14/10/2019 – La giurisprudenza amministrativa sul mutamento di destinazione d’uso di un immobile.

La giurisprudenza amministrativa sul mutamento di destinazione d’uso di un immobile.
Con la pronunucia in rilievo il Consiglio di Stato ha affermato che dalla diversità funzionale tra le attività commerciali o industriali/artigianali e quelle culturali e di culto, discende la necessità del titolo edilizio per il cambio di destinazione d’uso di un immobile. La destinazione funzionale a luogo di culto può dirsi impressa allorché l’edificio costituisca un forte centro di aggregazione umana. Il rilevante numero di persone che entra nell’immobile, in determinati orari e in occasione delle feste religiose, palesando un significativo aggravio di carico urbanistico, richiede quindi, attraverso l’acquisizione del permesso di costruire, la verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a detta destinazione.
Il passaggio da una categoria d’uso a luogo di culto comporta un non indifferente aggravio del carico urbanistico, per cui è irrilevante verificare se tale modifica sia avvenuta con l’effettuazione di opere edilizie. Pertanto, in mancanza del necessario titolo edilizio, appare assolutamente giustificata l’applicazione della sanzione ripristinatoria laddove sia stata abusivamente mutata la destinazione d’uso originariamente assentita, anche a prescindere dalla contestuale realizzazione di opere pure abusive.
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