14/11/2022 – Rinnovo Contratto Enti Locali 2022: le novità sulle progressioni economiche

Dopo l’ok del CdM e quello del MEF, che aveva “scongelato” il rinnovo dopo alcuni dubbi preliminari, il rinnovo contratto Enti Locali 2022 è praticamente attuato: ecco le novità sulle progressioni economiche.


Adesso l’ultimo step che ancora manca è quello della certificazione da parte della Corte dei conti ma che dovrebbe rappresentare a questo punto una formalità. Infatti ormai nulla potrà bloccare nuovamente il contratto e dovrebbero passare al massimo 30 giorni di tempo per la sua applicazione.

Scopriamo in questo articolo odierno quali sono le novità in materia di progressioni economiche all’interno del nuovo CCNL.

Indice dei contenuti

Rinnovo Contratto Enti Locali 2022: le novità sulle progressioni economiche

Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.

La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione.

Per il limite numerico distinto per area si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.

Attribuzione dei differenziali stipendiali

L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

  • possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica: ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4;
  • risulta inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
  • laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare. Se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;
  • il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa, in coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria degli stessi;
  • non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
  • i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:
    • media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
    • esperienza professionale: per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
    • ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i

      percorsi formativi;

  • la ponderazione dei criteri è effettuata in sede di contrattazione integrativa: in ogni caso ai criteri non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale;
  • per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto. Tale

    punteggio aggiuntivo, può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;

  • possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi nel rispetto del principio di non discriminazione.

Ulteriori indicazioni

La progressione economica è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.

Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione).

I differenziali stipendiali cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all’art. 15 comma 3 del CCNL (Progressioni tra le aree).

L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l’attribuzione della progressione economica all’interno dell’area.

Il testo del nuovo CCNL Enti Locali

Qui di seguito trovate il testo completo del nuovo CCNL.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto