14/07/2016 – D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97: le prime disposizioni organizzative del segretario generale di Brescia

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OGGETTO:  D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche“ (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016).

Prime disposizioni organizzative

In data 23/6/2016, entrerà in vigore il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di cui all’oggetto: il nuovo decreto modifica in parte la legge 190/2012 “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del “decreto trasparenza”, D.lgs. 33/2013, il cui titolo viene modificato in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in luogo dell’attuale “obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni“.

 

Di seguito le principali novità in materia di trasparenza.

I DESTINATARI

(articolo di riferimento: art 3 del D.Lgs. 97/2016, che modifica l‘art 2 ed inserisce il nuovo art. 2- bis al D.Lgs. 33/2013)

L’articolo 2-bis ha meglio specificato i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi, estendendo la cerchia a società, associazioni, fondazioni e partecipate finanziate da enti pubblici con precisate caratteristiche.

Le norme del D.Lgs. 33/2013 si applicano:

1. A tutte le  P.A. (comuni compresi) di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile:

  1. agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
  2. alle società in controllo pubblico, come definite dal D.Lgs. di attuazione  dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate;
  3. alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Il nuovo decreto individua con precisione, a differenza del passato, le caratteristiche necessarie di associazioni, fondazioni, società con partecipazione pubblica perché siano destinatarie degli obblighi di trasparenza.

L’ACCESSO CIVICO

Viene introdotto il nuovo Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo “ Diritto di accesso a dati e documenti”.

In particolare, l’articolo 6 del D.Lgs. 97/2016 riscrive l’art. 5 del D.lgs. 33/2013 e introduce un nuovo articolo, il 5-bis.

Sono previste due tipologie di accesso civico e precisamente:

1) la prima, disciplinata dal comma 1 dell’art. 5, che testualmente recita: “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Si tratta del già vigente istituto dell’accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell’Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” non risultano essere stati pubblicati.

Comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D.Lgs.  33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione (pertanto interviene in un momento patologico, ovvero quando la p.a. sia inottemperante al suddetto  adempimento). Se ne deduce agilmente che l’ accesso civico è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati.

2) la seconda, disciplinata dal comma 2, dell’art. 5 (vera novità), che testualmente recita “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.”

L’accesso civico diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.

I limiti previsti e per i quali l’accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela “di interessi giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dall’art. 5-bis e precisamente:

1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:

a) difesa e interessi militari;

b) sicurezza nazionale;

c) sicurezza pubblica;

d) politica e stabilità economico-finanziaria dello S tato;

e) indagini su reati;

f) attività ispettive;

g) relazioni internazionali.

2) evitare un pregiudizio ad interessi privati:

a) libertà e segretezza della corrispondenza;

b) protezione dei dati personali;

c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d’ autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.

È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso e’ subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalita’ o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

L’art. 5-bis prevede inoltre la possibilità di limitazione dell’accesso ovvero del differimento dello stesso.

Con tale configurazione, l’accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e dunque, per certi versi, “prevalente” rispetto all’accesso disciplinato – e ancora vigente – della L. 241 del 1990 laddove, chiaramente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili o super sensibili.

In buona sostanza, il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l’accesso(nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l’Anac, d’intesa con il Garante della privacy, emanerà.

Secondo l’art. 46, inoltre, “il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.

Un’altra novità riguarda, infine, i termini entro i quali è necessario rispondere ad una istanza di accesso. In particolare, al di là di una procedura piuttosto complessa descritta nel nuovo articolo 5, emerge la novità della sospensione del termine nel caso di coinvolgimento del controinteressato. Il termine di 10 giorni in capo a quest’ultimo, infatti, sospende il termine generale di 30 giorni per rispondere all’istante.

La norma, pertanto:

  • conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria;
  • estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.

 

Significative sono le differenze con l’accesso tradizionale di cui all’ art. 22 e seguenti della legge 241/1990 (che rimane in vigore), limitato ai soli documenti e non anche ai dati e alle informazioni, che richiede la presenza di un interesse differenziato da parte del cittadino, ovvero un interesse diretto, concreto e attuale.

In sintesi: TABELLA COMPARATIVA TIPOLOGIE DIRITTO DI ACCESSO

 

Diritto d’accesso tradizionale

Art. 22 L. 241/90

 

 

Accesso civico

Art. 5 comma 1

D.Lgs. 33/2013

 

FOIA

Art. 5 comma 1

D.Lgs. 33/2013

Il diritto d’accesso può riguardare documenti e non dati o informazioni detenuti da una p.a.

