14/06/2019 – Il TAR definisce i limiti dell’Autotutela nell’annullamento delle progressioni di carriera

Il TAR definisce i limiti dell’Autotutela nell’annullamento delle progressioni di carriera

 14/06/2019
La sentenza 152/2019 del Tar Abruzzo fornisce un’interpretazione particolarmente importante, delineando i limiti di applicazione del potere di autotutela esercitato dagli Enti Locali. 
Il caso in questione ha visto un Comune stabilire la copertura di un posto vacante dell’organico attraverso un concorso interno, visto che le capacità necessarie all’impiego erano acquisibili solo ed esclusivamente lavorando presso l’Ente in questione.
Dopo molti anni, venne disposto l’annullamento in autotutela del concorso, motivando tale scelta con la priorità di scegliere un collaboratore tramite concorso esterno, in quanto in grado di garantire che le professionalità candidate non siano collegate all’Ente stesso.
Il ricorso preparato dal soggetto vincitore del concorso interno, in quanto vittima del procedimento di annullamento e della mancata progressione di carriera, si basa sull’art.21 nonies della legge 241/1990, il quale basa la legittimità dell’atto di annullamento d’ufficio su limiti temporali e derivanti dagli interessi dei destinatari del provvedimento stesso. Difatti, l’articolo dice che l’annullamento deve avvenire entro un periodo ragionevole, non superiore ai 18 mesi, tale norma però non viene applicata anche nel caso di specie, in quanto esso non rientra negli atti autorizzativi.
Il provvedimento in questione infatti, non ha rimosso paletti per favorire attività private o interessi economici privati e l’aumento salariale ottenuto dal dipendente non è relativo ad una vera e propria progressione di carriera, ma bensì da un diverso trattamento retributivo, in quanto si tratta esclusivamente di un beneficio derivante da una prestazione lavorativa di più alto rango.
Secondo il Tribunale Amministrativo abruzzese quindi, all’interno della fattispecie in analisi, i presupposti di prevalenza degli interessi di natura pubblica ed il derivante potere di autotutela non avrebbero limiti di natura temporale.
Inoltre, nel caso di specie, l’interesse della collettività esercitato dall’Ente nell’annullamento di ufficio della progressione di un dipendente prevale su tutte le altre ragioni poste dal ricorrente, financo la carenza di motivazioni particolare.
Articolo di Gianluca Galli

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