13/06/2020 – Enti non profit, esenti le attività non commerciali 

Enti non profit, esenti le attività non commerciali 
Italia Oggi – Venerdì, 12 Giugno 2020
 
 
Anche con la nuova Imu viene riconosciuta l’ esenzione totale o parziale per gli immobili degli enti non profit, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. L’ articolo1, comma 759, della legge di bilancio 2020, infatti, dispone che sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’ anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati «dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’ articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)». Si applica, inoltre, l’ esenzione parziale qualora solo una parte dell’ immobile sia destinata allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali.
Gli immobili degli enti non profit, dunque, sono esonerati dal pagamento dell’ Imu solo se sugli stessi vengono svolte attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via con modalità non commerciali. Va ricordato che in seguito alle modifiche normative che sono intervenute sulla materia già da diversi anni, è stata riconosciuta anche l’ esenzione parziale. A differenza dell’ Ici, non è richiesta la destinazione esclusiva dell’ immobile per finalità non commerciali. La disciplina dell’ imposta dà diritto all’ esenzione anche qualora l’ unità immobiliare abbia un’ utilizzazione mista. L’ agevolazione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’ attività non commerciale, sempre che sia identificabile.
La parte dell’ immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto e la rendita produce effetti a partire dal 2013. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, il beneficio fiscale spetta in proporzione all’ utilizzazione non commerciale dell’ immobile che deve risultare da apposita dichiarazione. Requisito essenziale per fruire dell’ esenzione è il possesso qualificato da parte dell’ ente non profit. Per l’ esonero non è sufficiente il possesso di fatto. Altrimenti l’ agevolazione si estenderebbe al soggetto titolare. L’ uso indiretto da parte dell’ ente che non ne sia possessore non consente al proprietario di fruire dell’ esenzione.
L’ esenzione esige l’ identità soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo delle imposte locali, e l’ utilizzatore dell’ immobile. Al riguardo, la Corte costituzionale (ordinanze 429/2006 e 19/2007) ha stabilito che per fruire dell’ esenzione l’ ente non commerciale deve non solo utilizzare, ma anche possedere direttamente l’ immobile. È richiesta una duplice condizione: l’ utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ ente possessore e l’ esclusiva loro destinazione a attività peculiari che non siano produttive di reddito. Si ritiene che l’ agevolazione non possa essere riconosciuta nel caso di utilizzazione indiretta. È stato chiarito, per esempio, che rientrano nel concetto di attività sanitarie, esenti dal tributo, anche quelle svolte dagli enti che si occupano di controlli di acque, alimenti, bevande e ambienti di lavoro. Sono attività finalizzate alla tutela ambientale, ma funzionali alla tutela della salute.
Secondo la Cassazione (ordinanza 13811/2019), si tratta «di attività finalizzate alla tutela ambientale non come valore in sé, ma come luogo di vita delle persone e quindi funzionale alla tutela della salute». Per le attività sanitarie, che hanno formato molto spesso oggetto di contenzioso, il servizio può essere svolto in convenzione con una struttura pubblica. Ciononostante non si applica l’ agevolazione ai fabbricati nei quali si svolge l’ attività sanitaria, solo perché accreditati o convenzionati. Non rileva neppure la destinazione degli utili eventualmente ricavati, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell’ attività. Sergio Trovato

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