 

Occorre avere un interesse differenziato.

 

Permette l’accesso a documenti,  dati o informazioni.

Il diritto può essere esercitato solo per documenti, dati e informazioni che siano  oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di documenti dati e informazioni  detenuti  da una p.a., a prescindere  dal fatto che ne sia previsto l’obbligo di  pubblicazione e senza la necessità di dimostrare l’ esistenza di un interesse differenziato.

 

Esempio: con riferimento agli atti di una procedura di gara, si dovrà consentire l’ accesso mediante nuovo accesso civico (art. 5 comma 1) ai verbali (in forza dell’obbligo di pubblicazione dell’art. 29), ma non alle offerte, per le quali non può valere l’accesso del 5 comma 2 in funzione degli interessi commerciali. Per cui si esperirà l’accesso in base a combinato disposto  L.241/1990 e  art. 53 Dlgs 50/2016.

E’ affidato all’ Autorità anticorruzione il compito di rielaborare in dettaglio i casi di esclusione del diritto di accesso mediante FOIA. Essa dovrà anche individuare le situazioni in cui le informazioni potranno essere pubblicate dalle amministrazioni pubbliche in forma semplificata e per aggregazione.

Procedimento

L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e’ sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica o in forma cartacea.

Si allega alla presente il modello per l’istanza in oggetto.

 

N.B.: L’istanza è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito nella sezione “amministrazione trasparente” (accesso civico di cui al comma 1).

Nel caso di accesso civico di cui al comma 2 (FOIA), l’istanza è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1) al Settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

2) all’Ufficio relazioni con il pubblico;

3) alla Segreteria generale e trasparenza (indicata nella sezione “Amministrazione trasparente”) solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti.

Nei casi 1) e 2) l’istanza è indirizzata per conoscenza al Settore Segreteria generale e Trasparenza.

Le risposte all’istanza di cui all’art. 5, comma 2, saranno date direttamente al cittadino dal Settore competente che detiene gli atti ed inviate per conoscenza anche alla Segreteria Generale. Laddove gli elementi richiesti coinvolgano più settori, il riscontro al cittadino sarà competenza di quello che detiene il provvedimento finale.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è di regola gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su altri supporti. Una volta effettuata la richiesta, la PA dovrà rispondere sempre entro 30 giorni e, se vorrà negare le informazioni richieste, dovrà farlo con «provvedimento espresso e motivato». In caso di diniego totale o parziale dell’accesso, si potrà presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione, che dovrà decidere con un provvedimento motivato entro il termine di venti giorni; in alternativa potrà rivolgersi, al difensore civico regionale.

In caso di individuazione di controinteressati al rilascio della documentazione richiesta, gli stessi vanno coinvolti nel procedimento, con i tempi e le modalità indicati nel novellato art. 5.

Restano valide le procedure fin qui adottate relative all’accesso agli atti disciplinato dall’art.22 della L.241/90.

LA QUALITÀ DEI DATI

Un capitolo a parte il legislatore dedica alla qualità dei dati e alla pertinenza delle informazioni (CAPO I-TER – Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti). Si chiede, in particolare, “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili all’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003”.

Rimane il termine di 5 anni per la conservazione dei dati pubblicati, salvo diversi casi individuati dall’ANAC che potrà prevedere termini inferiori.

Nell’ottica della semplificazione arriva anche il disposto che prevede la possibilità di inserire collegamenti ipertestuali laddove il dato, il documento o l’informazione sono pubblicati in una sezione diversa del sito dell’ente (Art. 9).

L’ANAC

Viene ridefinito il ruolo dell’ANAC che assume un ruolo più incisivo anche sull’azione sanzionatoria (Art. 45-48). Anzitutto l’Anac “può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati nella loro integrità è disciplinato dall’articolo 5”.

Si introduce, in buona sostanza, il principio della “soft law but law” che – come successo anche per la riforma dello scorso aprile del Codice degli appalti, introduce come atto di indirizzo di livello generale (e dunque valevole erga omnes ai sensi della L. 400/88) l’adozione delle Linee Guida Anac alle quali sono demandate le sanzioni oltre la regolamentazione di taluni aspetti individuati nella riforma.

