15/09/2020 – Esenzione Ici delle scuole paritarie, nel 2010 l’attività non doveva avere scopi di lucro

Esenzione Ici delle scuole paritarie, nel 2010 l’attività non doveva avere scopi di lucro
di Federico Gavioli
 
 
In breve
Le strutture degli enti religiosi dovevano soddisfare due condizioni: essere dedicate alla didattica e attività non commerciale
 
Il diritto all’esenzione Ici, prima della modifica introdotta dal legislatore nel 2006, si poteva conseguire solo al verificarsi di una duplice condizione, una soggettiva, costituita dallo svolgimento di un’attività didattica, e un’altra oggettiva, costituita dallo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali. Seguendo questi principi la Corte di cassazione con la sentenza n. 18831/2020 ha accolto il ricorso presentato da un ente locale contro una parrocchia che effettuava un’attività didattica percependo il pagamento di una retta.

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