15/11/2016 – Incompatibilità tra la figura di segretario e amministratore unico in società controllata

Incompatibilità tra la figura di segretario e amministratore unico in società controllata 

Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 1090 nell’adunanza del 26 ottobre 2016 ha esaminato il caso concernente l’incompatibilità degli incarichi di segretario generale di una Provincia e di amministratore unico di una società aeroportuale (s.c.a.r.l.) a totale controllo pubblico. Nel caso specifico, quindi, è stato affermato che rientra nei casi di cui al Dlgs 39/2013, poiché è incompatibile ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c), l’incarico di amministratore unico di una Srl (ente di diritto privato) in controllo pubblico, affidato a un segretario generale di una Provincia, risultando quest’ultimo a tutti gli effetti un incarico di vertice e non rilevando la circostanza per cui il soggetto non abbia poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dalla società medesima. Per carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), devono intendersi «le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, […] a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;». La carica di amministratore unico rientra sicuramente in questa definizione, poiché, oltre ad avere compiti di amministrazione e gestione diretta, è l’organo di indirizzo della società, a cui, secondo quanto riportato nell’oggetto sociale, sono assegnati compiti gestionali e poteri di spesa nella società stessa.

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