BANCHE DATI

Un’importante novità di questa novella riguarda anche l’introduzione della pubblicazione delle banche dati che assorbe l’obbligo di pubblicazione previsto dal decreto 33 riformato. In particolare l’art. 9-bis prevede che “Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazione ‘dei dati’, ‘delle informazioni’ o ‘dei documenti’ da loro detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ‘ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati’”.

L’allegato B fa riferimento a PerLaPa, alla BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, ecc.

Si aprono quindi le banche dati (Art. 9-bis) delle amministrazioni che le gestiscono e si rende strutturale il sito Soldi pubblici, che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta.

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE

Scompare il Piano triennale della Trasparenza ed integrità, che viene inglobato nel Piano della prevenzione della corruzione, nel quale dovranno rendersi visibili e chiari “i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati”che, secondo il disposto dell’art. 5, saranno responsabili dell’accesso ivi previsto.

A tale proposito, rimane ferma l’individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione dei dati e loro aggiornamento prevista nel vigente Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità – Triennio 2016-2018.

Gli obblighi di pubblicazione

a) Articolo 13 (come modificato da art.12 DLGS 97/2016) – l’organizzazione

Come nella prima versione del decreto, vanno pubblicate le informazioni dell’organizzazione: Uffici, organi e competenze ma viene eliminato l’obbligo di pubblicazione delle risorse assegnate a ciascun ufficio.

b) Articolo 14 (come modificato da art. 13 D.Lgs. 97/2016) – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici ,di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

L’articolo 14 viene ampliato e non più limitato ai componenti degli organi di indirizzo politico. Lobbligo dunque si estende a qualsiasi carica politica anche non elettiva (purché non gratuita) e agli incarichi di amministrazione, direzione a qualsiasi titolo conferiti. I contenuti da pubblicare restano invariati: “a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5  luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata  dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano”. Inoltre, la norma espressamente prevede che “Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino”. Tali obblighi sono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative nel caso abbiano una delega dirigenziale. Diversamente hanno l’obbligo di pubblicazione del Curriculum Vitae.

Ciascun dirigente deve inoltre comunicare all’amministrazione presso cui presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, che verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione medesima per ciascun dirigente (art. 14, comma 1-ter): tale norma, per effetto dell’art. 2-bis, si applica, per quanto compatibile, a tutti i soggetti ivi previsti, tra cui le società in controllo pubblico.

Infine, “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5”.

c) Articolo 15, 15 bis e 15ter (incarichi) modificati da art. 14 D.Lgs. 97/2016

I contenuti restano gli stessi: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarità di cariche in enti di diritto privato  regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,) di consulenza o  di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Viene poi introdotto un altro articolo, il 15 bis, in tema di obblighi per incarichi conferiti nelle società controllate. Nuovi Obblighi di pubblicazione anche per gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi.

Viene inoltre prevista, come condizione per l’efficacia dell’atto e per la liquidazione del compenso, oltre alla pubblicazione di quanto sopra anche la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

d) Bandi di concorso (nuovo art. 19 del D.Lgs. 33 modificato da art 18 D.Lgs. 97/2016)

In tema di obblighi di pubblicazione dei bandi di concorso, il legislatore è intervenuto con l’introduzione dell’obbligo di pubblicare anche “i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte”. D’altro canto, nel senso della semplificazione, la norma è stata abrogata nella parte in cui prevedeva l’obbligo di pubblicazione dei bandi espletati nell’ultimo triennio.

e) Personale e valutazione (nuovo art. 20 del D.Lgs 33 modificato da art 19 D.Lgs. 97/2016)

Semplificati gli obblighi di pubblicazione dei premi: laddove si prevede l’obbligo di pubblicare “i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”.

f) In tema di società: (nuovo art. 22 del D.Lgs. 33 modificato da art. 21 D.Lgs. 97/2016)

Introdotto l’obbligo di pubblicare e aggiornare annualmente anche i provvedimenti in materia di costituzione di societa’ a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa’ gia’ costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa’ a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.)) (d-bis), nonché di pubblicare e aggiornare annualmente l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall’amministrazione medesima.

g) Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23 del D.Lgs. 33 modificato da art 22 D.Lgs. 97/2016)

E’ eliminato l’obbligo di pubblicare i provvedimenti concernenti autorizzazioni o concessioni nonché quelli relativi a concorsi e selezioni (nell’ottica di eliminare le duplicazioni). Eliminati anche i dettagli con cui si chiedeva di pubblicare l’elenco e abrogato l’obbligo di pubblicazione sulle attività amministrative e sui controlli sulle imprese.

