15/09/2020 – Approvazione progressioni

Approvazione progressioni

 

Oggetto
1) Determina di approvazione delle progressioni. Obbligo o meno di pubblicazione della tabella recante i nominativi dei dipendenti beneficiari. 2) Delibera di nomina del presidente della delegazione trattante di parte pubblica. Durata.
Massima
1) La pubblicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della lr 21/2003, della determina di approvazione delle progressioni, con l’annessa tabella recante i nominativi dei dipendenti beneficiari della stessa, se comprensiva di dati personali dei dipendenti, deve avvenire nel rispetto del principio, codificato dal legislatore europeo con riferimento alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, della “minimizzazione dei dati”, secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, ricorrendo eventualmente alla tecnica dell’oscuramento dei dati non necessari. 2) I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Non è dato riscontrare l’esistenza di alcuna disposizione ulteriore relativa alla durata in carica dei componenti nominati. Segue che la nomina del Presidente manterrà la sua validità per tutta la durata necessaria allo svolgimento dei compiti connessi a tale figura, a meno che una diversa previsione sia contenuta nell’atto di nomina dello stesso.
Funzionario istruttore
BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica
Testo completo del parere
Il Comune chiede un parere relativo a due distinte questioni: la prima afferente alla necessità o meno di pubblicazione della tabella annessa alla determina di approvazione delle progressioni, recante i nominativi dei dipendenti beneficiari della stessa; la seconda concernente la necessità o meno di procedere annualmente alla nomina del presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

Con riferimento alla prima questione posta si osserva che l’articolo 1, comma 15, della legge regionale11 dicembre 2003, n. 21 stabilisce che “Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le modalità previste dalla legislazione vigente. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”.

Il generale obbligo di pubblicazione delle determinazioni degli enti locali, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, deve, tuttavia, essere coordinato con le norme dettate a tutela dei dati personali.[1]

Al riguardo il Garante per la Privacy, interpellato con riferimento ad una richiesta di accesso civico di graduatorie per progressioni economiche orizzontali di dipendenti, ha rilevato l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti atteso che l’oggetto dell’accesso civico afferiva a “una graduatoria dei dipendenti che riporta le «progressioni economiche orizzontali 2017 con dettaglio dei punteggi attribuiti».”[2]

Nel caso esaminato, in particolare, si trattava di una graduatoria che risultava “contenere dati e informazioni personali di diversa natura e specie, quali i nominativi di diciassette dipendenti, ordinati secondo il punteggio finale conseguito, con specifica indicazione dei punteggi singolarmente attribuiti per le competenze organizzative, innovative, relazionali e comunicazionali, per l´autonomia e le competenze di leadership, per il coinvolgimento nei processi aziendali e per le competenze gestionali”.

Quanto alla fattispecie in esame si ritiene che la pubblicazione in riferimento, se comprensiva di dati personali dei dipendenti debba avvenire nel rispetto del principio, codificato dal legislatore europeo con riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, della “minimizzazione dei dati”, secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati nonché ricorrendo, eventualmente, alla tecnica dell’oscuramento dei dati non necessari.

Tali principi si ritiene debbano essere rispettati anche nel diverso caso in cui la pubblicazione venga effettuata non nei riguardi della generalità dei consociati ma nei confronti dei soggetti interessati dalla procedura in essere. In tal caso l’obbligatorietà di portare a conoscenza gli atti del procedimento, ivi compresa la tabella con i nominativi dei beneficiari delle progressioni effettuate, sarebbe conseguenza dell’applicazione delle regole sul procedimento amministrativo, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per completezza espositiva si segnala che, invece, pare non sussistere alcun obbligo di pubblicazione degli atti in riferimento ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Al riguardo si osserva che l’articolo 23 dello stesso, nella versione originaria, disponeva, al comma 1, che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: […] c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; […]”.

Detto comma è stato, successivamente, abrogato dall’articolo 22, comma 1, lett. a), n. 3), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Come rilevato dall’ANAC nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016[3] “l’art. 23, co. 1, del d.l.gs 33 del 2013 è stato modificato dall’art. 22 del d.lgs. 97/2016. Quest’ultimo ha abrogato le disposizioni dell’art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera.

Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all’art. 1, co. 16, lett. a e d), continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, tali obblighi devono ritenersi abrogati. Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013”.

Necessita precisare che le considerazioni di cui sopra riguardano, nello specifico le c.d. progressioni verticali; con riferimento alle progressioni orizzontali non è dato trovare all’interno del D.Lgs. 33/2013 alcuna ulteriore norma specifica che imponga un obbligo di pubblicazione delle stesse a carico delle pubbliche amministrazioni.

In senso contrario alla sussistenza di un tale obbligo si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, pronunciatosi con riferimento ad una richiesta di accesso civico avente ad oggetto, tra l’altro la “determinazione del commissario straordinario [identificata in atti] di approvazione della graduatoria inerente alle progressioni economiche orizzontali»”[4] ha rilevato che “l’oggetto dell’accesso civico investe diversi documenti per i quali, allo stato degli atti e dalla documentazione inviata, non emerge esistere uno specifico regime di pubblicità, trattandosi di una selezione interna riservata a personale assunto a tempo indeterminato presso l’ASSET ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale”.

Passando a trattare della seconda questione posta si osserva che il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente – Triennio normativo ed economico 2016-2018, firmato il 15 ottobre 2018, all’articolo 38, rubricato “Contrattazione collettiva decentrata integrativa: soggetti e materie”, al comma 3, prevede che: “I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”. Non è dato riscontrare l’esistenza di alcuna disposizione ulteriore relativa alla durata in carica dei componenti nominati.

Segue che la nomina effettuata manterrà la sua validità per tutta la durata necessaria allo svolgimento dei compiti connessi a tale figura, a meno che una diversa previsione sia contenuta nell’atto di nomina dello stesso.

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[1] Ai sensi dell’articolo 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (CE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE per «dato personale» deve intendersi “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)”.

[2] Garante per la protezione dei dati personali, parere n. 142 dell’8 marzo 2018.

[3] Recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”.

[4] Garante per la protezione dei dati personali, parere del 28 febbraio 2019, n. 48.

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