16/04/2019 – Incompatibilità di un amministratore locale.

Incompatibilità di un amministratore locale.

 

Oggetto

Incompatibilità di un amministratore locale.

Massima

Non integra la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, co. 1, num. 2), TUEL la stipulazione da parte di un amministratore comunale di un contratto di locazione con l’Ente presso cui svolge il proprio mandato elettivo, qualora le obbligazioni nascenti dal contratto concluso siano stabilite sin dal momento del sorgere del rapporto ed escludano da parte del Comune il controllo e la valutazione delle prestazioni.

Funzionario istruttore BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale

Testo completo del parere

Il Comune chiede un parere in merito all’esistenza di una causa di incompatibilità per un amministratore locale, titolare di un’impresa individuale, che, in quanto risultante migliore offerente nella gara indetta dall’Ente avente ad oggetto “la locazione dell’immobile, da adibire a punto di ristoro […] e delle aree adiacenti attrezzate ad uso pic-nic”, dovrebbe stipulare con l’Ente il relativo contratto. 

Con riferimento alla questione posta si ritiene debba essere preso in considerazione l’articolo 63, comma 1, num. 2), TUEL ai sensi del quale non può ricoprire la carica di consigliere comunale “colui che, come […] titolare […] ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune”. 

In via preliminare si ricorda come un esame delle eventuali cause di incompatibilità o ineleggibilità che possono investire gli amministratori locali deve essere effettuato in chiave di stretta interpretazione, rifuggendo da qualsiasi tipo di estensione analogica delle stesse, atteso che le cause ostative all’espletamento del mandato elettivo incidono direttamente sul diritto di elettorato passivo, alla luce della riserva di legge in materia posta dall’articolo 51 della Costituzione. 

Dal tenore letterale della disposizione sopra citata segue che la sussistenza dell’incompatibilità in riferimento richiede, quanto al requisito oggettivo, lo svolgimento di un servizio nell’interesse del comune. 

Nel termine servizi si comprende “qualsiasi rapporto intercorrente con l’ente locale che a causa della sua durata e della costanza delle prestazioni effettuate, sia in grado di determinare conflitto di interessi. […] Contenuto dei servizi è una prestazione di fare, senza elaborazione della materia, diretta a produrre una utilità, sia essa ad esecuzione prolungata, continuativa o periodica”[1]. 

La Cassazione[2] ha osservato come «la circostanza che il legislatore abbia utilizzato il termine “servizi” al plurale e senza ulteriori specificazioni e/o qualificazioni, se non quella che deve trattarsi di “servizi nell’interesse del comune”, legittima l’interprete a comprendere in esso qualsiasi tipo di “servizio” svolto nell’interesse del comune». E, ancora «l’espressione “servizi” non allude soltanto ai “servizi pubblici” locali, ivi compresi i c.d. “servizi sociali”, come sono tradizionalmente intesi – gestiti in proprio dall’ente locale o affidati alla gestione di altri soggetti, pubblici o privati, ad es., mediante concessione o convenzione; relativamente ai quali ultimi, pertanto, non v’è dubbio che il soggetto concessionario o affidatario dei servizi medesimi possa versare, sussistendone le condizioni di legge, nella situazione di incompatibilità di interessi de qua – ma comprende, appunto, qualsiasi tipo di servizio svolto nell’interesse del comune». 

Si è, altresì, affermato che «la formulazione assai ampia della disposizione in esame (“servizi nell’interesse del comune”) è giustificata dalla sua ratio: il legislatore, infatti, intende comprendere in essa – nel modo più ampio possibile, appunto – tutte le ipotesi, in cui la “partecipazione”, nel senso dianzi precisato, in servizi imputabili al comune – e, per ciò stesso, di interesse generale – possa dar luogo, nell’esercizio della carica del “partecipante”, eletto amministratore locale, ad un conflitto tra interesse particolare di questo soggetto e quello generale dell’ente locale. 

Da ultimo, l’indicata sentenza afferma, anche, che «la “partecipazione” soggettivamente qualificata ivi prevista, in tanto è rilevante, in quanto dia luogo ad un conflitto di interessi, anche potenziale, che sia in concreto ravvisabile, caso per caso, alla luce della disciplina particolare che regola il servizio e la partecipazione ad esso.» 

