15/07/2019 – E ora l’avvocato può fare il whistleblower  

E ora l’avvocato può fare il whistleblower  

di G. Ne.- Il Sole 24 Ore – 14 Luglio 2019
Il whistleblowing viene ulteriormente allargato, per contrastare gli illeciti dei magistrati (ma anche del personale amministrativo che li affianca). Nella bozza di legge delega trova posto anche un intervento che, per i critici, contribuirà a incentivare la delazione, mettendo pressione su giudici e pm, per i favorevoli è invece indirizzato a elevare il grado di trasparenza nell’ amministrazione della giustizia. Di certo le modifiche sono significative.
Due le linee guida: da un lato si procede al rafforzamento dell’ istituto della segnalazione di condotte illecite (nella versione modificata dalla legge Severino), con un’ estensione dell’ ambito dei soggetti legittimati a indicare situazioni di illegalità, penali, contabili e disciplinari, anche all’ avvocatura e, dall’ altro, si regolano le segnalazioni dei comportamenti che, pur non avendo immediata rilevanza disciplinare, hanno tuttavia come bersaglio l’«esercizio non indipendente della funzione». Sulla base della disciplina del 2001 (decreto legislativo n. 165, rivisto dalla legge Severino) è assicurata la tutela del pubblico dipendente che segnala illeciti, anche nei confronti dei magistrati. Già oggi, quindi, è possibile ai pubblici dipendenti procedere alla segnalazione, non solo alla Procura ed all’ Autorità anticorruzione, ma anche al «responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza».
Il disegno di legge si propone di allargare la tutela anche alle segnalazioni provenienti dal mondo dell’ avvocatura su illeciti penali, disciplinari e contabili relative a magistrati, funzionari di cancelleria ed al personale Unep. Non più quindi una norma su misura del solo dipendente pubblico, ma in futuro anche nelle mani dell’ avvocato che ritiene di dovere accendere un faro sulla condotta di magistrati o amministrativi. Non solo illeciti però. La bozza del ministero della Giustizia impone l’ introduzione di un meccanismo di segnalazione analogo, concentrato però sull’ esercizio non indipendente della funzione da parte dei magistrati o su comportamenti contrari agli obblighi e oneri collegati all’ esercizio della funzione.
Un’ area nettamente più ampia di quella riservata ai soli fatti illeciti. In questo caso il destinatario delle segnalazioni sarà il solo capo dell’ ufficio, vista la incerta rilevanza disciplinare dei fatti che potranno essere segnalati. Starà a lui valutare la fondatezza della notizia e trasmettere gli esiti degli accertamenti compiuti al consiglio giudiziario. E, quanto al funzionamento di quest’ ultimo, un’ altra novità di rilievo nella medesima direzione di apertura di credito nei confronti dell’ avvocatura e di maggiore trasparenza è data dalla concessione di una sorta di diritto di tribuna ai legali. Sarà cioè riconosciuto a tutti i componenti del consiglio estranei alla magistratura il diritto di assistere alla seduta anche quando all’ ordine del giorno c’ è la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità del magistrato.

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