16/04/2019 – Gli incentivi versati al dipendente a seguito di sentenza vanno corrisposti al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali

Gli incentivi versati al dipendente a seguito di sentenza vanno corrisposti al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

La Corte d’Appello ha condannato l’ente al versamento in favore del dipendente degli incentivi alla progettazione dovuti in forza delle attività dallo stesso espletate. Nelle more del procedimento l’ente versava al lavoratore gli incentivi, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro). Tuttavia, gli importi erogati non erano identici a quelli disposti dal giudice del lavoro, in quanto l’ente avrebbe dovuto versare gli stessi al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. L’ente ricorre, quindi, in Cassazione per avere i giudici di appello errato nel considerare il pagamento al lordo e non al netto, precisando a tal fine come non sarebbero stati correttamente considerati i doveri di sostituto d’imposta. Gli inventivi sui lavori pubblici, a dire dell’ente, sarebbero dovuti a fronte di incarichi conferiti ed eseguiti in costanza di rapporto di lavoro dipendente, sicché il pagamento delle spettanze doveva considerarsi disciplinato dal testo unico sulle imposte sui redditi. In altri termini, gli importi riconosciuti a titolo d’incentivo per attività svolte in costanza di rapporto di lavoro subordinato, avrebbero dovuto essere considerati quali elementi aggiuntivi della retribuzione e, quindi, sottoposti alle trattenute fiscali e previdenziali. Il regolamento dell’ente, d’altra parte, prevede che sugli incentivi per lavori pubblici da corrispondere al personale tecnico, oltre agli oneri previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore andassero scorporati anche quelli a carico del datore di lavoro. Infine, il fatto che il pagamento non fosse avvenuto tempestivamente, non esonerata l’ente, in base all’art. 19L. n. 218 del 1952, a versare le ritenute fiscali e previdenziali, norma che invece la Corte d’Appello aveva male interpretato ed applicato.

La conferma della Cassazione

Secondo la Cassazione il fatto che i citati incentivi per lavori pubblici siano da annoverare all’interno della retribuzione del dipendente in quanto rientrante nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con il medesimo ente, non assume carattere dirimente. Secondo i Giudici di Piazza Cavour si è pur sempre nell’ambito delle differenze retributive dovute al dipendente in costanza del rapporto di lavoro, cui va necessariamente applicato il principio secondo il quale l’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quelle previdenziali.

In merito alle ritenute fiscali, evidenzia la Cassazione come, l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive non ha alcun potere d’interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (tra le tante Cass. civ. sentenza n. 3525 del 13 febbraio 2013). In questo caso la posizione della Cassazione differisce da quella del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza 12 agosto 2016, n. 3629). Secondo il Collegio amministrativo di appello, la ritenuta d’acconto che il datore di lavoro effettua al momento del pagamento della retribuzione attiene al rapporto tributario per il quale quello di lavoro, ai fini della ritenuta stessa, costituisce il momento di produzione del reddito e, dunque, il presupposto imponibile. In questo caso, l’accertamento e la liquidazione dell’emolumento non pagato per tempo, la cognizione dei quali spetta al Giudice del lavoro, devono indicarne l’ammontare al lordo, ma questo poi resta soggetto non alla ritenuta ordinaria, bensì al regime (obbligatorio) di tassazione separata ex art. 17, comma 1 del TUIR. D’altra parte la ratio delle ritenute soggette a tassazione separata è stata ben chiarita dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 febbraio 1997, n. 23/E, a mente della quale la volontà legislativa è stata quella di “… attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa …” per tutti i redditi di lavoro arretrati, ossia corrisposti dal datore di lavoro in ritardo. Si precisa come nel concetto di emolumenti “arretrati”, quindi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986, rientrino tutti quelli comunque riferibili ad anni precedenti, la cui erogazione o percezione in anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o di altre cause non indicate, purché non dipendenti dalla volontà delle parti del rapporto di lavoro.

Avuto riguardo alle ritenute previdenziali, sia a carico del lavoratore che a carico del datore di lavoro, dovranno essere versate solo dal datore di lavoro. Infatti, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L. 4 aprile 1952 n. 218 “… il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito … è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori …” . La ratio di tale orientamento giurisprudenziale risiede nel fatto che al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, mentre la citata norma non consente detta forma di recupero, ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tal ultima ipotesi anche il caso del ritardato pagamento della retribuzione in una con i contributi ad essa riferibili.

Cass. civ., Sez. lavoro, 3 ottobre 2018-21 marzo 2019, n. 8017

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