Preme, al riguardo, sottolineare che la norma è, in generale, finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici con l’ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all’ente o nel suo interesse, atteso che tale situazione potrebbe determinare l’insorgere di una posizione di conflitto di interessi. La giurisprudenza, sottolineando che la ratio dell’incompatibilità risiede nell’esigenza di evitare che il medesimo soggetto venga coinvolto in due sfere di interessi potenzialmente in contrasto, ha evidenziato come tale esigenza ricorra in tutte le ipotesi in cui, per effetto di tale rapporto e dell’assunzione della carica elettiva, il soggetto venga a trovarsi, contemporaneamente, nella posizione di controllore e in quella di controllato.[3] 

Con riferimento alla fattispecie in essere risulta pertanto determinante valutare se, analizzando le clausole contenute nel bando di gara, l’effettiva consistenza dei beni dedotti in contratto ed ogni altra circostanza del caso concreto anche in base alle intenzioni delle parti, possa ritenersi integrata, anche solo potenzialmente, quella posizione di conflitto di interessi in capo all’amministratore interessato che giustificherebbe l’insorgenza dell’indicata causa di incompatibilità[4]. 

Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato per qualificare il contratto, qualora lo stesso avesse natura sostanziale di affitto di azienda[5] più facilmente potrebbe essere ricondotto alla nozione di “servizio svolto nell’interesse del comune”; quanto alla locazione essa di regola non integra la causa di incompatibilità in riferimento in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, “le relative obbligazioni [sono] stabilite sin dal momento del sorgere del rapporto, [ed] escludono da parte del Comune il controllo e la valutazione delle prestazioni”[6]. 

Nel ricordare che compete al consiglio comunale la valutazione dell’eventuale sussistenza della causa di incompatibilità del componente l’organo elettivo[7], segue che lo stesso dovrà operare un’attenta lettura delle clausole contrattuali e delle ulteriori condizioni caratterizzanti il contratto al fine di accertare se ricorrano o meno i presupposti per l’applicabilità della causa di incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, num. 2), TUEL. Ciò – si ribadisce – a prescindere dal nomen iuris utilizzato per identificare la tipologia contrattuale oggetto di futura stipulazione e tenuto conto altresì del fatto che nemmeno la natura di locazione (anziché di affitto di azienda) del contratto può risultare di per se stessa decisiva per la soluzione della questione che ci occupa. Infatti, anche qualora si potesse ritenere di configurare la fattispecie come locazione commerciale[8], ciò che sarebbe determinante ai fini dell’esclusione della causa di incompatibilità è, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale succitato, che le relative obbligazioni siano prestabilite sin dal momento del sorgere del rapporto ed escludano il controllo e la valutazione delle prestazioni da parte del Comune nonché potenziali conflitti[9]. 

In ultimo si rileva che, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’indicata causa di incompatibilità, è compito del Comune interrogarsi altresì circa lo scopo che intende perseguire con la conclusione del contratto in riferimento: in particolare valutando se vi sia sottesa la realizzazione di un interesse generale dell’Amministrazione comunale quale la valorizzazione turistica dell’area. Al riguardo si segnala la norma di cui all’articolo 2 del bando di gara nella parte in cui dispone che “il locatario dovrà destinare l’immobile esclusivamente per una attività di somministrazione di alimenti e bevande ed i terreni (area pic-nic) per attività finalizzate alla fruizione turistica dell’area delle Grotte di […]” nonché l’articolo 11 dello stesso nella parte in cui individua una serie di criteri qualitativi di valutazione delle offerte tra i quali si citano i seguenti: “C) impegno a svolgere attività correlate all’offerta turistica (quali ad esempio: Organizzazione di eventi, manifestazioni, ecc.) […]; E) Migliore esperienza in attività turistiche […]”. 

L’eventuale riconoscimento di tale finalità potrebbe infatti sottendere che l’affittuario/locatario “ha parte […] in servizi […] nell’interesse del comune”; da ciò conseguirebbe una situazione di potenziale conflitto di interesse con l’amministrazione comunale. 

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[1] E. Maggiora, “Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell’ente locale”, Giuffrè editore, 1999, pag. 146. 

