14/05/2021 – Il momento in cui si stabilisce il rapporto tra costo della manodopera e importo totale del contratto è da individuarsi nella pubblicazione del bando

Consiglio di Stato, Sez. V, 10/ 05/ 2021, n. 3620

L’affidamento del servizio di rimozione-blocco dei veicoli e di depositeria può essere aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso.

Il Consiglio di Stato stabilisce che è legittima la scelta da parte della stazione appaltante del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto il servizio di rimozione-blocco dei veicoli e di depositeria non risulta qualificabile come ad alta intensità di manodopera, poiché il costo della manodopera non risulta superiore al 50 per cento dell’oggetto del contratto.

La sentenza con la quale si respinge l’appello, tuttavia, va evidenziata in quanto ribadisce come “il momento a cui si deve far riferimento per stabilire il rapporto tra costo della manodopera e importo totale del contratto è da individuarsi in quello della pubblicazione del bando, con riferimento, quindi, all’importo totale del contratto risultante dalla documentazione di gara.”

Ecco le motivazioni di Consiglio di Stato, Sez. V, 10/ 05/ 2021, n. 3620:

Nel caso di specie, è da ritenersi, dunque, legittima la scelta da parte della stazione appaltante del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto il servizio di rimozione-blocco dei veicoli e di depositeria non risulta qualificabile come ad alta intensità di manodopera, poiché il costo della manodopera non risulta superiore al 50 per cento dell’oggetto del contratto. Quanto detto si evince anche dagli atti che hanno motivato e indirizzato la scelta dell’Amministrazione nel ricorrere a detto criterio. A tal riguardo si richiama, innanzitutto, la determinazione del Corpo di Polizia Municipale di avvio del procedimento di gara, secondo cui, a seguito di istruttoria interna compiuta anche con l’ausilio di ANCSA (l’Associazione Nazionale di categoria che rappresenta i Centri di soccorso stradale) relativamente ai costi di una rimozione e dell’analisi della composizione delle voci di costo in cui si struttura il servizio, è stato stabilito di attivare la procedura di gara aperta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice del Contratti Pubblici.

Peraltro, anche a seguito della verifica di congruità dell’offerta, effettuata nei confronti della società prima classificata, è stato posto in evidenza come il costo della manodopera incida per circa un terzo, come emerge dalla relazione redatta e sottoscritta dal RUP. …………………………

Si può quindi affermare, in conclusione, che non solo, in fase di predisposizione della gara, la scelta del minor prezzo è stata possibile proprio perché la parte del costo manodopera rappresenta elemento significativo, ma non preponderante nella chiara definizione di legge (art. 50 d.lgs. n. 50 del 2016, come richiamato dall’art. 95 dello stesso Codice), ma che tale dato risulta confermato anche a gara ultimata, in sede di ulteriore verifica del RUP sulla congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata.

Peraltro, come già ampiamente statuito dalla sentenza appellata in conformità all’orientamento di consolidata giurisprudenza, il momento a cui si deve far riferimento per stabilire il rapporto tra costo della manodopera e importo totale del contratto è da individuarsi in quello della pubblicazione del bando, con riferimento, quindi, all’importo totale del contratto risultante dalla documentazione di gara. Tale rapporto non potrà più essere messo in discussione anche ove, per effetto dei ribassi offerti, dovesse risultare differente e superare la soglia del 50%; opinare diversamente, facendo riferimento al valore del contratto aggiudicato, condurrebbe ad un esito totalmente incerto, quante volte per effetto dei ribassi offerti il valore della manodopera inizialmente inferiore al 50% dovesse poi successivamente risultare superiore a tale percentuale.

Secondo la giurisprudenza più recente, il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo in deroga alla generale preferenza accordata a quello di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, trova giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali, ovvero caratterizzati da elevata ripetitività, oppure ove il costo della manodopera non risulti essere preponderante rispetto ad altri elementi di costo. Pertanto, si può affermare la piena legittimità e giustificazione di tale criterio di aggiudicazione con riferimento ai servizi di natura standardizzata.

In sede di scelta del criterio per affidare un appalto pubblico, il nuovo Codice dei contratti circoscrive il ricorso al « minor prezzo » alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate; in tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico” (Cons. Sato, sez. V, 19 novembre 2020, n. 7182; 20 gennaio 2020, n. 444; sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609).

