15/02/2022 – Status dei soggetti appartenenti a categorie riservatarie o protette aventi diritto all’assunzione obbligatoria a seguito di idoneità ad un concorso pubblico. Pronuncia del Consiglio di Stato.

A fronte della richiesta di un candidato appartenente alle categorie di aventi diritto al collocamento obbligatorio, risultato idoneo ad un concorso pubblico, che rivendichi il proprio peculiare status soggettivo, l’Amministrazione è tenuta ad assumerlo, ove si verifichi la triplice condizione dell’essere la stessa deficitaria delle specifiche quote obbligatorie ex lege, calcolate con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato presenti in dotazione organica, della disponibilità di altri posti di analogo profilo (id est, della non unicità di quello messo a concorso), nonché della assenza di limiti all’assunzione nell’anno di riferimento.

La complessità delle disposizioni normative in materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche consegue alla mancanza di una disciplina unitaria di settore, stante che quella applicabile si è formata in maniera stratificata su una norma di per sé eterogenea al contesto siccome inserita nella l. 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (art. 18, comma 2, che introduce un’ulteriore quota di riserva per categorie di soggetti nominativamente indicate, tra le quali rientrano gli orfani e i coniugi superstiti delle vittime sul lavoro e del dovere). Il sistema del collocamento obbligatorio per tali categorie di soggetti, via via esteso dal legislatore quale forma di risarcimento morale ai familiari superstiti di altre situazioni connotate da sicura drammaticità, tali da determinare un obiettivo contesto di difficoltà relazionale e familiare (quali ad esempio gli orfani per crimini domestici, gli orfani di Rigopiano o i testimoni di giustizia), non è incompatibile con l’utilizzo del concorso pubblico, salvo l’Amministrazione abbia già soddisfatto o pianificato di soddisfare la quota obbligatoria con modalità diverse. Le regole sull’assunzione obbligatoria peraltro costituiscono principi generali riconducibili alla materia di cui all’art. 117, comma 2, lettere l) ed m), Cost., che devono pertanto trovare applicazione diretta da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, a nulla rilevando la loro mancata inclusione nei bandi di concorso, utile soltanto allo scopo di pubblicizzare in via preventiva l’utilizzo della relativa procedura a fini di rispetto degli obblighi di collocamento.

Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 25 gennaio 2022, n. 524

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