamento tra indirizzo politico, di competenza dello Stato-comunità, e l’attività amministrativa in senso stretto, di pertinenza dello Stato-amministrazione. Solo questi atti, appunto di Alta Amministrazione, possono caratterizzarsi per il contenuto altamente discrezionale, pur sempre soggetti alla disciplina degli atti amministrativi.  Per questo, essi devono essere emanati sulla base di un’adeguata conoscenza della situazione di fatto, evidenziando le ragioni che hanno condotto alla loro assunzione; e al pari degli altri atti amministrativi, anche gli atti di Alta Amministrazione necessitano di adeguata motivazione. E allora, il dott. Marra ha concluso con il seguente interrogativo: come può sostenersi, ancora oggi, che la nomina e la non conferma del Segretario comunale e provinciale possa essere attivata in assenza di qualsiasi motivazione?

Altro contributo proveniente dai partecipanti è stato quello del Segretario Generale dott. Davide Cuna, in qualità di Segretario regionale dell’Unscp, il quale, nel sottolineare l’importanza dei temi affrontati nel corso del convegno e nel complimentarsi con gli organizzatori dell’iniziativa, ha voluto sottolineare la complessità delle funzioni che la figura professionale del Segretario Comunale da sempre è chiamato a svolgere. Nell’ambito del dibattito che da tempo anima la categoria sulla prevalenza del profilo di direzione ovvero di garanzia- continua- oggi diventa però punto di partenza imprescindibile quanto affermato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha sancito l’apicalità del ruolo del Segretario Comunale e la coesistenza in tale ruolo delle funzioni di direzione, anche manageriale, e delle funzioni di garanzia.In tale ruolo così delineato dalla Corte Costituzionale- afferma- c’è gran parte della categoria che si riconosce e che, pur con le necessarie tutele, vuole avere un ruolo attivo e propositivo nell’ambito di un’Amministrazione che si muove per obiettivi. Con riferimento alla direttiva del Comitato di Settore per il nuovo contratto collettivo della dirigenza locale, tavolo contrattuale cui l’Unscp partecipa come unico sindacato di soli segretari comunali, sottolinea come sia positivo il riferimento, contenuto in tale documento, alla valorizzazione della funzione di sovrintendenza e coordinamento che connota il ruolo apicale della figura.  Rileva peraltro l’impossibilità di risolvere in sede contrattuale tutte le problematiche che interessano la categoria.

La Segretaria generale dott.ssa Doriana De Angelis ha voluto porre un quesito in ordine al potere di avocazione del Segretario rispetto agli inadempimenti dei Dirigenti che l’Atto di indirizzo all’ARAN vorrebbe introdurre nel nuovo contratto e, nello specifico se non è opportuno affrontare l’istituto dell’avocazione previa ridefinizione legislativa del ruolo del Segretario anche laddove per esempio nei piccoli Comuni l’avocazione è svolta dagli Amministratori; se pertanto, su questo tema, la sede della contrattazione sia quella idonea.

Un altro quesito è stato posto dalla dott.ssa Anna Maria Guglielmi in ordine alla possibilità di introdurre per contratto (come previsto nell’atto di indirizzo all’ARAN) il potere di revoca del Segretario da parte del Sindaco per l’inadeguato esercizio delle funzioni di sovraintendenza e coordinamento.  Se quindi si prevede di configurarlo come violazione dei doveri d’ufficio e in tal caso a parere della dott.ssa Guglielmi siinciderebbe su un debito di prestazione contrattuale e come tale dovrebbe generare il licenziamento a valle di un procedimento disciplinare e non una revoca o, in alternativa, si configurerebbe come mancato raggiungimento degli obiettivi legati a tale funzione e in tal caso andrebbero individuati previamente i parametri di “adeguatezza” dell’esercizio di tale funzione al fine di rendere misurabile e quindi valutabile tale inadeguatezza che, comunque, inciderebbe sulla retribuzione di risultato e non comporterebbe una revoca.

Terzo quesito è arrivato dal Segretario Generale avv. Fabio Marra, in ordine alla compatibilità tra l’art. 97 della Costituzione che presuppone un’imparzialità delle funzioni e di buon andamento della Pubblica Amministrazione e il rapporto contrattualizzato del Segretario.