Nella fattispecie in questione il criterio del minor prezzo trova, dunque, giustificazione, come riconosciuto nella sentenza appellata, oltre che nella bassa intensità di manodopera, nella natura standardizzata del servizio.

Pubblicato il 10/05/2021

N. 03620/2021REG.PROV.COLL.

N. 05892/2020 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5892 del 2020, proposto da

Angeli & Guzzoni Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Abeniacar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Artigiana Autocarrozzeria Angeli Giovanni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Spella e Marco Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 403 del 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di La Spezia e di Società Artigiana Autocarrozzeria Angeli Giovanni S.r.l.;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2021, tenuta con le modalità previste dagli artt. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, il Cons. Elena Quadri e preso atto del deposito delle note, formulate ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dall’avvocato Abeniacar;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Angeli & Guzzoni Group S.r.l. partecipava ad una gara telematica indetta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 dal comune di La Spezia per l’affidamento del servizio di rimozione-blocco dei veicoli e di depositeria comunale CIG 8140991E49. Il bando di gara veniva pubblicato l’11 febbraio 2020, e prevedeva il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Alla procedura concorsuale partecipavano l’odierna appellante e la controinteressata, precedente affidataria del servizio da più di 13 anni. All’esito del vaglio della documentazione amministrativa, in sede di soccorso istruttorio disposto per entrambe le concorrenti, le stesse venivano ammesse.

Nella seduta del 4 marzo 2020 fissata per l’esame delle offerte, la controinteressata risultava la migliore, con un ribasso percentuale offerto del 23%, di cui euro 40.000,00 annui per i costi di manodopera, mentre l’odierna appellante, con un ribasso offerto del 10%, di cui euro 45.000,00 annui per gli oneri di manodopera, si collocava al secondo posto. Pertanto, la gara si concludeva con il provvedimento n. 2140 del 7 aprile 2020, di aggiudicazione alla controinteressata Società Artigiana Autocarrozzeria Angeli Giovanni S.r.l, in ragione del minor prezzo offerto.

Angeli & Guzzoni Group S.r.l. adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti di gara. La stessa, in particolare, contestava l’illegittimità della scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, atteso che l’oggetto dell’appalto consisteva in un servizio ad alta intensità di manodopera.

L’adito Tribunale respingeva il ricorso con la sentenza n 403 del 2020, che è stata appellata dalla Società per i seguenti motivi di diritto:

I) erroneità della sentenza per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta; superamento dei limiti di giurisdizione del Giudice amministrativo; violazione degli artt. 1, comma 1, lett. g), della legge delega n. 11 del 2016, 50 e 95, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, del considerando n. 89 della direttiva n. 24/2014/UE e delle linee guida ANAC nn. 2 e 10;

II) difetto assoluto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art 3 della legge n. 241 del 1990 e del combinato disposto di cui all’art. 95, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art 41 della Costituzione; violazione del principio di par condicio e delle linee guida n. 2 dell’ANAC; eccesso di potere per contraddittorietà interna;

III) erroneità per violazione dell’art 97 del d.lgs. n. 50 del 2016; contraddittorietà ed ingiustizia manifesta; motivazione carente e perplessa.

Si sono costituiti per resistere all’appello il comune di La Spezia e la Società Artigiana Autocarrozzeria Angeli Giovanni S.r.l.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza del 22 aprile 2021, tenuta con le modalità previste dagli artt. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l’appello proposto da Angeli & Guzzoni Group S.r.l. contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 403 del 2020, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del bando di gara aperta telematica ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento del servizio di rimozione – blocco dei veicoli e di depositeria comunale CIG 8140991E49 del comune di La Spezia, pubblicato in data 11 febbraio 2020, nella parte in cui prevede il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione, del disciplinare di gara, del capitolato e, per l’effetto, della determina di aggiudicazione della gara alla società Artigiana Autocarrozzeria Angeli Giovanni S.r.l. n. 2140 del 7 aprile 2020, nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato o per il risarcimento del danno.

