14/10/2019 – Ordine di servizio telefonico: illegittimo il rifiuto di adempiere – E’ valida la disposizione impartita verbalmente quando la prestazione rientra fra i compiti assegnati al dipendente

Ordine di servizio telefonico: illegittimo il rifiuto di adempiere – E’ valida la disposizione impartita verbalmente quando la prestazione rientra fra i compiti assegnati al dipendente (Trib. Siracusa, sentenza n. 237/2019)
Di Giorgio Seminara – Avvocato
Pubblicato il 11/10/2019
Non può considerarsi legittimo il rifiuto di adempiere una disposizione impartita dal dirigente nella sola forma verbale, allorché abbia ad oggetto una prestazione che rientra pacificamente nei compiti assegnati al dipendente, il quale avrebbe dovuto semplicemente svolgerli presso altra sede (sempre all’interno del medesimo comprensorio cittadino).
Questa è la conclusione cui è arrivato il Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 237 (testo in calce).
Sommario
1. I fatti di causa
Nella fattispecie in esame, nel mese di agosto 2016, il ricorrente svolgeva la propria attività fisioterapica presso la sede indicata dall’Amministrazione resistente con disposizione del 14/07/2016. In data 18/08/2016, mentre svolgeva il turno pomeridiano, al ricorrente veniva richiesto verbalmente dal dirigente medico di recarsi il sabato successivo (20/08/2016) presso un altro Presidio Ospedaliero. 
Il fisioterapista rilevava che la richiesta di cambiamento doveva essere formalizzata in forma scritta, sicché, non ricevendo alcun ordine di servizio per iscritto, si presentava in servizio presso la sede indicata dall’Amministrazione resistente con la succitata disposizione; qui veniva contattato al proprio cellulare dal dirigente medico che gli ordinava telefonicamente di recarsi presso l’altro Presidio Ospedaliero. Anche in tale occasione il fisioterapista rilevava che tale cambiamento di sede doveva essere formalizzato per iscritto e, per tali motivi, decideva di non recarsi presso l’altro Presidio Ospedaliero. 
A quel punto, a seguito di rituale contestazione, al fisioterapista veniva irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto (censura).
2. La decisione
La questione in esame investe il problema della legittimità o meno di un ordine di servizio impartito verbalmente (nel caso di specie, telefonicamente); infatti, tale ordine non è avvenuto con mezzi di comunicazione ufficiali (mail aziendale o ordine di servizio scritto e protocollato). Il fisioterapista si è difeso affermando che il cambio di sede non rispettava affatto la disposizione scritta e, soprattutto, che non aveva ricevuto alcun ordine di servizio nei modi idonei e ufficiali. 
Secondo il Giudice del Lavoro, non si configura come illegittimo un ordine di servizio impartito verbalmente, né si evince che il dipendente possa disobbedire all’ordine di servizio sol perché dispensato verbalmente. Alla luce del richiamato art. 23 del contratto collettivo per il comparto ministeri del 16 maggio 1995, ad avviso del Giudicante la facoltà del dipendente di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, richiede, oltre alla palese illegittimità dell’ordine, anche che il dipendente non si limiti ad un mero rifiuto, ma concreti le sue motivate obiezioni, indicando le ragioni con dichiarazioni indirizzate a colui dal quale proviene l’ordine. 
In sostanza, il Giudicante ha rigettato il ricorso del fisioterapista per il solo fatto che il medesimo ha richiesto che l’ordine impartito venisse confermato per iscritto e corredato da motivazione, dimenticando forse che tale richiesta può essere utilizzata come forma anche di tutela personale contro ordini impropri. Questa circostanza non è stata evidenziata nella sentenza, mentre sembra di notevole rilievo.
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3. Osservazioni conclusive
Una prima impressione “a caldo” della sentenza in questione porta a ritenere che la stessa non offra adeguata tutela al dipendente, atteso che la pratica ha evidenziato quanto sia difficile vincere antiche abitudini (ordini impartiti verbalmente e/o addirittura telefonicamente) e resistere agli abusi dei dirigenti. In effetti, solo in condizioni eccezionali l’ordine di servizio può essere impartito verbalmente, posto che deve avere caratteristiche di straordinarietà e non può essere utilizzato come strumento di programmazione delle attività lavorative. 
Vero è che il lavoratore non è autorizzato a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c. da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte (cfr. Cassazione civ., sez. lav., sentenza 19/04/2018 n° 9736, che ha affermato che il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire un ordine di servizio se reiterato). 
Tuttavia, nella fattispecie che ci occupa non si è in presenza di un rifiuto tout court di eseguire la prestazione ma solo della richiesta di ordine scritto di eseguire le proprie mansioni presso un’altra sede operativa al fine di poter dimostrare di non essersi arbitrariamente spostato dal posto di lavoro assegnato (sul tema, v. Cassazione civ., sez. lav., sentenza 25/09/2013 n° 21922). 
Il giudice di merito non ha ritenuto giustificata tale pretesa trascurando, tra le altre, la circostanza delle possibili responsabilità, e quindi conseguenze negative per il lavoratore; in particolare, se un paziente dovesse subire un infortunio durante l’ora in cui il fisioterapista viene mandato a supplire in altra sede, mancando l’ordine di servizio scritto, il dipendente risulterebbe presente nella sede assegnata e quindi potrebbe risponde contrattualmente per i danni subiti dal paziente (v. art. 2048 c.c.). Pertanto, l’adozione della forma scritta non si pone, in linea generale, in contrasto né con i poteri organizzativi e direttivi, facenti capo alla parte datoriale né appare tale da pregiudicare l’efficienza e l’ordinato svolgersi dell’attività di produzione.

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