15/10/2019 – Illegittimo il cambio di destinazione d’uso da negozio a luogo di culto per l’«aggravio del carico urbanistico»

Illegittimo il cambio di destinazione d’uso da negozio a luogo di culto per l’«aggravio del carico urbanistico»
di Alberto Ceste

Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, da negozio a luogo di culto, con un significativo aggravio di carico urbanistico, realizzato da parte di un’Associazione di promozione sociale, conduttrice del medesimo senza essere munita del preventivo permesso di costruire, è illegittimo, sebbene non siano state effettuate opere edilizie.

Di conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 32, comma 1, Dpr n. 380/2001 (Tue), 71, comma 1, del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) già articolo 32, comma 4, della legge n.383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), e 52, comma 3 bis, della legge Regione Lombardia n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio) essendo il fatto accaduto in tale Regione, l’ordinanza comunale di rimessione in pristino dell’immobile in questione è legittima.

A nulla rileva, in senso contrario, la circostanza che l’unità immobiliare fosse munita di un regolare permesso di costruire per la destinazione d’uso commerciale.

Lo ha deciso il Tar Lombardia – Milano, Sezione Il, con la sentenza n. 2053 depositata il 30 settembre 2019.

 

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