15/07/2019 – La proroga della rottamazione lascia a piedi gli enti  

La proroga della rottamazione lascia a piedi gli enti  

di ALESSANDRO FELICIONI – Italia Oggi – 13 Luglio 2019
La proroga alla rottamazione ter lascia a piedi gli enti locali; la legge di conversione del decreto Crescita non ha recepito l’ allungamento dei termini per la presentazione della domanda di definizione agevolata anche alle ingiunzioni di pagamento, sistema riscossivo proprio degli enti locali. Così, ancora una volta, sono i comuni ad essere ostacolati nell’ utilizzo di un istituto che potrebbe dar loro quella boccata d’ ossigeno sempre più indispensabile. Il decreto aveva allargato la rottamazione anche ai crediti tributari riscossi non già mediante ruolo (ossia Agenzia delle entrate – Riscossione) ma attraverso l’ ingiunzione di pagamento e il ricorso a concessionari privati. Forma questa tipica dei comuni per la riscossione non solo dei tributi locali ma anche dei servizi a pagamento offerti ai propri cittadini. La possibilità era stata accolta con favore dagli enti territoriali, sempre in asfissia finanziaria, giacché la spinta a definire le proprie posizioni senza sanzioni ed interessi avrebbe potuto convincere i cittadini a chiudere le posizioni pendenti, rimpinguando le casse comunali. E così tutti a preparare il regolamento necessario e a convocare il consiglio comunale per approvare l’ adesione alla rottamazione; il tutto entro 60 giorni dall’ entrata in vigore del decreto legge, ossia entro il 29 giugno.
Ebbene la conversione del decreto Crescita, che ha previsto lo spostamento al 31 luglio 2019 del termine per l’ adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali da parte dei contribuenti, non ha tenuto conto delle entrate tributarie e patrimoniali riscosse direttamente da parte dei Comuni o dei loro concessionari locali la cui rottamazione rimane quindi chiusa. In verità già risultavano limitate le facoltà concesse agli enti locali; autonomia per i comuni solo sul numero di rate e la relativa scadenza, che però in nessun caso può superare il 30 settembre 2021, sulle modalità di adesione, sui termini per la presentazione dell’ istanza e sul termine entro il quale l’ ente territoriale trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. Già la scelta di aderire o meno alla rottamazione da parte dei comuni non può essere presa a cuor leggero; se è vero, infatti che l’ auspicabile gettito rappresenta un incentivo a proporre ai propri concittadini la definizione agevolata è altrettanto vero che con lo stralcio delle sanzioni e degli interessi potrebbero sorgere problemi di bilancio giacché tali somme sono iscritte a tutti gli effetti tra i residui attivi, ossia tra i crediti da riscuotere.
Rinunciare agli stessi determinerebbe una eliminazione di tali residui che, per la parte non coperta dal fondo crediti dubbia esigibilità, vanno a perdita e creano disavanzo. Già l’ annullamento automatico delle cartelle di imposto inferiore a 1.000 euro notificate tra il 2000 e il 2010 aveva provocato problemi in termini di bilancio per la necessità di azzerare crediti sulla carta esigibili. Peraltro la rottamazione per gli enti locali, essendo arrivata già in ritardo rispetto a quella nazionale, sconta i minori tempi per la predisposizione della documentazione e per la corretta comunicazione ai contribuenti. E infatti una delle differenze fondamentali è che per i tributi locali l’ adesione da parte del contribuente non è preceduta da alcuna comunicazione intermedia con la quale si quantificano le poste rottamabili e il risparmio ottenibile dalla adesione.
Così, nell’ incertezza, qualcuno potrebbe anche soprassedere. Tanto più che, anche qui a differenza di quanto avviene per la rottamazione dei tributi erariali, per accedere alla rottamazione delle imposte locali occorre essere in regola, fino a giugno, con eventuali rateizzazioni concesse dall’ ente; in caso contrario l’ accesso all’ adesione rimane chiuso. Ciò implica che laddove ci siano state difficoltà nel mantenere in piedi una rateizzazione concessa dal comune, prima di accedere alla rottamazione occorrerà rimettersi in regola con tutte le rate scadute al 29 giugno 2019, le quali, ovviamente, andranno pagate per intero senza fruire di alcuna rottamazione. Quindi nessuna ulteriore finestra per chi non ha presentato la domanda all’ ente locale entro lo scorso 29 giugno (laddove, ovviamente, il comune interessato abbia deciso di aderire); mancanza questa che crea disagi e si inserisce in una situazione già di difficoltà per via dei minori tempi a disposizione dei contribuenti per recepire e metabolizzare l’ agevolazione.

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