Quale premessa necessaria per rispondere ai primi due quesiti, il prof. Vito Pinto ha ricordato la struttura peculiare – perché complessa – del rapporto di lavoro del segretario comunale: il quale acquisisce tale qualifica a seguito del superamento di un concorso pubblico e dell’instaurazione di un «rapporto d’ufficio» (per utilizzare la terminologia della Corte Costituzionale) con il Ministero dell’Interno (come previsto dall’art. 7, co. 31-bis, d.l. n. 78/2010); ma che «dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione» conferente, com’è stabilito dall’art. 99, co. 1, d. lgs. n. 267/2000. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale n. 23/2019, «il Segretario comunale è certamente figura apicale e altrettanto certamente intrattiene con il sindaco rapporti diretti, senza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative».

Quanto alle funzioni del Segretario, per effetto di un’eccezionale sedimentazione storica esse possono essere distinte in attività «di certificazione, di controllo di legalità o di attuazione di indirizzi altrui»; in attività consultive nella «fase preliminare della definizione dell’indirizzo politico-amministrativo»; e, infine, in attività gestionali  consistenti, quanto meno, nel sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e nel coordinamento delle loro attività.

Considerando queste ultime due attività, il prof. Pinto ritiene evidente come il segretario non soltanto dipenda funzionalmente dal Sindaco ma, anche, sovrintenda e coordini funzionalmente i Dirigenti. Pertanto, il prof. Pinto ritiene manchi il presupposto giuridico implicito – ma necessario – per affermare l’esistenza di un potere di avocazione: vale a dire un rapporto di sovraordinazione/sottordinazione gerarchica tra Segretario e dirigente. Per questo aspetto, quindi, il prof. Pinto ha dichiarato di condividere l’orientamento espresso tempo fa dalla Cassazione (n. 13708/2007; ma v. anche Consiglio di Staton. 5625/2006). Né, secondo il Prof. Pinto, può essere il Contratto Collettivo Nazionale a modificare la struttura legale del rapporto intercorrente tra Comune e Segretario. I problemi di inerzia o rifiuto nel provvedere da parte del dirigente, in definitiva, devono essere affrontati sul piano della responsabilità del dirigente medesimo.

Sulla seconda questione, il prof. Pinto ha ricordato anzitutto che è la legge – e segnatamente l’art. 100 d. lgs. n. 267/2000 – a stabilire che l’incarico conferito al Segretario possa essere revocato «per violazione dei doveri d’ufficio». Ricorda, altresì, che l’art. 97, co. 6, d. lgs. 267/2000 esplicita che «il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi» il che presuppone la natura di diritto privato dell’atto di nomina ma anche delle attività di conferimento e di revoca dell’incarico (Cass. SS.UU. n. 14288 del 2007; Cass. n. 25960/2017). Nei limiti in cui il conferimento e la revoca dell’incarico siano posti in essere con la capacità e l’autonomia che è propria del datore di lavoro privato, infatti, è ben possibile che essi siano oggetto di disciplina ad opera del Contratto Collettivo Nazionale. Quanto alla cause che giustificano la revoca, in particolare, il CCNL non potrebbe certo ampliare la nozione legislativa di «violazione dei doveri d’ufficio», ma potrebbe specificarla o restringerla; e, su questo piano, non è escluso che l’«inadeguato esercizio delle funzioni di sovraintendenza e coordinamento» di cui all’atto di indirizzo all’ARAN costituisca una possibile declinazione di quella responsabilità. Ad ogni modo, secondo il prof. Pinto, occorrerà sempre distinguere l’estinzione del rapporto con l’ente locale (che la Corte Costituzionale denomina «rapporto di servizio») dall’estinzione del rapporto con il Ministero dell’Interno (che la stessa Corte indica come «rapporto d’ufficio»).

Quanto al terzo quesito, poi, il prof. Pinto evidenzia che i Segretari comunali non sono inclusi nell’elenco (tassativo) del personale in regime di diritto pubblico contenuto nell’art. 3, d. lgs. n. 165/2001 (a differenza del personale della carriera prefettizia, ad esempio). D’altra parte, l’art. 97 Cost. si limita a stabilire la necessità che vi sia un adeguato presidio legislativo dell’organizzazione dei «pubblici uffici» affinché siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Orbene, la Corte Costituzionale, in diverse occasioni, ha spiegato che l’art. 97 Cost. non è affatto violato dalla scelta di contrattualizzare i rapporti di lavoro (ivi compresi quelli dei dirigenti apicali).

