16/02/2018 – Incompatibile il dirigente con la carica di assessore in un Comune con più di 15mila abitanti

Incompatibile il dirigente con la carica di assessore in un Comune con più di 15mila abitanti

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

 

Il comma 2, lett. f), della L. n. 190 del 2012 affida all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di esercitare la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei successivi commi 4 e 5 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 e dalle altre disposizioni vigenti.

Per l’esercizio di dette funzioni, il comma 3 le affida poteri ispettivi che si concretizzano in richieste di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni nonché nell’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di prevenzione e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa ovvero nella rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.

L’art. 16D.Lgs. n. 39 del 2013 consegna all’Autorità l’ulteriore onere di vigilare sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al decreto in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

Con la delibera n. 833 del 3 agosto 2016, l’Anac ha adottato le Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, regolando altresì l’attività di vigilanza e poteri di accertamento in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.

Rispetto a quest’ultimo tema, la delibera precisa che la vigilanza si esprime in due distinte fattispecie:

a) l’accertamento nell’ambito dell’intervento sospensivo dell’Autorità nei procedimenti di conferimento (art. 16, comma 2), in base al quale può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con un provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull’atto di conferimento dell’incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative; l’amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico, che intenda comunque procedere al conferimento dell’incarico, deve motivare l’atto tenendo conto delle osservazioni dell’Autorità;

b) l’accertamento di singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità (art. 16, comma 1), che può attivarsi su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle amministrazioni, su segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero d’ufficio. L’accertamento riguarda casi di incarichi già conferiti, a differenza di quelli di cui all’art. 16, comma 2.

L’esplicita attribuzione all’Anac di poteri di “accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi” è interpretata come il conferimento di un potere destinato a superare eventuali diverse valutazioni dell’amministrazione conferente e del suo RPC. Se l’Autorità viene chiamata, per volontà della stessa amministrazione o su segnalazione, ad accertare specifiche fattispecie di incarichi già conferiti, questo accertamento è destinato a fare stato, salva la possibilità di ricorso al giudice amministrativo.

Nel caso di mancato adeguamento da parte del RPC all’accertamento compiuto dall’Anac, questa interviene ai sensi del comma 3 della L. n. 190 del 2012, laddove è previsto che possa ordinare l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione. E la corretta applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità rientra sicuramente tra le misure di prevenzione della corruzione, secondo l’Anac, per cui gli incarichi inconferibili – di fatto nulli – non possono continuare a produrre effetti, così come i soggetti che li hanno attribuiti non possono non essere sanzionati per l’inerzia del soggetto deputato a svolgere la necessaria attività dichiarativa.

L’intervento dell’Anac tramite l’esercizio del potere di ordine è volto a riportare l’azione dell’amministrazione al rispetto della legge, tanto che detto potere, che non ha un contenuto sanzionatorio né carattere sostitutivo, viene definito come un potere conformativo e dissuasivo a scopo collaborativo.

Ne consegue che ove l’Autorità abbia adottato atti di accertamento di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dotati di effetti prevalenti, l’amministrazione interessata e il suo RPC sono obbligati all’adozione degli atti conseguenti all’accertamento. Qualora non vi provvedano, l’Autorità, cui non sono attribuiti poteri di tipo sostitutivo (quali la nomina di commissari ad acta), può esercitare il potere di ordinare all’amministrazione e all’RPC di adottare tali atti.

Poiché il potere di ordine non è assistito da un potere sanzionatorio, l’Autorità si riserva di coinvolgere, tramite apposita segnalazione, le autorità competenti per l’accertamento di responsabilità disciplinari o amministrative o penali del RPC inerte o che adotta atti contrari agli accertamenti che essa ha già effettuato, e di pubblicare tali segnalazioni sul proprio sito.

L’Autorità si riserva anche di segnalare i casi di inerzia alle amministrazioni titolari di poteri di vigilanza e di poteri sostitutivi nei confronti dell’amministrazione rimasta inerte per l’adozione dei provvedimenti di loro competenza.

La delibera n. 68

Con la delibera n. 68 del 24 gennaio 2018, l’Anac si pronuncia sulla incompatibilità tra l’incarico di responsabile di area in un ente locale e quello di assessore in un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Fonte di riferimento è l’art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 39 del 2013, ai sensi del quale gli incarichi dirigenziali sono incompatibili:

a) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione;

b) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative aventi la medesima popolazione della stessa Regione.

Nel caso di specie, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di un Comune ha fatto presente all’Anac la potenziale situazione di incompatibilità di un responsabile di area nominato assessore in un Comune con popolazione maggiore di 15.000 abitanti. Il punto è che l’art. 12 si riferisce agli “incarichi dirigenziali”, mentre nel caso concreto, essendo il Comune privo di dirigenti, il dipendente in questione espleta le funzioni apicali non a titolo originario – come avviene per i dirigenti – bensì a titolo derivato, a seguito di “delega” del Sindaco, ai sensi dell’art. 109, comma 2, Tuel.

La conclusione cui approda l’Anac è che sussiste una situazione di incompatibilità tra l’incarico di responsabile di area e la nomina di assessore, talché il RPCT segnalante è tenuto a diffidare “senza indugio” l’interessato ad optare tra i due incarichi incompatibili entro i 15 giorni successivi alla sua comunicazione. Ove l’opzione non sia effettuata entro il termine (perentorio), il RPCT è tenuto a dichiarare la decadenza dall’incarico di responsabile di area e la risoluzione del relativo contratto.

Il ragionamento proposto dall’Autorità parte dalle definizioni offerte dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 2013, che qualifica come “incarichi dirigenziali interni” quelli di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico ovvero a quello di altra amministrazione (lett. j).

E definisce gli “incarichi dirigenziali esterni” quelli di funzione dirigenziale che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni (lett. k).

Ricorda poi il comma 2 dell’art. 2, in base al quale al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, del Tuel.

Letta in questo contesto, affinché si verifichi l’incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4, lett. b), è sufficiente, secondo l’Anac, che il Comune presso cui viene ricoperta la carica politica sia superiore a 15.000 abitanti e sia ricompreso nella stessa Regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico.

Fattispecie che nel caso specifico si materializzano entrambe. Ricorda infine l’Autorità come già con l’orientamento n. 4/2014 avesse asserito l’incompatibilità tra l’incarico di posizione organizzativa in un ente locale e la carica di componente della giunta o dell’assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale. Orientamento poi ribadito con la delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 e con la n. 925 del 13 settembre 2017.

Delibera 24 gennaio 2018, n. 68, Anac

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