14/09/2020 – AranSegnalazioni – Newsletter del 11/9/2020

AranSegnalazioni – Newsletter del 11/9/2020
 
Sezione Giuridica

Corte di Cassazione

Sezione lavoro

Sentenza n. 16855 del 7/8/2020

Pubblico impiego – dirigenti medici – pagamento a titolo di straordinario – violazione dei principi di diritto dell’Unione Europea in materia di proporzionalità – rigetto

 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla richiesta di alcuni dirigenti medici del pagamento a titolo di straordinario per il lavoro prestato oltre l’orario di 38 ore nel corso del rapporto di lavoro. Come da precedente orientamento la Corte respinge il ricorso dei medici, sottolineando che per l’area dirigenza medica e veterinaria la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente , incaricato della direzione di struttura ad essere compensato per il lavoro straordinario (l’art. 65 C.C.N.L. 5 dicembre 1996), senza che, dunque, sia possibile distinguere tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungi mento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario. Il principio è ribadito da una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (es: guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto (artt. 19 e 20 C.C.N.L. 5 dicembre 1996). Anche nelle più recenti pronunce, relative ai C.C.N.L. del 5.121996 e 8.6.2000, la Corte ha precisato che le parti collettive, nel disciplinare il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, hanno previsto, all’art. 62, la costituzione di un fondo “finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, ma per quanto attiene i compensi per lavoro straordinario e le indennità per servizio notturno e festivo si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 384 del 1990, artt. 80 e 115”; quindi, l’eccedentarietà oraria non può essere mai qualificata come straordinario trovando la propria collocazione nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi di budget e nella determinazione delle quote della retribuzione di risultato. Riguardo al principio di proporzionalità invocato dai ricorrenti come parametro per valutare la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell’Unione europea in materia di riposo adeguato, sicurezza e salute, ritmo di lavoro e misure necessarie a garantire le pause, la Corte non ravvisa un rinvio pregiudiziale dai ricorrenti poiché il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando (come nella specie) non la ritenga rilevante ai fini della decisione. 

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Corte di Cassazione

Sezione lavoro

Ordinanza n. 17318 del 19/8/2020

Pubblico impiego – dirigenti scolastici – determinazione retribuzione di posizione rimessa alla contrattazione collettiva di comparto – rigetto comparazione tra diverse aree e comparti

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte rigetta il ricorso proposto da dei dirigenti scolastici avverso la sentenza della corte territoriale che aveva respinto la domanda dei predetti volta a far accertare la nullità della clausola del CCNL di riferimento (per contrasto art. 24 d.Igs. 165/2001) con cui la retribuzione di posizione del dirigenti scolastici era stata stabilita, nella parte fissa, in misura pari a circa un quinto di quanto a tale titolo spettante ai dirigenti di seconda fascia delle altre aree statali; con inserzione automatica delle diverse clausole dei contratti, proprie delle altre aree o in subordine, in forza di tale nullità, con riconoscimento del dovuto a titolo di arricchimento senza causa. La Suprema Corte motiva la sua decisione sul presupposto che l’art. 24 d.lgs 165/2001 non contiene alcuna previsione imperativa e rimette alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione del personale dirigente condotta sulla base degli stanziamenti discrezionalmente allocati, l’esercizio della discrezionalità collettiva, inoltre, impedisce la comparazione tra diverse aree e comparti. Comparazione peraltro non sostenibile stante l’evidente eterogeneità della attività in concreto svolte. Infine, a fronte di diritti regolati, secondo legge, in sede collettiva, la misura della retribuzione discende esclusivamente come remunerativo del corrispondente lavoro svolto con piena regolazione “causale” delle reciproche prestazioni, non consentendo così di riconoscere margini per una richiesta di arricchimento senza causa.

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Corte dei conti

Sezione controllo Sardegna delibera n. 85/2020

Pubblico Impiego – Reclutamento personale – Utilizzo graduatorie

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici contabili in relazione alla possibilità di un’amministrazione di scegliere la procedura da attivare, scorrimento graduatoria o concorso pubblico, per il reclutamento del personale da assumere, conclude, in base all’orientamento prevalente della stessa giustizia contabile, “nella direzione di ammettere l’utilizzo della graduatoria di altre Amministrazioni, purtuttavia, a presidio dei valori di buon andamento e d’imparzialità della pubblica amministrazione – di diretta derivazione costituzionale – l’Ente sarà tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l’accordo”. (ex multis: Sezione regionale Controllo Veneto290/2019; delib. sez. controllo Umbria n. 124/2013/PAR).