E’ intervenuto anche il Segretario Generale Avv. Antonio Coccia rappresentando che accade sovente che il Segretario Generale viene investito su incarico specifico del Sindaco ad avocare a sé procedimenti incompiuti dalle P.O. o Dirigenti, in particolare nel Settore AA. GG. e della Polizia Locale.  Evidenzia che compiti di attribuzione sono stati conferiti anche in materia tecnica.  Infatti, in quest’ultima fattispecie al Segretario, sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 4° comma lettera d, è stato attribuito il compito di emanare una ordinanza di demolizione di un muretto, cosa che il funzionario incaricato ha fatto, ma che l’ordinanza, impugnata regolarmente dalla parte controinteressata è stato oggetto di annullamento ad opera del Giudice Amministrativo, con la motivazione che al Segretario non possono essere attribuiti compiti inerenti all’Ufficio Tecnico, sia pure in assenza del Dirigente interessato, in quanto non ha la specifica abilitazione richiesta: del Geometra, Architetto  o Ingegnere. Venendo al caso di specie l’istituto dell’avocazione, deve essere ben disciplinato dalla Legge nei casi di inerzia o assenza del Dirigente competente, escludendo i Settori di Polizia Locale e UTC (mancando le dovute abilitazioni e competenze specifiche).

E’ stato accolto con grande interesse l’intervento dell’ex Sindaco di Turi (anni 2001-2007) dott. Vito Nicola  De Grisantis.  Ha tenuto a testimoniare che all’inizio della sua attività amministrativa, la nomina del Segretario comunale avvenne semplicemente a seguito di un colloquio. Furono cinque anni di importante collaborazione professionale, improntata sul rispetto della persona, della sua professionalità e dell’autonomia di pensiero. “Alla luce della mia esperienza” – ha riferito De Grisantis – “sono fermamente convinto che, sino a quando la politica ed il legislatore non supereranno la visione arcaica della nomina e della revoca dei segretari comunali da parte del Sindaco, la loro professionalità sarà sempre fortemente condizionata con conseguente perdita di opportunità di crescita tanto per l’Amministrazione in generale quanto per le Comunità”. 

 

Ha chiuso i lavori il dott. Francesco Fiore, della Prefettura di Bari, Responsabile del Servizio Albo regionale dei Segretari comunali, che ha ringraziato tutti i relatori e i partecipanti al Convegno per il loro contributo, giacché le riflessioni emerse confermano il ruolo centrale del Segretario comunale e provinciale negli Enti Locali e la delicatezza del momento. Ha  poi aggiunto che in merito al ruolo del Segretario, qualsiasi orientamento governativo dovesse prevalere (più vicino all’idea di managerialità o a quella di terzietà della figura) sarà di non trascurabile rilievo avere una normativa legislativa e contrattuale la più lineare possibile, che non lasci spazi ad equivoci interpretativi, perché già in tante occasioni le regole che disciplinano la materia dei Segretari sono state all’origine di equivoci e conflitti giurisprudenziali (vedi per esempio la problematica dei diritti di Segreteria e la querelle delle sentenze di segno contrario tra giudice del lavoro e giudice contabile oppure la questione dell’inserimento della maggiorazione di posizione nella quota “A” della pensione e, ancora, i diversi orientamenti sui rimborsi delle spese di viaggio, indennità di convenzione, retribuzione di risultato ecc. ecc.). Infine, se la preoccupazione di molti partecipanti al Convegno è stata quella di far fronte comune all’ipotesi – ancora ventilata – di soppressione giuridica di questa storica e qualificata categoria professionale, di fatto si sta assistendo a una lenta estinzione dei Segretari iscritti all’Albo. Solo per il 2019 si prevedono più di duecento pensionamenti di Segretari, pari al numero messo a concorso quest’anno per l’assunzione di 224 COA6. Peccato aver dimenticato uno zero e non aver previsto per il succitato bando l’assunzione di 2.240 Segretari comunali, vista la drammatica carenza di migliaia di Segretari e l’ormai critica situazione, specie dei Comuni del Nord d’Italia; Comuni che da decenni hanno imparato a fare a meno di tale figura, “surrogandola” con funzionari facenti funzioni di segreteria.

Il Convegno si è concluso con l’anticipazione che il documento di sintesi delle osservazioni all’atto d’indirizzo, preparato nelle scorse riunioni dai Segretari dell’Albo Puglia arricchito dalle precisazioni giuridiche emerse durante l’evento, sarà trasmesso (per il tramite della Prefettura di Bari) al Sottosegretario del Ministero dell’Interno delegato agli Affari Interni e Territoriali dott. Carlo Sibilia, al Presidente Nazionale ANCI  Ing. Antonio Decaro, al Presidente regionale dell’ANCI  dott. Domenico Vitto, al Presidente del Comitato di Settore  dott. Umberto Di Primio e alle OO.SS. rappresentative dei Segretari comunali e provinciali.

 


 

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