15/09/2023 – Regolamento comunale per l’affidamento e la gestione delle aree verdi

ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ADOZIONE SPAZI VERDI

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che l’articolo 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, in base al quale il cittadino, sia come singolo sia in forma associata, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine;

Premesso che è obiettivo fondamentale dell’Amministrazione la valorizzazione del territorio anche mediante la valorizzazione degli spazi pubblici e delle aree verdi;

Ritenuto di poter perseguire il suddetto obiettivo promuovendo anche iniziative dei privati interessati a migliorare il proprio territorio mediante interventi di abbellimento e decoro creativo degli spazi pubblici;

Considerato che, nell’ambito delle iniziative adottate da questa Amministrazione, anche a fronte delle sempre più stringenti norme in tema di razionalizzazione e stabilizzazione della finanza pubblica, si ritiene opportuno, nell’ottica di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, coinvolgere soggetti privati nella gestione di aree e spazi verde in genere destinati all’uso pubblico, nella consapevolezza che le aree verdi comunali appartengono alla collettività e che “adottare” uno spazio di verde pubblico è un concreto gesto di partecipazione, che permette alla collettività di prendere parte attiva alla gestione dei beni comuni;

Ritenuto poter favorire l’iniziativa di assegnare spazi a verde comunali a soggetti privati, con l’impegno di allestire e/o manutenere gli spazi stessi a precise condizioni di fatto e di diritto regolamentate, ferma restando la proprietà pubblica delle aree interessate, che, in ogni caso, non entreranno nella disponibilità dei soggetti privati;

Visto lo schema di “Regolamento Comunale per l’affidamento e la gestione delle aree verdi  appartenenti al patrimonio comunale”, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

Attesa la propria competenza in ordine all’approvazione del presente regolamento, ai sensi dell’art. 42 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L n.267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, in merito alla sola regolarità tecnica;

Con voti ___________

DELIBERA

1- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2- Di approvare lo schema di “Regolamento Comunale per l’affidamento e la gestione delle aree verdi  appartenenti al patrimonio comunale”, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3- Di demandare alla Giunta Comunale, al Dirigente dell’Area Tecnica e al Comandante della PL l’adozione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l’attuazione di quanto in questa sede deliberato.

Successivamente, con voti ______

DELIBERA

4- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

 

Regolamento Comunale per l’affidamento e la gestione delle aree verdi  appartenenti al patrimonio comunale

ARTICOLO 1 – FINALITA’ 

II Comune _____, nella consapevolezza che il verde urbano s’inserisce nel contesto più ampio di bene paesaggistico da tutelare e che per le sue molteplici funzioni garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende migliorare la quantità e la qualità del verde nel territorio, disciplinare l’adozione di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte dei soggetti di cui all’art. 4 (soggetti adottanti). 

Il Comune, in particolare, con questa iniziativa, si propone di: 

  • coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
  • tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità della vita;  
  • sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione delle aree verdi urbane e, in generale, del patrimonio comunale; 
  • diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale; 
  • stimolare e accrescere il senso di appartenenza; 
  • generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano; 
  • creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano;
  • recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico – paesaggistica e ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
  • incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti. 

ARTICOLO 2 -OGGETTO E DISCIPLINA 

Oggetto del presente Regolamento è l’adozione, da parte dei soggetti di cui all’art. 4, di spazi e aree destinati a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde aree abbandonate con relativa manutenzione.

L’adozione è perfezionata attraverso apposita convenzione sottoscritta tra le partidenominata “Convenzione di adozione”, con la quale i soggetti ammessi si impegnano al rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7. 

ARTICOLO 3 -AREE AMMESSE 

Ai fini dell’adozione, per aree pubbliche e spazi pubblici si intendono tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale, destinate a verde e spazi pubblici (aiuole ,  giardini e parchi, aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici, rotatorie e spartitraffico, fioriere e altri spazi destinati a verde o interesse pubblico) individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 4 -SOGGETTI AMMESSI ALL’ADOZIONE 

Le aree ammesse possono essere affidate in adozione a:

  1.  cittadini;
  2. Associazioni, Enti e forme di volontariato organizzato;
  3. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  4. Parrocchie ed Enti religiosi;
  5. Operatori economici in qualunque forma giuridica costituiti.

ARTICOLO 5 -INTERVENTI AMMESSI 

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere: 

  1. la manutenzione ordinaria (tutela igienica, pulizia, smaltimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro necessario alla tutela, cura e manutenzione), da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’area verde oggetto di adozione;
  2. la riconversione e manutenzione (nuova progettazione/riqualificazione dell’area con la collocazione di fiori e/o alberi e/o arbusti e/o siepi e/o inserimento di nuovi arredi urbani, nel rispetto della normativa vigente). 

