15/07/2022 – Come finanziare le nuove riduzioni della tassa sui rifiuti autorizzate dal decreto Aiuti

Dopo l’autorizzazione agli enti locali contenuta nella legge n. 51 del 2022 ad utilizzare gli avanzi del c.d. fondone Covid ( fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali introdotto dall’art. 106 del d.l. 34/2020) per far fronte ai  maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica per la parte non coperta da specifiche assegnazioni statali[1], la legge di conversione del decreto aiuti (d.l. 50/2022), che è attesa al voto di fiducia della Camera il 14 luglio ( AS n. 2668), introduce all’art. 40 nuove misure straordinarie  in favore degli enti locali finalizzate a fronteggiare la crisi economica in atto.

Il comma 3.bis estende la possibilità di utilizzare gli avanzi del fondone anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per il gas. La novità normativa si aggiunge alle importanti aperture interpretative della RGS che ha precisato che gli enti locali possono coprire con le risorse del fondone anche i maggiori costi delle spesa energetica delle scuole, anche nelle ipotesi in cui gli enti locali non si faccia carico di pagare direttamente le fatture emesse dai gestori, ma si limiti a rimborsare a rendicontazione la spesa pagata direttamente dagli istituti scolastici. Fermo restando il vincolo di limitare l’esborso alla maggiore spesa derivante dal raffronto tra spesa sostenuta nel 2019 e spesa del 2022, è evidente che tale apertura interpretativa implica una modifica al modello di certificazione che i comuni dovranno sottoscrivere nel 2023 per documentare l’impiego delle risorse del fondo di cui al citato art. 106, onde poter includere anche la spesa per trasferimenti (macroaggregato 1.05).

La novità più rilevante contenuta nell’art. 40 del decreto aiuto riguarda, però, il comma 5-ter a mente del quale “al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell’aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell’energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021”. La norma dispone, in pratica, che i comuni possono autorizzare per il 2022 riduzioni della tassa rifiuti modificando, con apposita deliberazione consiliare, il regolamento sulla Tari. Ai fini della copertura della spesa, in deroga alla previsione generale del comma 660 dell’art. 1 della legge 147/2013 che impone di individuare la copertura del maggior costo delle riduzioni autonomamente stabilite dal comune a carico della fiscalità generale, la norma in corso di emanazione consente di utilizzare gli “avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021”.  La norma utilizza una definizione atecnica ( fondi emergenziali), così ponendo una questione interpretativa circa l’individuazione delle possibili forme di copertura delle autorizzazioni di spesa contenute nelle deliberazioni adottate coi poteri di cui all’art. 52 del d.lgs. 446/1997 per riconoscere riduzioni della Tari. Se non vi sono dubbi circa la possibilità di utilizzare le quote non utilizzate del fondone, più problematica risulta l’individuazione di ulteriori risorse da utilizzare a copertura della minore entrata generata dalle riduzioni. Va, in primo luogo, chiarito che le risorse in astratto utilizzabili sono quelle risultanti dal prospetto A/2 al rendiconto dell’esercizio 2021, ove sono analiticamente indicate -in coerenza con la certificazione trasmessa al MEF entro il 31 maggio 2022- le quote confluite in avanzo in quanto non utilizzate al 31 dicembre 2021 delle varie assegnazioni dello Stato in relazione all’emergenza pandemica nel periodo 2020-2021. Vengono, così, in evidenza in aggiunta al fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali:

  1. quote di avanzo del fondo di cui all’art. 112-bis comma 1, del d.l. 34/20200 per i comuni in zona rossa;
  2. quota avanzo del fondo di cui all’art. 6 del d,l. 73/2021 per riduzioni Tari alle attività economiche colpite da provvedimenti di chiusura o restrizione;
  3. quota avanzo del fondo solidarietà alimentare di cui all’art.19-decies del d.l. 137/2020;
  4. quota avanzo del fondo di solidarietà alimentare di cui all’art. 53 del d.l. 73/2021.

Tuttavia, se non sussistono dubbi circa la possibilità di finanziare riduzioni anche a favore delle utenze non domestiche con l’avanzo del fondone e con quello dei fondi di cui alle lett. a) e b), si ritiene che le quote di avanzo dei fondi di cui alle lett. c) e d) possano essere destinati esclusivamente a copertura di riduzioni Tari a favore delle utenze domestiche.

Si evidenzia che la deliberazione di natura regolamentare per autorizzare le riduzioni Tari deve essere adottata entro il 31 luglio 2022, termine che peraltro coincide con il termine ordinario per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari, tenuto conto della proroga del termine per approvare il bilancio di previsione al 31 luglio 2022, disposta dal Dm 28 giugno 2022. E’ noto, infatti, che in base all’ articolo 3, comma 5-quinquies, d.l. 228/2021, come modificato dall’articolo 43 Dl 17/2022 il termine ordinario per approvare tariffe e regolamenti Tari è fissato al  30 aprile dell’anno di riferimento, salvo il caso in cui il termine di approvazione del bilancio di previsione sia stato fissato ad una data successiva al 30 aprile: nel qual caso anche il termine per l’approvazione delle tariffe e del regolamento tari coincide con quello fissato per l’approvazione del bilancio. Qualora l’ente abbia già approvato il bilancio di previsione può comunque introdurre le riduzioni qui in esame, tenuto conto della richiamata disposizione dell’articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021, in base alla quale, in questa ipotesi, è sufficiente modificare il bilancio approvato con la prima variazione utile.

[1] Sul punto sia consentito il rinvio a Vito A. Bonanno, Le risorse Covid possono essere utilizzate  per  gli aumenti di spesa per energia elettrica, in La Settimana giuridica,  23.5.2022

Vito Antonio Bonanno (seg.gen. Comune di Alcamo)

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