Con il primo motivo l’appellante ha dedotto che, a fronte del complesso delle disposizioni normative vigenti, anche comunitarie, che escludono il criterio del prezzo più basso per l’aggiudicazione degli appalti di servizi, la sentenza in epigrafe avrebbe erroneamente ritenuto corretta la scelta di tale criterio in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione della gara di specie. Invero, il giudice di prime cure, dopo aver correttamente affermato che per stabilire l’ammontare dell’importo totale del contratto occorra farsi riferimento alla documentazione di gara, al contrario, in sede di analisi dei costi, avrebbe limitato l’indagine alla sola prestazione di rimozione degli autoveicoli (incidentati, in panne o sanzionati con rimozione in divieto di sosta), indicando la durata di ogni intervento in un’ora e mezza, ma senza tuttavia considerare che l’oggetto della concessione bandita non si limita alla sola rimozione dei veicoli, ma comprende anche l’attività di custodia della depositeria messa a disposizione dal concessionario, oltre alla remunerazione del diritto di chiamata e delle attività di successiva riconsegna dei veicoli.

Con la seconda censura l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza, atteso che la stessa trae fondamento da una ricostruzione del contenuto del servizio errata, in quanto ritenuto consistente nella sola attività di rimozione. Parimenti errata risulterebbe la ricostruzione giuridica in ordine alla legittimità della scelta del criterio del minor prezzo per i servizi ad alta intensità di manodopera con caratteristiche standardizzate (cfr. Cons. Stato, A.P., n. 8 del 2019) ed alle caratteristiche dell’adeguatezza della motivazione, ritenute identificabili nella mera consapevolezza da parte della P.A. della scelta del criterio.

Con il terzo motivo l’appellante sostiene che la sentenza impugnata meriterebbe riforma laddove, dopo aver correttamente richiamato il letterale contenuto dell’art. 167 del codice dei contratti pubblici in merito al calcolo del valore della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, in maniera del tutto contraddittoria avrebbe ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che invece lo ha stabilito moltiplicando il numero degli interventi effettuati nell’ultimo anno per le medie delle tariffe ANCSA, come riportato all’art. 3 del capitolato.

L’appello è infondato.

Il primo motivo di doglianza, con il quale si lamenta, sostanzialmente, l’erroneità della scelta del criterio del minor prezzo, risulta privo di pregio.

Come già rilevato dalla sentenza appellata, la stazione appaltante, nella scelta del criterio di aggiudicazione, può ricorrere a quello del prezzo più basso nelle ipotesi previste dall’art 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. Il ricorso a tale criterio, tuttavia, è precluso per le attività ad alta intensità di manodopera, ovvero per tutti quei servizi per i quali il costo della manodopera risulta pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.

Nella fattispecie in questione, il bando e il capitolato prevedono un valore totale stimato complessivo della gara di euro 364.200,00, di cui euro 4.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo è stato così determinato per la durata di due anni ed è comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori due anni, dunque per un totale di quattro anni.

Ne consegue che l’importo relativo a due anni di servizio è pari a euro 182.000,00 di cui euro 2.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e che l’importo relativo a un anno di servizio è pari a euro 91.000,00 di cui euro 1.050,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Nell’offerta economica di cui all’all. 6 al disciplinare di gara è stato indicato da parte della Società Artigiana Autocarrozzeria Angeli Giovanni S.r.l. un ribasso percentuale unico del 23% con un costo di manodopera pari ad euro 40.000. La società, con comunicazione del 9 marzo 2020, in risposta alla richiesta dell’Amministrazione del 6 marzo 2020, ha specificato il costo medio annuo di due dipendenti sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria e ha precisato che l’impiego, ai fini del servizio relativo al bando di gara, è pari al 30%.

E’ stato infatti indicato un costo medio annuo di euro 32.612,16 per il primo dipendente, con un impiego al 30% pari ad euro 9.783,64, e un costo annuo di euro 34.858,67 per il secondo dipendente, sempre con un impiego al 30%, pari ad euro 10.457,60. Il totale del costo medio annuale dei due dipendenti è di euro 20.241,24. Il totale del costo medio relativo a due anni per i due dipendenti è di euro 40.482,00. Tale importo corrisponde, sostanzialmente, a quello indicato nell’offerta economica da parte della controinteressata. Risulta, pertanto, che il dato indicato dalla Autocarrozzeria Angeli Giovanni nell’offerta economica di cui all’all. 6 al disciplinare di gara non è relativo a un anno, come sostiene l’appellante, ma è relativo a due anni di servizio prestato. Pure si evince che l’importo indicato come costo di manodopera per euro 40.482,00 per due anni di servizio è inferiore al 50% dell’importo totale del contratto (pari, come detto, ad euro 182.000,00).