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Corte dei conti

Sezione giurisdizione Toscana sentenza 242/2020

Danno erariale – Lesioni personali – Risarcibilità retribuzione corrisposta in assenza di prestazione

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici contabili intervengono in merito al risarcimento del danno da corrispondere all’amministrazione da parte di un dipendente, il quale ha causato lesioni personali a un collega durante il servizio, per le retribuzioni corrisposte al danneggiato in assenza della corrispondente prestazione lavorativa. Il Collegio, in merito, evidenzia, preliminarmente, che: “la sussistenza materiale dei comportamenti ascritti deve essere ritenuta pacifica in quanto emergente, tra l’altro, da una sentenza penale irrevocabile di condanna, inoltre, che: “appaiono sussistenti i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale. Essi sono, nel caso di specie, il rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata (fondato sul rapporto di impiego, derivante dall’arruolamento nelle forze armate a titolo professionale), l’antigiuridicità della condotta (ravvisabile nell’inadempimento alle generiche regole di cautela, nonché a quelle codificate in relazione al comportamento dei componenti le forze armate) nonché il danno erariale, consistente nell’esborso a titolo di retribuzioni inutilmente erogate”. 

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Corte dei conti

Sezione controllo Lombardia delibera n. 93/2020

Enti Locali – Capacità assunzionali – Limiti

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici intervengono in merito al quesito posto da una amministrazione locale, relativo alla possibilità per l’amministrazione di procedere, in caso di cessazione durante l’anno in corso di un dipendente (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), nello stesso anno, alla sostituzione del personale così cessato, a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019, e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”; evidenziando che: “non può che ribadirsi il principio, già enunciato dalla medesima sezione nella deliberazione 74/2020/PAR per cui, per le assunzioni da effettuare dall’entrata in vigore della nuova normativa, i nuovi spazi assunzionali sono legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa misurata attraverso i valori soglia per come definiti nella disciplina normativa sopra richiamata. La peculiarità del nuovo parametro è infatti da ricercarsi nella “flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali”. (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione 32/2020/PAR). Ne deriva che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

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Sezione Economica

Dipartimento della Funzione pubblica

Decreto 19 agosto 2020 “Approvazione dell’Accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5/9/2020, contiene l’accordo quadro tra i Ministri dell’Economia e Finanze, Lavoro e Funzione pubblica e Associazione Bancaria Italiana a completamento del Regolamento per l’anticipo del Tfr/Tfs contenuto nel DPCM n.51 del 22 aprile 2020.

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Dipartimento della Funzione pubblica

Anticipo TFS/TFR Condizioni e adempimenti per l’accesso al finanziamento

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Dipartimento della Funzione pubblica comunica che è on line la piattaforma per la richiesta dell’anticipo del Tfs/Tfr. Il sito, in via di completamento nei prossimi giorni, fornisce tutte le indicazioni operative per usufruire dell’accordo quadro con Abi.

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Parlamento europeo

COVID-19: 10 cose che l’UE sta facendo per la ripresa economica

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La pandemia ha avuto un enorme impatto economico sull’Europa. Ecco dieci cose che l’UE sta facendo per la ripresa economica e il lavoro:

