15/09/2020 – Project financing ad iniziativa privata dopo il decreto semplificazioni – Opzione dell’amministrazione per procediment ad iniziativa pubblica – Inserimento dell’opera negli strumenti di programmazione – Non ostano

Project financing ad iniziativa privata dopo il decreto semplificazioni – Opzione dell’amministrazione per procediment ad iniziativa pubblica – Inserimento dell’opera negli strumenti di programmazione – Non ostano (art. 183 D.LGS. n. 50/2016)
14.09.2020 REDAZIONE
 
2. Va quindi scrutinata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla difesa civica in ragione del fatto che, con delibera consiliare n. 43 dell’11 ottobre 2019, il Comune ha optato per un procedimento di iniziativa pubblica, avendo inserito la costruzione del porto turistico nel documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022.

L’eccezione non può essere accolta.

L’art. 8, comma 5, lett. d) del d.l. n. 76/2020, in vigore dal 17 luglio 2020, ha novellato l’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, introducendo espressamente la possibilità per gli operatori economici di presentare proposte intese anche alla realizzazione di interventi già contemplati negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici.

Ne consegue che, in seguito alla recente modifica normativa, l’opzione espressa dall’amministrazione per un project financing ad iniziativa pubblica non risulta di per sé ostativa alla proposizione di progetti ex art. 183 cit. da parte di privati.

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