Nel caso di specie, è da ritenersi, dunque, legittima la scelta da parte della stazione appaltante del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto il servizio di rimozione-blocco dei veicoli e di depositeria non risulta qualificabile come ad alta intensità di manodopera, poiché il costo della manodopera non risulta superiore al 50 per cento dell’oggetto del contratto. Quanto detto si evince anche dagli atti che hanno motivato e indirizzato la scelta dell’Amministrazione nel ricorrere a detto criterio. A tal riguardo si richiama, innanzitutto, la determinazione del Corpo di Polizia Municipale di avvio del procedimento di gara, secondo cui, a seguito di istruttoria interna compiuta anche con l’ausilio di ANCSA (l’Associazione Nazionale di categoria che rappresenta i Centri di soccorso stradale) relativamente ai costi di una rimozione e dell’analisi della composizione delle voci di costo in cui si struttura il servizio, è stato stabilito di attivare la procedura di gara aperta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice del Contratti Pubblici.

Peraltro, anche a seguito della verifica di congruità dell’offerta, effettuata nei confronti della società prima classificata, è stato posto in evidenza come il costo della manodopera incida per circa un terzo, come emerge dalla relazione redatta e sottoscritta dal RUP. Inoltre, come sottolineato dal Comune di La Spezia, la stima del costo biennale della manodopera è stata calcolata sulla base del numero stimato di rimozioni annue (860) preso a riferimento per la redazione del capitolato, per l’impiego di 1,50 ore a rimozione per addetto, per un totale di 1290 ore annuali; non è possibile infatti predeterminare il numero giornaliero esatto di rimozioni richieste e pertanto quanto asserito da parte appellante, circa l’impiego annuo di numero 2 addetti destinati “normalmente” in via esclusiva allo svolgimento del servizio quotidiano, pare non aderente alle modalità di impiego nel servizio che presuppone, invece, per sua natura, una variabilità giornaliera rilevante.

Infine, lo stesso capitolato di gara, all’art. 6, comma 2, richiede soltanto che la ditta aggiudicataria sia dotata di autoveicoli adibiti alla rimozione in numero sufficiente ad esaurire le richieste di intervento sino ad un numero pari a 4 per eventuali interventi contemporanei, non contenendo alcun riferimento al numero di addetti necessari richiesti; il bando fa, dunque, quale unico riferimento, quello al numero di veicoli adibiti alla rimozione per garantire gli interventi che a volte possono verificarsi contemporaneamente.

Si può quindi affermare, in conclusione, che non solo, in fase di predisposizione della gara, la scelta del minor prezzo è stata possibile proprio perché la parte del costo manodopera rappresenta elemento significativo, ma non preponderante nella chiara definizione di legge (art. 50 d.lgs. n. 50 del 2016, come richiamato dall’art. 95 dello stesso Codice), ma che tale dato risulta confermato anche a gara ultimata, in sede di ulteriore verifica del RUP sulla congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata.

Peraltro, come già ampiamente statuito dalla sentenza appellata in conformità all’orientamento di consolidata giurisprudenza, il momento a cui si deve far riferimento per stabilire il rapporto tra costo della manodopera e importo totale del contratto è da individuarsi in quello della pubblicazione del bando, con riferimento, quindi, all’importo totale del contratto risultante dalla documentazione di gara. Tale rapporto non potrà più essere messo in discussione anche ove, per effetto dei ribassi offerti, dovesse risultare differente e superare la soglia del 50%; opinare diversamente, facendo riferimento al valore del contratto aggiudicato, condurrebbe ad un esito totalmente incerto, quante volte per effetto dei ribassi offerti il valore della manodopera inizialmente inferiore al 50% dovesse poi successivamente risultare superiore a tale percentuale.

Secondo la giurisprudenza più recente, il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo in deroga alla generale preferenza accordata a quello di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, trova giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali, ovvero caratterizzati da elevata ripetitività, oppure ove il costo della manodopera non risulti essere preponderante rispetto ad altri elementi di costo. Pertanto, si può affermare la piena legittimità e giustificazione di tale criterio di aggiudicazione con riferimento ai servizi di natura standardizzata.