Dunque andranno pubblicati i provvedimenti di: “a) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis; b) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

h) Obblighi di pubblicazione inerenti gli immobili (art. 30 del D.Lgs. 33 modificato da art 26 D.Lgs. 97/2016

E’ inserito l’obbligo di pubblicare le informazioni identificative degli immobili “detenuti” oltre a quelli posseduti

k) Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31 del D.Lgs. 33 modificato da art 27 D.Lgs. 97/2016)

Riformato l’articolo 31 in tema di obblighi di pubblicazione per i dati degli organi di controllo. La norma espressamente prevede “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo ‘all’indicazione in forma anonima’ dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”.

l) Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32 del D.Lgs. 33 modificato da art 28 D.Lgs. 97/2016)

E’ stata abrogata la lettera b del comma 2, che prevedeva l’obbligo di pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

 

m) Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione

Agli obblighi già previsti nella versione previgente, si aggiunge la pubblicazione annuale e trimestrale di un indicatore che tenga conto del “l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (art 33 modificato da art 29 D.Lgs. 97/2016)

n) Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati (Articolo 35 del D.Lgs. 33 modificato da art 30 D.Lgs. 97/2016)

Viene eliminato il riferimento al nome del responsabile del procedimento, sarà sufficiente indicare l’Ufficio. Per ciascun procedimento, inoltre, non è più obbligatorio pubblicare i risultati dell’indagine di customer, le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel C.A.D. e le ulteriori modalità per acquisire d’ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni.

o) Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.37 del D.Lgs. 33 modificato da art 31 D.Lgs. 97/2016)

Gli obblighi di pubblicazione sono sostituiti dagli obblighi previsti dal nuovo Codice dei contratti. Inoltre “Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a)[previsti dalla L. 190 2012, art.1 comma 32] si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori”.

p) Atti di programmazione delle opere pubbliche (art 38 del D.Lgs. 33 modificato da art 32 D.Lgs. 97/2016)

 

Nuovo comma 2: Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche’ le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorita’ nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

 

q) Attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39 del D.Lgs. 33 modificato da art 43 D.Lgs. 97/2016)

 

Con riferimento agli atti di governo del territorio, viene meno l’obbligo di pubblicazione degli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici (abrogata lett. b del comma 1).

 

r) Compiti degli OIV (art. 44 del D.Lgs. 33 modificato da art 35 D.Lgs. 97/2016)

 

Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori.

 

s) Responsabilità e sanzioni (artt. 45 – 47 del D.Lgs. 33 modificati dagli artt. 36, 37, 38 del D.Lgs. 97/2016)

 

Oltre alle responsabilità di cui all’art. 46 già richiamato, si indicano anche le ipotesi seguenti.

L’ANAC provvede al controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione, il cui inadempimento costituisce illecito disciplinare, e segnala l’illecito all’amministrazione interessata, affinché proceda all’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni (art. 45).

Sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di trasparenza in casi specifici sono previste dall’art. 47.

 

QUESTIONI APERTE

Restano aperte alcune questioni soprattutto in materia di riuso dei dati (Open data), indicizzazione e rintracciabilità, che necessiteranno di chiarimenti applicativi rispetto al diritto all’oblio (diritto alla privacy) e al bilanciamento degli interessi in gioco nel caso di istanza di accesso di cui al nuovo articolo 5.

Sul tema della privacy, infine, ci sarà da valutare anche l’impatto che il nuovo regolamento europeo, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (c.d. pacchetto protezione privacy  del 4 maggio scorso​), avrà sul D.Lgs. 33 appena riformulato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE art. 42

comma 1: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, ossia entro massimo il 20/12/2016, le P.A., che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione (articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013), si dovranno adeguare alle modifiche del decreto legislativo in questione, e dovranno assicurare l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013);

comma 2: decorso un anno dalla data di entrata in vigore, ossia dal 24/06/2017 in poi, acquistano efficacia gli obblighi di pubblicazione (articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) dei dati che le Banche dati (centralizzate), di cui all’Allegato B, renderanno evidenti sui propri archivi, avendole acquisite dalle singole P.A. detentrici dei dati stessi.

Quest’ultime dovranno, entro la stessa data, verificare la completezza e la correttezza dei dati già’ comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari di dette banche dati e, ove necessario, trasmettere alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati.

Buon lavoro.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carmelina Barilla

 

 

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