14/05/2021 – La legge europea e le modifiche al Codice dei contratti

Introdotte, con la legge europea 2019-2020, modifiche agli articoli 46, 80, 105, 113-bis e 174 del Codice dei contratti.

Continua al Senato l’iter parlamentare del disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” approvato già dalla Camera dei Deputati l’1 aprile scorso.

Il disegno di legge trasmesso al Senato è costituito da 38 articoli tra i quali l’articolo 8 rubricato “Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273”. Con il citato articolo 8, mentre entro la fine del mese dovrebbe essere predisposto ed approvato dal Governo il decreto-legge, contenente le modifiche urgenti al Codice dei contratti, previsto nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), al fine di sterilizzare la Procedura d’infrazione n.2018/2273, vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 4680105113-bis e 174 del Codice dei contratti.

Nella seduta del 4 maggio scorso della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) del Senato sono stati ascoltati in Audizioni informali, in videoconferenza del prof. Massimo CONDINANZI e dei rappresentanti di ANACANCE e Fondazione INARCASSA che hanno depositato le proprie memorie.

Nella seduta, poi, dell’11 maggio della stessa Commissione 14a si sono tenute le Audizioni informali, in videoconferenza, dei rappresentanti dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, dell’Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE), del dott. Giovanni Coppola, Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, e dei rappresentanti di Research4life.

Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati sono state introdotte alcune modifiche ai commi 1 e 2 dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici; tali modifiche sono volte ad includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi. In pratica, dopo la modifica introdotta potranno partecipare alle gare di servizi di architettura e di ingegneria anche “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”

Modifiche introdotte all’articolo 80

Vengono modificati i commi 1, 5 e 7 dell’articolo 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l’assegnazione di un appalto pubblico, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall’importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, il comma 7 è stato modificato, conseguentemente agli interventi recati ai commi 1 e 5, al fine di limitare al solo operatore economico (escludendo quindi il subappaltatore) la possibilità, in caso di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per determinati reati, di essere ammesso a partecipare alle procedure di appalto.

Modifiche introdotte all’articolo 105

Con le modifiche all’articolo 105, commi 4 e 6, del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall’importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività.

Modifiche introdotte all’articolo 113-bis

Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati sono state introdotte misure aggiuntive alla disciplina recata dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici riguardante l’emissione e il pagamento degli acconti e dei saldi relativi alla esecuzione dell’appalto.

La nuova versione dell’art. 113-bis è volta ad abbreviare gli adempimenti prodromici al pagamento dell’appaltatore, in maniera tale che il decorso dei 30 giorni sia calcolato non già dall’emissione del certificato di pagamento ma dalla data di svolgimento e compimento delle varie forme di collaudo e di verifica dello stato avanzamento lavori (SAL). Detta nuova versione prevede che:

  • il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente e comunque nel termine massimo di 7 giorni dall’adozione del SAL o dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
  • il pagamento deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall’adozione del SAL o dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Modifiche introdotte all’articolo 174

Per quanto riguarda la disciplina del subappalto nei contratti di concessione previsti dal Codice, con le modifiche all’articolo 174, commi 2 e 3 del Codice, i “grandi” operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori.

Per ultimo, i commi 2, 3 e 4 del più volte citato articolo 8,  per effetto delle modifiche introdotte nel Codice dal comma 1 dell’articolo 8, è disposta la soppressione di parte della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall’articolo 1, comma 18 del D.L. 32/2019 che, nelle more di una complessiva revisione del Codice, ha previsto, in sostanza, l’applicazione temporanea di norme identiche/analoghe a quelle introdotte dalla norma in esame, con conseguente sospensione contestuale dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia.

È stabilito, poi, con una modifica al D.M. 192/2017 che disciplina le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, la possibilità per gli eventuali subappalti di superare complessivamente il trenta per cento dell’importo complessivo del contratto.

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