15/10/2019 – Parcheggio auto in zona agricola (306 posti) – incompatibilità

Parcheggio auto in zona agricola (306 posti) – incompatibilità

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 10 ottobre 2019 n. 1560

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Porto Cesareo ha rigettato l’istanza proposta dalla ricorrente, volta alla realizzazione di un parcheggio con annessa percorribilità carrabile su area allibrata in catasto al fg. 22, p.lla 4869.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione del PUG; difetto di motivazione; eccesso di potere.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Porto Cesareo ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Nella camera di consiglio del 18.5.2016 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.

Il Consiglio di Stato, con ord. n. 2902/16, ha respinto l’appello cautelare.

All’udienza pubblica del 9.10.2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso, in relazione ai dedotti profili di gravame, è infondato, e deve pertanto essere rigettato.

Come già affermato in sede cautelare – rispetto alla quale la fase di merito non ha apportato alcun elemento nuovo – il Comune ha opposto un diniego fondato sulla incompatibilità del progettato intervento (parcheggio per n. 306 posti auto) con l’area in esame, la quale è inclusa nella zona E1 – Agricola Produttiva normale, ed è tipizzata dal locale strumento urbanistico (art. 2.5.3.2.) quale area rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare.

Tale circostanza ostativa, non è viziata da errori palesi, e/o profili di palese irragionevolezza, sicché essa si sottrae per questa via alle lamentate censure.

Alla stessa stregua, non è decisivo il rilievo secondo cui la destinazione urbanistica dell’area può ritenersi compatibile con qualunque utilizzazione del territorio diversa da quella residenziale e/o commerciale, posto che il progetto in esame, avente ad oggetto l’allocazione di n. 306 posti auto, presenta ex se natura commerciale. Il tutto senza sottacere che il locale strumento urbanistico prevede una specifica zona (F4) da destinare a parcheggio, sicché sarebbe del tutto distonica un’interpretazione della vigente normativa tecnica nel senso dell’allocazione di parcheggi di ampia capienza – quale quello in esame – in area diversa da quella espressamente tipizzata a tal fine.

Da ultimo, non assume rilievo la circostanza, evidenziata dal ricorrente, secondo cui il citato art. 2.5.3.2 del PUG, accanto alle funzioni prettamente agricole, consente l’installazione, tra l’altro, di reti di comunicazione e di stazioni di servizio, che non hanno vocazione agricola. Sul punto, reputa il Collegio la non pertinenza dell’accostamento tra tali opere e quella progettata dal ricorrente, venendo in rilievo, nell’un caso (reti di comunicazione; stazioni di servizio), opere di carattere infrastrutturale primario, come tali valutate con favore dalla legislazione di settore, e nel secondo caso (parcheggi privati), un’opera che non assume tale connotazione.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

4. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

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