1. Fornire un massiccio stimolo economico (cronologia)
Per aiutare l’Europa a riprendersi dalle ripercussioni economiche causate dalla pandemia del coronavirus, la Commissione europea ha proposto un piano del valore di 750 miliardi di euro per stimolare l’economia e una nuova proposta per il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE (2021-2027). Il piano per la ripresa ‘Next Generation EU’ permette alla Commissione di contrarre prestiti sui mercati finanziari, usando il suo elevato rating creditizio per assicurare oneri finanziari bassi.
2. Sostenere i sistemi sanitari nell’UE
Numerosi esperti hanno avvertito della possibilità di una seconda ondata del coronavirus o di future pandemie. È quindi cruciale rafforzare la capacità di risposta dell’UE alle crisi sanitarie. Per questo motivo l’UE ha lanciato un nuovo programma ‘UE per la salute’ che potenzierà i sistemi sanitari degli stati membri e promuoverà innovazione e investimenti nel settore. ‘UE per la salute’ fa parte del piano per la ripresa ‘Next Generation EU’.
3. Proteggere le piccole e medie imprese
La sopravvivenza delle piccole e medie imprese, che rappresentano il 99% di tutte le aziende dell’UE, è cruciale per la ripresa economica dell’Europa. L’UE ha sbloccato un miliardo di euro dal Fondo europeo per gli investimenti strategici per incentivare banche e finanziatori a fornire liquidità alle oltre 100mila piccole e medie imprese europee.
4. Mitigare i rischi di disoccupazione
Il mondo del lavoro ha subito un duro colpo durante la pandemia, che ha portato a un drammatico aumento del tasso di disoccupazione. Per tutelare lavoratori e posti di lavoro, lo strumento SURE (sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione, dall’inglese Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) fornirà assistenza finanziaria fino a 100 miliardi di euro agli stati membri. Il sostegno arriverà sotto forma di prestiti a condizioni favorevoli per coprire i costi dei regimi lavorativi a orario ridotto.
5. Sostenere l’industria del turismo
Il turismo è uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia. L’Europa è la prima destinazione turistica al mondo e l’UE ha introdotto una serie di misure volte ad aiutare il settore turistico a superare la crisi. L’UE ha anche proposto un pacchetto per far ripartire il turismo europeo nel 2020 e oltre. Misure di sostegno per il settore dei trasporti hanno permesso di minimizzare gli effetti della pandemia su compagnie aeree, ferroviarie e imprese per il trasporto marittimo e stradale. Molti paesi stanno allentando le misure di confinamento consentendo alle persone di ricominciare a spostarsi tra paesi dell’UE. Lo strumento interattivo Re-open EU permette ai cittadini di avere tutte le informazioni essenziali per organizzare viaggi e vacanze in tutta sicurezza nell’UE.
6. Pacchetto bancario per sostenere imprese e famiglie
Il Parlamento europeo ha approvato un temporaneo allentamento delle norme sui requisiti patrimoniali per le banche europee. L’obiettivo della misura è incoraggiare le banche a erogare prestiti a imprese e famiglie e mitigare le ripercussioni economiche della crisi. Le modifiche al regolamento sui requisiti patrimoniali consentiranno a pensionati e dipendenti con un contratto a lungo termine di ottenere prestiti a condizioni favorevoli. Inoltre aiuteranno a garantire flussi di credito alle piccole e medie imprese e sostenere investimenti nelle infrastrutture.
7. Sostenere pesca e agricoltura
Per garantire la continuità della produzione alimentare ed evitare carenze di cibo, il Parlamento europeo ha approvato misure d’emergenza a sostegno degli agricoltori e pescatori colpiti dalla pandemia di COVID-19. Le misure puntano a sostenere pescatori e acquacoltori che hanno dovuto sospendere le proprie attività durante la crisi. Inoltre consentono ai paesi dell’UE di aumentare il sostegno a piccole e medie imprese coinvolte nella produzione alimentare. Sono state anche introdotte misure straordinarie per sostenere i produttori europei di vino, frutta e verdura.
8. Aiutare i paesi a finanziare la risposta alla crisi
Per aiutare i paesi membri a finanziare la risposta alla crisi del coronavirus, l’UE ha lanciato l’iniziativa di investimento in risposta al coronavirus. L’iniziativa permetterà di convogliare 37 miliardi di euro dai fondi strutturali dell’UE per fornire sostegno finanziario immediato ai paesi membri e sostenere cittadini e regioni ad affrontare la crisi.
9. Allentare le norme sugli aiuti di stato
Quando la pandemia ha iniziato a diffondersi in Europa, l’UE ha introdotto un quadro temporaneo sulle norme in materia di aiuti di stato per assicurare che tutte le imprese abbiano sufficiente liquidità a disposizione. Il quadro aiuta a garantire la continuità delle attività economiche durante e dopo la pandemia di COVID-19. Gli stati membri potranno garantire fino a 800mila euro alle imprese che hanno urgente bisogno di liquidità o concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli.
10. Tutelare le imprese europee indebolite dalla crisi contro la concorrenza straniera
L’impatto economico della pandemia ha reso molte imprese europee vulnerabili alla concorrenza finanziata da investimenti esteri. Per tutelare le imprese ed evitare distorsioni nel mercato unico da parte delle imprese straniere, il Parlamento ha chiesto che le regole di concorrenza equa siano rispettate da tutti. Inoltre la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica su come gestire gli effetti negativi causati dagli investimenti esteri. L’UE ha anche pubblicato orientamenti per gli stati membri sugli investimenti stranieri diretti, chiedendo controlli accurati sugli investimenti che provengono da paesi terzi per evitare rischi alla sicurezza e all’ordine pubblico nell’UE.

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