15/09/2023 – Revoca del rating di legalità

Revoca del rating di legalità.

Tar Lazio, Roma, Sez. I, 04/09/2023, n. 13576

La ricorrente ha impugnato le note, con le quali l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato la revoca del rating di legalità, nonché il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione del motivo ostativo, provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 6, comma quattro, e 7, commi due e tre, del Regolamento “Rating” (di cui alla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020).

La ricorrente ha contestualmente impugnato l’articolo 7 del riferito Regolamento “Rating”, qualora dovesse essere interpretato nel senso di imporre un obbligo di comunicazione, da parte degli operatori, delle interdittive antimafia, adottate a proprio carico e pur sospese con provvedimenti giurisdizionali cautelari (ovvero delle quali sia imminente l’impugnazione con contestuale richiesta di sospensione al giudice amministrativo).

Tar Lazio, Roma, Sez. I, 04/09/2023, n. 13576 respinge il ricorso

Tanto ricordato, l’esponente società, in sintesi, assume che la gravata revoca contrasterebbe con il giudicato amministrativo di annullamento dell’interdittiva e si baserebbe su di un’erronea previsione regolamentare ovvero su di una non corretta interpretazione della stessa, laddove si consentirebbe all’Autorità di sanzionare un’impresa anche qualora l’interdittiva antimafia sia stata impugnata e poi sospesa dal giudice amministrativo (oltre che, nel caso di specie, definitivamente annullata all’esito del giudizio di merito).

Secondo la ricorrente, le note gravate sarebbero viziate da eccesso di potere, sotto il profilo della violazione dei canoni di proporzionalità, effettività e ragionevolezza.

Inoltre, posto il favorevole esito del ridetto giudizio annullatorio dell’informativa antimafia, si configurerebbe un’illegittimità derivata degli impugnati provvedimenti, considerato il rapporto di pregiudizialità che esiste tra provvedimento prefettizio e revoca del rating.

Si tratta di assunti non condivisibili.

Il Collegio osserva come il fulcro della questione oggetto di esame ed il cuore motivazionale della gravata revoca risiedano nella rilevata violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7 del Regolamento “Rating”, posto che l’impresa non ha notiziato l’Autorità, entro il termine prescritto di 10 giorni, circa l’adozione dell’interdittiva prefettizia a proprio carico.

Va premesso che deve convenirsi con la difesa erariale, laddove osserva come non vi sia alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra interdittiva antimafia e revoca del rating. Il rilascio (o la revoca) del titolo premiale è oggetto di valutazione autonoma da parte dell’Autorità, non ravvisandosi un rapporto di stretta dipendenza tra i due provvedimenti. L’interdittiva antimafia si atteggia quale fatto astrattamente rilevante che viene poi sottoposto a valutazione da parte dell’Autorità, perché potenzialmente ostativo rispetto all’attribuzione del titolo premiale.

Ciò consente di rigettare la doglianza incentrata su di una asserita illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per effetto dell’annullamento dell’interdittiva da parte del TAR.

Per altro, la valutazione di legittimità della revoca deve essere effettuata alla luce del quadro giuridico e fattuale esistente al momento della adozione dell’atto, con la conseguenza che le menzionate sopravvenute vicende giudiziarie (favorevoli all’impresa) possono semmai rilevare per riattivare il potere amministrativo ed ottenere un nuovo rilascio del rating, laddove la revoca si fondi sulla perdita di integrità morale connessa all’interdittiva.

Ciò precisato, deve però ribadirsi che la revoca gravata è dipesa unicamente dalla violazione dell’obbligo formale di comunicazione del provvedimento prefettizio a carico dell’impresa, in violazione dell’articolo 7 del Regolamento.

La revoca del rating non ha, com’è noto, natura sanzionatoria, rappresentando il beneficio de quo null’altro che uno strumento premiale per le imprese; di conseguenza, l’Autorità deve essere messa al corrente, prontamente e costantemente, di ogni vicenda che potenzialmente potrebbe compromettere l’onorabilità dell’operatore (e quindi il mantenimento del titolo premiale).

Ne deriva l’irrilevanza del procedimento giurisdizionale incardinato dalla ricorrente ed altresì l’irrilevanza della sospensione cautelare ottenuta, atteso che la revoca è dipesa dalla condotta non diligente dell’esponente, di per sé sufficiente a rimuovere, rebus sic stantibus, il rating.

Né può dirsi che l’articolo 7 del Regolamento “Rating” sia affetto da irragionevolezza ovvero da sproporzione.

La ratio della disposizione è proprio quella, basilare in un sistema di attribuzione di vantaggi premiali alle imprese, di garantire un controllo, da parte dell’Autorità, che sia puntuale, efficace e, per così dire, “in tempo reale” sulla permanenza dei requisiti di integrità e affidabilità degli operatori. E ciò per l’ovvia ragione, opportunamente ricordata dalla difesa erariale, che il possesso della certificazione di legalità consente agli operatori di ottenere sensibili vantaggi, segnatamente nella partecipazione alle commesse pubbliche.

Ne deriva che anche la previsione regolamentare sulla base della quale è stata adottata la revoca del rating è del tutto logica e va immune dai vizi denunciati in ricorso.

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