[2] Cassazione civile, sez. I, sentenza del 16 gennaio 2004, n. 550. 

[3] Corte d’Appello di Napoli, sentenza del 7 febbraio 2003, n. 477. 

[4] Non risultano, invece, vincolanti le espressioni terminologiche utilizzate (locazione piuttosto che affitto) le quali recedono rispetto all’effettiva consistenza delle prescrizioni contenute nel bando di gara e degli altri elementi indicati. 

[5] In generale, si parla di affitto quando il contratto ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva (art. 1615, cod. civ.), mentre la locazione è il contratto col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (art. 1571, cod. civ.). 

Secondo consolidata giurisprudenza (fra le altre, Cassazione civile, sentenza dell’11 giugno 2007, n. 13683; più di recente, sempre nello stesso senso, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza del 16 ottobre 2017, n. 24276), “costituisce affitto di azienda e non locazione di immobile con pertinenze un contratto in cui i beni ceduti siano considerati, non nella loro individualità, ma nel loro complesso, in un rapporto, quindi, di interdipendenza e complementarietà con gli altri elementi, in ragione del fine economico perseguito dall’imprenditore. La differenza tra locazione di immobile (eventualmente con pertinenze) e affitto di azienda, infatti, consiste nel fatto che, nella prima ipotesi, l’immobile concesso in godimento viene considerato specificamente, nella economia del contratto, come l’oggetto principale della stipulazione, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente e assorbente rispetto agli altri elementi i quali, siano essi legati materialmente o meno all’immobile, assumono carattere di accessorietà e rimangono collegati all’immobile funzionalmente. Diversamente, nell’affitto di azienda, l’immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni mobili e immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e di complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, sicché l’oggetto del contratto è costituito dall’anzidetto complesso unitario”. 

[6] Corte d’appello Reggio Calabria, 23 gennaio 1958. Si cita anche la sentenza della Cassazione civile, sez. I, dell’11 agosto 1972, n. 2674 che ha ritenuto non concretare l’insorgenza della causa di incompatibilità la stipulazione di un “contratto di concessione di affitto di una cava comunale, poiché le obbligazioni nascenti dal contratto ed in esso prestabilite escludono potenziali conflitti”. Entrambe le massime sono tratte da E. Maggiora, “Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell’ente locale”, pag. 151, citato in nota 3. 

[7] È, infatti, principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti. Così come, in sede di esame della condizione degli eletti (art. 41 del D.Lgs. 267/2000), è attribuito al consiglio comunale il potere-dovere di controllare se nei confronti dei propri membri esistano condizioni ostative all’esercizio delle funzioni, qualora venga successivamente attivato il procedimento di contestazione di una causa di incompatibilità, a norma dell’art. 69 del D.Lgs. 267/2000, spetta al consiglio, al fine di valutare la sussistenza di detta causa, esaminare le osservazioni difensive formulate dall’amministratore e, di conseguenza, adottare gli atti che siano ritenuti necessari. 

[8] Si rileva che la prescrizione di cui all’articolo 5 del bando di gara (rubricato “Durata dell’affidamento ed importo a base di gara”) fissa la durata del contratto da stipularsi in tre anni, eventualmente rinnovabili per un ulteriore triennio. Al riguardo, si segnala in via collaborativa che un tale arco temporale risulta in contrasto con la norma di cui all’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”) la quale, al comma 1, recita: “La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili”. 

[9] Particolare attenzione si ritiene debba essere posta all’articolo 11 del bando di gara nella parte in cui dispone che: “L’aggiudicatario si impegna: […] a presentare annualmente al Comune un prospetto con l’indicazione delle giornate di apertura, dichiarandosi consapevole che il Comune effettuerà dei controlli e che dall’esito dei medesimi verrà valutato il rispetto delle condizioni offerte. Qualora tali condizioni non risultassero garantite potrà essere avviata la procedura per la risoluzione del contratto”. Il precedente articolo 7 del bando, infatti, prevede che l’aggiudicazione avvenga a favore dell’offerta complessiva finale più vantaggiosa sulla base di una serie di elementi di cui alcuni aventi natura qualitativa, il rispetto dei quali è rimesso al controllo dell’ente locale.

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