In sede di scelta del criterio per affidare un appalto pubblico, il nuovo Codice dei contratti circoscrive il ricorso al « minor prezzo » alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate; in tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico” (Cons. Sato, sez. V, 19 novembre 2020, n. 7182; 20 gennaio 2020, n. 444; sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609).

Nella fattispecie in questione il criterio del minor prezzo trova, dunque, giustificazione, come riconosciuto nella sentenza appellata, oltre che nella bassa intensità di manodopera, nella natura standardizzata del servizio.

Pure infondato è il secondo motivo di doglianza, con il quale l’appellante lamenta l’omessa motivazione in ordine all’operata scelta del criterio del minor prezzo.

L’art. 95, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che venga fornita una motivazione adeguata nel ricorrere a tale criterio di aggiudicazione. Come si evince dalla documentazione presentata dal Comune di La Spezia, e come ampiamente messo in luce dal giudice di prime cure, nel caso di specie la decisione è avvenuta in totale trasparenza, come risulta dalla documentazione versata in atti a cui prima si è accennato. Per di più, il sistema adottato per il calcolo del valore del servizio, con riferimento all’applicazione di una tariffa ordinariamente applicabile e mai contestata, dimostra la standardizzazione del servizio in questione.

Invero, proprio il riferimento alle tariffe mediamente applicate per la determinazione del valore del contratto, come risultanti dall’A.N.C.S.A., dimostra la predeterminabilità delle prestazioni e l’elevato grado di standardizzazione, oltre a configurare l’ipotesi di servizi per i quali le condizioni sono definite dal mercato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. L’ampia e dettagliata valutazione ad opera dell’Amministrazione di tutti i suddetti elementi è senza dubbio sufficiente a soddisfare ampiamente il requisito della motivazione, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.

E’ infondato anche il terzo motivo di doglianza, con il quale l’appellante lamenta la motivazione carente e perplessa della sentenza appellata con riferimento alla legittimità della quantificazione del valore della concessione stabilito dall’Amministrazione.

Invero, l’Amministrazione ha correttamente stabilito tale valore in applicazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 50 del 2016, con il quale si richiede che la stima del valore della concessione venga calcolata “secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione”. Ciò che è puntualmente avvenuto, atteso che lo stesso art. 3 del capitolato di gara indica precisamente il parametro di riferimento, e ciò conformemente alla richiesta esplicitazione negli atti di gara prevista dal succitato art. 167, comma 4, del Codice. La quantificazione del valore della concessione è, infatti, avvenuta in ragione della media delle tariffe A.N.C.S.A. 2019 riferibile alla prima e seconda fascia diurne, moltiplicata per il numero degli interventi indicati nell’articolo 1, comma 2, del capitolato, risultanti effettivamente attuati nell’ultimo anno (dati consolidati di riferimento relativi al periodo compreso tra il primo giugno 2018 e il 31 maggio 2019). Il relativo importo determinato è stato a sua volta moltiplicato per il numero di anni di durata dell’appalto di cui al precedente articolo 2. Tale meccanismo appare, quindi, idoneo a stabilire con sufficiente precisione il valore dell’appalto.

Per di più, risulta infondata pure la contestazione denunciata dall’appellante in ordine all’asserita asimmetria informativa che avrebbe portato il controinteressato ad essere avvantaggiato dall’operato del Comune della Spezia che, secondo l’appellante medesimo, non avrebbe fornito tutte le informazioni necessarie per un’adeguata ponderazione dell’offerta di cui era in possesso. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che sia l’appellante che il controinteressato svolgono il servizio a rotazione da un anno e sono, dunque, entrambi perfettamente a conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni dello stesso, oltre che del possibile ritorno economico. All’appellante non è stata preclusa, quindi, alcuna valutazione per una diversa offerta da proporre in gara.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Non sussistono, invece, i presupposti per la richiesta condanna dell’appellante per litre temeraria.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del comune di La Spezia e della Società Artigiana Autocarrozzeria Angeli Giovanni S.r.l., che si liquidano nella somma pari ad euro 3000 ciascuno, oltre oneri di legge.

Respinge la richiesta di condanna dell’appellante per lite temeraria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021, tenuta con le modalità previste dagli artt. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Elena Quadri   Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO

 

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