14/12/2018 – Commissioni, esterni out

Commissioni, esterni out

Possono farne parte solo i consiglieri comunali

È legittimo, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del dlgs n. 267/2000, il regolamento del consiglio comunale di un ente locale in cui si prevede che la composizione delle commissioni consiliari permanenti sia integrata con la presenza di membri esterni al consiglio, nominati dalla giunta comunale?
 
Il citato art. 38, comma 6, stabilisce che lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari istituite dal consiglio «nel proprio seno». Se istituite, tali commissioni sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, del rispetto del criterio proporzionale. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto.
Nel caso di specie, lo statuto comunale dispone che il consiglio possa costituire, «nel proprio seno», le commissioni consiliari permanenti.
Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale prevede, invece, che la composizione delle stesse commissioni consiliari possa essere integrata dalla presenza di membri non consiglieri nominati dalla giunta.
La disposizione regolamentare, che sembrerebbe essere espressione dell’intento della amministrazione di dare attuazione ai principi della partecipazione popolare di cui all’art. 8 del Testo unico sugli enti locali (dlgs n. 267/2000), non appare coerente con la disciplina dettata dal legislatore, e ribadita dallo statuto dell’ente, riguardante la indefettibilità dello status di consigliere comunale in capo ai componenti delle commissioni consiliari ex art. 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00.
Ai sensi della norma statale citata, infatti, «il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale» ed è, quindi, preclusiva della possibilità che soggetti estranei al consiglio possano farne parte a titolo di veri e propri componenti.
Tale impostazione risulta confermata anche dalla dottrina, secondo cui la composizione delle commissioni deve rispecchiare, con criterio proporzionale, le forze politiche presenti in consiglio, «con esclusione di componenti non facenti parte del consiglio stesso».
L’ente, pertanto, dovrà valutare l’opportunità di pervenire a una modifica della normativa regolamentare

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