15/05/2023 – La conversione del decreto PNRR-3 e i Segretari comunali e provinciali

In sede di conversione, all’art. 8 comma 3 del d.l. 13/2023 è stata fatta la seguente aggiunta:

Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all’ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell’articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.”

La norma è analoga per tenore e ratio alla prima parte riferita ai dipendenti, ma richiede un’operatività un poco differente. In sintesi:

  1. l’amministrazione può incrementare il trattamento accessorio del segretario comunale (anche in caso di convenzione di segreteria, suddividendo in questa ipotesi l’ammontare complessivo secondo gli accordi assunti tra gli enti) di una misura fino al 5% della sua retribuzione di posizione e di risultato teorici;
  2. tale incremento deroga al limite al trattamento accessorio 2016;
  3. la base di calcolo, a differenza che per gli incrementi sui fondi per le risorse decentrate, non è un importo del 2016, ma il valore teorico spettante al segretario, secondo la sede di titolarità del medesimo, per:
  • retribuzione di posizione annua, nei valori della tabella di cui all’articolo 107, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020;
  • retribuzione di risultato teorica, calcolata ex articolo 42 del CCNL 16 maggio 2001 (10% del monte salari dell’anno di riferimento).

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