ARTICOLO 6 – PROPOSTA DI ADOZIONE 

La Proposta di Adozione è presentata al Comune avvalendosi della modulistica approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. 

Alla Proposta di Adozione è allegata, a pena di inammissibilità, la necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell’intervento. In particolare: 

  1. se gli interventi sull’area prevedono la sola manutenzione ordinaria, alla Proposta è allegato il rilievo fotografico dell’area oggetto d’intervento, recante inoltre l’indicazione delle modalità di sponsorizzazione che si intendono porre in essere;
  2. se gli interventi sull’area prevedono la riconversione e manutenzione di cui al punto 2) dell’art. 5, nella proposta sono indicati:

    – lo stato dell’area interessata, completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;

    – il dettaglio degli interventi previsti;

    – le misure e la descrizione dei cartelli di cui all’art. 8.

La Proposta di Adozione, corredata della documentazione richiesta, è oggetto di istruttoria meramente tecnica del Responsabile LLPP e del Comandante di Polizia Locale, che esprimono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,  il loro parere entro 10 giorni dal ricevimento.

Esaurita la fase istruttoria di cui al comma precedente, la Giunta Comunale può deliberare l’assegnazione in adozione dell’area verde richiesta, dando nel contempo mandato all’Ufficio Tecnico di provvedere alla stipula di apposita convenzione, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta Comunale. 

Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale, secondo l’aspetto tipologico ed estetico, nonché delle prescrizioni che l’Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare. 

L’area data in adozione, in ogni caso, risponde ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali, nonché ai requisiti di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare il normale utilizzo delle aree. 

In caso di più richieste circa la medesima area:

  1. le richieste di adozione di cui all’art. art. 5, lett. a) sono esaminate in base all’ordine di arrivo cronologico;
  2. le richieste di adozione di cui all’art. 5, lett. b) sono evase tenuto conto della migliore qualità della proposta presentata. 

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI 

I soggetti adottanti prendono in consegna l’area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione delle attività di cui alla convenzione sottoscritta. 

L’area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. 

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazione tra i  cittadini utilizzatori della stessa; la stessa, quindi, rimane permanentemente destinata a uso e funzioni pubbliche. L’area, inoltre, mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento. 

È vietato l’utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi.

ARTICOLO 8 -SPONSORIZZAZIONE DELL’AREA ADOTTATA 

Il soggetto adottante può pubblicizzare la presa in carico della gestione dell’area collocando all’interno della stessa uno o più cartelli il cui contenuto è individuato nell’ambito della convenzione sottoscritta.

In ogni caso, i cartelli:

  • sono realizzati con modalità che offrano adeguata resistenza, sicurezza e decoro;
  • non possono essere collocati in posizione tale da arrecare danni alle persone, né tale da costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale;
  • sono conformi alle caratteristiche tecniche individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

L’affidamento con sponsorizzazione è a titolo gratuito con l’impegno al mantenimento di buone condizioni estetiche e manutentive dell’area verde. È esclusa l’erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante. 

ARTICOLO 9 – DURATA, REVOCA, DECADENZA E RECESSO 

Per l’adozione delle aree verdi pubbliche, la durata della convenzione è di regola di anni 4 (quattro), decorrenti dall’atto di sottoscrizione. La stessa è automaticamente rinnovata alla scadenza per ulteriori 4 anni, salvo disdetta scritta da presentarsi, a cura del soggetto interessato, almeno 15 giorni prima della scadenza.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione, per ragioni di interesse pubblico, nonché per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in adozione. 

La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l’immediata decadenza della convenzione. 

Ferma l’ipotesi di disdetta di cui al comma 1, ciascuna delle parti, con preavviso di almeno 90 giorni, può recedere in ogni momento dalla convenzione. 

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi possono comportare la sospensione della convenzione per il tempo necessario.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ 

Il soggetto adottante assume la responsabilità per danni causati a persone e/o cose procurati durante l’esecuzione delle manutenzioni/riconversioni e comunque derivanti dall’esecuzione dell’accordo di affidamento, sollevandone il Comune. E’ tenuto inoltre a osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

II Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. 

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati, onde consentire l’adozione degli opportuni quanto necessari interventi. 

II soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento. 

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell’adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale, a eccezione dei cartelli pubblicitari che, alla scadenza, sono rimossi a cura del soggetto adottante. 

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento. 

E’ demandata alla Giunta Comunale l’attuazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento o in attuazione di quest’ultimo, si rinvia alla disciplina, anche regolamentare, applicabile.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto